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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2017/2020

ECLI:EU:T:2020:463
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019TJ0602_INF

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 5 ottobre 2020 – [OSCURATO:PERSONA] / EUIPO – SPI [OSCURATO:PERSONA] (NATURANOVE) (causa T‑602/19) «Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo NATURANOVE – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore NATURALIUM – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»

1. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 17, 18, 53, 64)

2. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Valutazione del rischio di confusione – Determinazione del pubblico di riferimento – Livello di attenzione del pubblico [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punto 20)

3. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Criteri di valutazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 24-26, 28)

4. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Valutazione del carattere distintivo di un elemento che compone un marchio [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punto 27)

5. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi denominativi NATURANOVE e NATURALIUM [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 42-45, 50-52, 65-69, 73-77)

6. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione – Carattere distintivo o notorietà del marchio anteriore – Rilevanza [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 54-56) Oggetto Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 1 o luglio 2019 (procedimento R 2161/2018-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la SPI [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].

Dispositivo 1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 1 o luglio 2019 (procedimento R 2161/2018-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la SPI [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], è annullata. 2) L’EUIPO è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente, ivi incluse le spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento svoltosi dinanzi alla commissione di ricorso.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0602_INF Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 5 ottobre 2020 – [OSCURATO:PERSONA] / EUIPO – SPI [OSCURATO:PERSONA] (NATURANOVE) (causa T‑602/19) «Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo NATURANOVE – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore NATURALIUM – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001» 1. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 17, 18, 53, 64) 2. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Valutazione del rischio di confusione – Determinazione del pubblico di riferimento – Livello di attenzione del pubblico [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punto 20) 3. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Criteri di valutazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 24-26, 28) 4. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Valutazione del carattere distintivo di un elemento che compone un marchio [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punto 27) 5. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi denominativi NATURANOVE e NATURALIUM [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 42-45, 50-52, 65-69, 73-77) 6. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione – Carattere distintivo o notorietà del marchio anteriore – Rilevanza [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 54-56) Oggetto Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 1 o luglio 2019 (procedimento R 2161/2018-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la SPI [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. Dispositivo 1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 1 o luglio 2019 (procedimento R 2161/2018-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la SPI [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], è annullata. 2) L’EUIPO è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente, ivi incluse le spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento svoltosi dinanzi alla commissione di ricorso.
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