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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32390/2025

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R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma giusta procura speciale in atti –ricorrente – CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente– avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 467/8/2020, depositata il 24.1.2020, non notificata; udita la relazione svolta all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] SALI; [OSCURATO:PERSONA]: TRIBUTI: Avviso di recupero – rottamazione quater – sopravvenuta carenza di interesse.

1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di recupero n.

TK5CRR60057/2017, con il quale l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Roma chiedeva la restituzione della somma di euro 199.998,00, poiché oggetto di compensazione con crediti per l’anno di imposta 2015 ritenuti inesistenti.

2. La C.T.P. di Roma, nella resistenza dell’ente impositore, rigettava il ricorso. 3.La C.T.R. del Lazio rigettava l’appello proposto dal contribuente.

4. Avverso la precitata sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a 4 motivi.

5. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

6. E’ stata fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

7. In data 12.10.2025 la difesa della ricorrente ha depositato istanza di estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce il vizio di «nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in punto di omessa pronuncia sul motivo di appello attinente alla validità dell’atto impugnato per violazione dell’art. 42, comma 1, del d.p.r. n. 600/73 per difetto dei poteri di firma».

2. Con il secondo motivo denuncia «violazione e falsa applicazione dell’art. 42, comma 1 e 3 del d.p.r. n. 600/73 in punto di difetto di sottoscrizione, in relazione agli articoli 2, comma 6, vigente ratione temporis ed all’art. 11, comma 1, delle Preleggi, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».

3. Con il terzo motivo lamenta «violazione e falsa applicazione degli articoli 3 bis, comma 1 e 4 bis, art. 4 e 23 decreto legislativo n. 82/05 in punto di notificazione dell’atto impugnato, in relazione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».

4. Con il quarto motivo, censura la sentenza impugnata per «violazione e falsa applicazione degli articoli 56, commi 1, 2 e 5 D.P.R. 633/72, art. 42, comma 2, d.p.r. 600/7, art. 3, commi 1 e 3, l. 241/90 e art. 7, comma 1, l. 212/2000, in punto di carenza motivazionale dell’atto impugnato ed omessa allegazione dell’atto presupposto, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».

5. Va preliminarmente dato atto che in data 12.10.2025 il difensore della parte ricorrente ha depositato istanza di estinzione del giudizio, affermando che il proprio assistito ha aderito alla “rottamazione quater” ed allegando il provvedimento di accoglimento dell’istanza e la cartella di pagamento emessa sulla base della sentenza che ha respinto l’impugnazione dell’avviso di recupero.

6. L’art. 12 bis del decreto legge n. 84 del 17/06/2025, convertito in legge n. 108 del 30/07/2025, così dispone:1.

Il secondo periodo del comma 236 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197,si interpretanel senso che, ai soli fini dell’estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell’articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15,l’effettivo perfezionamento della definizione si realizzacon il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell’Agenzia delle entrate – Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell’ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall’articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall’articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.”

7. La parte ricorrente non ha documentato il pagamento della prima rata né di quelle successive, sicchè non può essere dichiarata l’estinzione del giudizio.

8. Sussistono tuttavia i presupposti per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione integrale delle spese processuali.

9. Vertendosi in ipotesi di inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse, non sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228; P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma giusta procura speciale in atti –ricorrente – CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente– avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 467/8/2020, depositata il 24.1.2020, non notificata; udita la relazione svolta all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] SALI; [OSCURATO:PERSONA]: TRIBUTI: Avviso di recupero – rottamazione quater – sopravvenuta carenza di interesse. 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di recupero n. TK5CRR60057/2017, con il quale l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Roma chiedeva la restituzione della somma di euro 199.998,00, poiché oggetto di compensazione con crediti per l’anno di imposta 2015 ritenuti inesistenti. 2. La C.T.P. di Roma, nella resistenza dell’ente impositore, rigettava il ricorso. 3.La C.T.R. del Lazio rigettava l’appello proposto dal contribuente. 4. Avverso la precitata sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a 4 motivi. 5. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. 6. E’ stata fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 7. In data 12.10.2025 la difesa della ricorrente ha depositato istanza di estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce il vizio di «nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in punto di omessa pronuncia sul motivo di appello attinente alla validità dell’atto impugnato per violazione dell’art. 42, comma 1, del d.p.r. n. 600/73 per difetto dei poteri di firma». 2. Con il secondo motivo denuncia «violazione e falsa applicazione dell’art. 42, comma 1 e 3 del d.p.r. n. 600/73 in punto di difetto di sottoscrizione, in relazione agli articoli 2, comma 6, vigente ratione temporis ed all’art. 11, comma 1, delle Preleggi, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». 3. Con il terzo motivo lamenta «violazione e falsa applicazione degli articoli 3 bis, comma 1 e 4 bis, art. 4 e 23 decreto legislativo n. 82/05 in punto di notificazione dell’atto impugnato, in relazione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». 4. Con il quarto motivo, censura la sentenza impugnata per «violazione e falsa applicazione degli articoli 56, commi 1, 2 e 5 D.P.R. 633/72, art. 42, comma 2, d.p.r. 600/7, art. 3, commi 1 e 3, l. 241/90 e art. 7, comma 1, l. 212/2000, in punto di carenza motivazionale dell’atto impugnato ed omessa allegazione dell’atto presupposto, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». 5. Va preliminarmente dato atto che in data 12.10.2025 il difensore della parte ricorrente ha depositato istanza di estinzione del giudizio, affermando che il proprio assistito ha aderito alla “rottamazione quater” ed allegando il provvedimento di accoglimento dell’istanza e la cartella di pagamento emessa sulla base della sentenza che ha respinto l’impugnazione dell’avviso di recupero. 6. L’art. 12 bis del decreto legge n. 84 del 17/06/2025, convertito in legge n. 108 del 30/07/2025, così dispone:1. Il secondo periodo del comma 236 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197,si interpretanel senso che, ai soli fini dell’estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell’articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15,l’effettivo perfezionamento della definizione si realizzacon il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell’Agenzia delle entrate – Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell’ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall’articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall’articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.” 7. La parte ricorrente non ha documentato il pagamento della prima rata né di quelle successive, sicchè non può essere dichiarata l’estinzione del giudizio. 8. Sussistono tuttavia i presupposti per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione integrale delle spese processuali. 9. Vertendosi in ipotesi di inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse, non sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228; P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma,
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