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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 34851/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 31/05/2025 del Tribunale di Foggia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. t [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Foggia non ha convalidato l'arresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen. 2.

Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia deducendo con unico motivo violazione di legge penale in relazione alla valutazione dei presupposti dell'arresto in flagranza, essendo stata erroneamente considerata in senso favorevole la postuma ammissione del [OSCURATO:PERSONA] di essere evaso, del tutto inincidente rispetto alla sua avvenuta scoperta e al comportamento tenuto, volto a occultare la condotta.

3. Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha negato la convalida dell'arresto in assenza dei presupposti di cui all'art. 381, comma 4, cod. proc. pen., sul rilievo che l'arrestato non aveva precedenti o pendenze specifiche e, dopo aver tentato di occultarsi dietro una autovettura e rifiutato di fornire le proprie generalità - giudicati quali «comportamenti esecrabili» -, si era "riscattato" riferendo di essere sottoposto a misura detentiva.

3. In tema di arresto facoltativo in flagranza, il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi ragionevole motivo nella gravità del fatto o nella pericolosità del soggetto, senza, evidentemente, estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l'affermazione di responsabilità.

Peraltro, ai fini della legittimità dell'arresto facoltativo in flagranza, non è necessaria la presenza congiunta della gravità del fatto e della pericolosità del soggetto, essendo sufficiente che ricorra almeno uno dei due parametri (Sez. 5, n. 10916 del 12/01/2012, P.m. in proc.

Hraich, Rv. 252949 - 01).

4. Ritiene questa Corte che il provvedimento impugnato, nell'attribuire decisiva rilevanza della postuma riferita sottoposizione alla misura detentiva da parte dell'arrestato - apoditticamente apprezzata quale segno di resipiscenza, rispetto a un dato facilmente rilevato dalla stesse forze dell'ordine - non ha fatto buon governo dei principi richiamati che regolano la valutazione di ragionevolezza sui presupposti per l'esercizio della facoltà di arresto, correttamente, nella specie, operato nei confronti di un soggetto gravato da recidiva reiterata infraquiquennale e sulla base delle indicate convergenti negative circostanze di fatto, impropriamente confinate dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] ad un mero negativo giudizio morale.

5. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata, in quanto l'arresto è stato legittimamente eseguito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata essendo l'arresto legittimam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 31/05/2025 del Tribunale di Foggia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. t [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Foggia non ha convalidato l'arresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia deducendo con unico motivo violazione di legge penale in relazione alla valutazione dei presupposti dell'arresto in flagranza, essendo stata erroneamente considerata in senso favorevole la postuma ammissione del [OSCURATO:PERSONA] di essere evaso, del tutto inincidente rispetto alla sua avvenuta scoperta e al comportamento tenuto, volto a occultare la condotta. 3. Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha negato la convalida dell'arresto in assenza dei presupposti di cui all'art. 381, comma 4, cod. proc. pen., sul rilievo che l'arrestato non aveva precedenti o pendenze specifiche e, dopo aver tentato di occultarsi dietro una autovettura e rifiutato di fornire le proprie generalità - giudicati quali «comportamenti esecrabili» -, si era "riscattato" riferendo di essere sottoposto a misura detentiva. 3. In tema di arresto facoltativo in flagranza, il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi ragionevole motivo nella gravità del fatto o nella pericolosità del soggetto, senza, evidentemente, estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l'affermazione di responsabilità. Peraltro, ai fini della legittimità dell'arresto facoltativo in flagranza, non è necessaria la presenza congiunta della gravità del fatto e della pericolosità del soggetto, essendo sufficiente che ricorra almeno uno dei due parametri (Sez. 5, n. 10916 del 12/01/2012, P.m. in proc. Hraich, Rv. 252949 - 01). 4. Ritiene questa Corte che il provvedimento impugnato, nell'attribuire decisiva rilevanza della postuma riferita sottoposizione alla misura detentiva da parte dell'arrestato - apoditticamente apprezzata quale segno di resipiscenza, rispetto a un dato facilmente rilevato dalla stesse forze dell'ordine - non ha fatto buon governo dei principi richiamati che regolano la valutazione di ragionevolezza sui presupposti per l'esercizio della facoltà di arresto, correttamente, nella specie, operato nei confronti di un soggetto gravato da recidiva reiterata infraquiquennale e sulla base delle indicate convergenti negative circostanze di fatto, impropriamente confinate dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] ad un mero negativo giudizio morale. 5. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata, in quanto l'arresto è stato legittimamente eseguito. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata essendo l'arresto legittimam
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