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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 06900/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 16/12/2021 dalla Corte di appello di Torino; visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria e la documentazione allegata inviata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino dichiarava sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione presentata dal Liechtenstein nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati di furto, alienazione di strumenti di pagamento non in contanti, riciclaggio e sottrazione di atti.2.

Il ricorrente ha proposto due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, ritenendo che la Corte di appello avrebbe erroneamente escluso qualsivoglia rilievo al radicamento in Italia dell'estradando e della sua famiglia.

A tal riguardo, si sottolinea la disparità di trattamento esistente tra i soggetti nei cui confronti si chiede la consegna in base alla Convenzione europea di estradizione e coloro ai quali si applica la disciplina del mandato di arresto europeo che, a differenza della prima, attribuisce espresso rilievo al radicamento in Italia della persona richiesta in consegna.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di un adeguato quadro indiziario a carico del ricorrente.

In particolare, si assume che l'autorità richiedente non ha inviato i fotogrammi dai quali risulterebbe la presenza di [OSCURATO:PERSONA] sul luogo in cui sono avvenuti i furti, tanto meno sono state acquisite le dichiarazioni etero ed auto accusatorie rese dal correo.

Tali carenze probatorie non potrebbero essere neppure sopperite dalla dichiarazione confessoria resa da [OSCURATO:PERSONA] in sede di convalida dell'arresto, in quanto l'udienza sarebbe stata celebrata secondo le disposizioni di cui alla

I. 22 aprile 2005, n.69, non applicabile al caso di specie.

3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.

I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. In ordine al primo motivo di ricorso, è sufficiente richiamare la consolida giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione compiuta dalla corte d'appello concerne esclusivamente la legale possibilità della estradizione passiva, mentre rientra nell'esclusiva sfera di competenza del Ministro della Giustizia ogni valutazione in ordine all'opportunità della consegna, in presenza dello stabile radicamento dell'estradando nel territorio nazionale (da ultimo, Sez. 6, n. 8823 del 08/01/2020, Merkazjai, Rv. 278616 - 02).

Tale soluzione, peraltro, trova conferma anche nelle pronunce rese da Corte cost., n.274 del 2011 e n.10 del 2012, che hanno dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale della disciplina codicistica che differenzia la posizione dell'estradando rispetto al destinatario di un mandato di arresto europeo.

Né ha fondamento la tesi difensiva secondo cui la giurisprudenza costituzionale formatasi sul tema sarebbe suscettibile di una rivisitazione in chiave maggiormente garantista, in considerazione dell'evoluzione, anche normativa, intervenuta in materia di rapporti con le autorità giurisdizionali estere.

Invero, le ragioni che hanno condotto ad escludere l'illegittimità costituzionale della disciplina estradizionale rispetto a quella prevista in tema di mandato di arresto europeo non risultano superate da elementi di novità tali da giustificare l'eventuale nuova riproposizione della questione dinanzi alla Corte costituzionale.

3. Parimenti manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla valutazione dei gravi indizi posti a sostegno della domanda di estradizione.

Richiamando la consolidata giurisprudenza di questa corte, occorre ribadire che secondo il regime di consegna disciplinato dalla Convenzione europea del 13 dicembre 1957, l'autorità giudiziaria italiana è tenuta ad accertare, con una sommaria delibazione, che la documentazione allegata alla domanda sia in concreto idonea ad evocare, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, l'esistenza di elementi a carico dell'estradando (Sez.6, n.9758 del 30/01/2014, Bulgaru, Rv. 258810).

Inoltre, non è necessario che alla richiesta siano allegati tutti gli atti di indagine ma è sufficiente che la domanda contenga una relazione sui fatti addebitati alla persona interessata che consenta di verificare l'assenza di condizioni ostative per l'estradizione (Sez.6, n. 28822 del 28/06/2016, Diuligher, Rv. 268108).

Sulla base di tali principi, è agevole escludere che la Corte di appello sia incorsa in alcuna violazione di legge, tanto meno è configurabile il dedotto vizio di motivazione, essendosi dato atto dell'esame della documentazione inviata dall'autorità straniera, della sua idoneità a fondare il giudizio in ordine alla sussistenza di elementi a carico di [OSCURATO:PERSONA] il quale, peraltro, ha ammesso di aver commesso i fatti che gli vengono contestati.

In ordine a quest'ultimo aspetto, è infondata la dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] dovendosi escludere che le stesse siano state rese in violazione di un divieto di legge.

4. Alla luce di tali considerazioni deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp.att. cod. proc. pen.

Così deciso il 24 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Gio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 16/12/2021 dalla Corte di appello di Torino; visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria e la documentazione allegata inviata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino dichiarava sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione presentata dal Liechtenstein nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati di furto, alienazione di strumenti di pagamento non in contanti, riciclaggio e sottrazione di atti.2. Il ricorrente ha proposto due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, ritenendo che la Corte di appello avrebbe erroneamente escluso qualsivoglia rilievo al radicamento in Italia dell'estradando e della sua famiglia. A tal riguardo, si sottolinea la disparità di trattamento esistente tra i soggetti nei cui confronti si chiede la consegna in base alla Convenzione europea di estradizione e coloro ai quali si applica la disciplina del mandato di arresto europeo che, a differenza della prima, attribuisce espresso rilievo al radicamento in Italia della persona richiesta in consegna. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di un adeguato quadro indiziario a carico del ricorrente. In particolare, si assume che l'autorità richiedente non ha inviato i fotogrammi dai quali risulterebbe la presenza di [OSCURATO:PERSONA] sul luogo in cui sono avvenuti i furti, tanto meno sono state acquisite le dichiarazioni etero ed auto accusatorie rese dal correo. Tali carenze probatorie non potrebbero essere neppure sopperite dalla dichiarazione confessoria resa da [OSCURATO:PERSONA] in sede di convalida dell'arresto, in quanto l'udienza sarebbe stata celebrata secondo le disposizioni di cui alla I. 22 aprile 2005, n.69, non applicabile al caso di specie. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In ordine al primo motivo di ricorso, è sufficiente richiamare la consolida giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione compiuta dalla corte d'appello concerne esclusivamente la legale possibilità della estradizione passiva, mentre rientra nell'esclusiva sfera di competenza del Ministro della Giustizia ogni valutazione in ordine all'opportunità della consegna, in presenza dello stabile radicamento dell'estradando nel territorio nazionale (da ultimo, Sez. 6, n. 8823 del 08/01/2020, Merkazjai, Rv. 278616 - 02). Tale soluzione, peraltro, trova conferma anche nelle pronunce rese da Corte cost., n.274 del 2011 e n.10 del 2012, che hanno dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale della disciplina codicistica che differenzia la posizione dell'estradando rispetto al destinatario di un mandato di arresto europeo. Né ha fondamento la tesi difensiva secondo cui la giurisprudenza costituzionale formatasi sul tema sarebbe suscettibile di una rivisitazione in chiave maggiormente garantista, in considerazione dell'evoluzione, anche normativa, intervenuta in materia di rapporti con le autorità giurisdizionali estere. Invero, le ragioni che hanno condotto ad escludere l'illegittimità costituzionale della disciplina estradizionale rispetto a quella prevista in tema di mandato di arresto europeo non risultano superate da elementi di novità tali da giustificare l'eventuale nuova riproposizione della questione dinanzi alla Corte costituzionale. 3. Parimenti manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla valutazione dei gravi indizi posti a sostegno della domanda di estradizione. Richiamando la consolidata giurisprudenza di questa corte, occorre ribadire che secondo il regime di consegna disciplinato dalla Convenzione europea del 13 dicembre 1957, l'autorità giudiziaria italiana è tenuta ad accertare, con una sommaria delibazione, che la documentazione allegata alla domanda sia in concreto idonea ad evocare, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, l'esistenza di elementi a carico dell'estradando (Sez.6, n.9758 del 30/01/2014, Bulgaru, Rv. 258810). Inoltre, non è necessario che alla richiesta siano allegati tutti gli atti di indagine ma è sufficiente che la domanda contenga una relazione sui fatti addebitati alla persona interessata che consenta di verificare l'assenza di condizioni ostative per l'estradizione (Sez.6, n. 28822 del 28/06/2016, Diuligher, Rv. 268108). Sulla base di tali principi, è agevole escludere che la Corte di appello sia incorsa in alcuna violazione di legge, tanto meno è configurabile il dedotto vizio di motivazione, essendosi dato atto dell'esame della documentazione inviata dall'autorità straniera, della sua idoneità a fondare il giudizio in ordine alla sussistenza di elementi a carico di [OSCURATO:PERSONA] il quale, peraltro, ha ammesso di aver commesso i fatti che gli vengono contestati. In ordine a quest'ultimo aspetto, è infondata la dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] dovendosi escludere che le stesse siano state rese in violazione di un divieto di legge. 4. Alla luce di tali considerazioni deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp.att. cod. proc. pen. Così deciso il 24 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Gio
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