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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 dicembre 2021

Cassazione n. 02299/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DIALESSANDRIA nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05WWFBX) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ALESSANDRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alessandria non convalidava il fermo di [OSCURATO:PERSONA] operato dalla polizia giudiziaria 114 giugno 2021 per il delitto di tentato omicidio aggravato dai futili motivi; applicava, comunque, nei confronti del fermato la misura della custodia cautelare in carcere.

Secondo il Giudice, poiché il fermo era stato operato ad iniziativa della polizia giudiziaria in una fase in cui il Pubblico Ministero aveva assunto la direzione delle indagini, disponendo l'intercettazione urgente di alcune utenze telefoniche, era carente il presupposto di cui all'art. 384, comma 2, cod. proc. pen. 2.

Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, deducendo violazione degli artt. 384 e 391 cod. proc. pen.

L'art. 384, comma 3, cod. proc. pen. permette il fermo ad iniziativa della polizia giudiziaria anche dopo che il Pubblico Ministero ha assunto la direzione delle indagini in caso di successiva individuazione dell'indagato o della presenza di specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo che l'indiziato possa darsi alla fuga.

Si trattava della situazione che si era venuta a creare nel caso di specie, poiché la polizia giudiziaria era riuscita inaspettatamente a localizzare l'indagato grazie al servizio di positioning quando egli aveva acceso nuovamente il telefono cellulare; il fermo era l'unica soluzione possibile, in quanto l'indagato, soggetto clandestino privo di stabile dimora in Italia, in precedenza si era reso irreperibile.

Il Procuratore ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. L'Avvocato generale, [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta conclude per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e determina l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

In effetti, l'ordinanza fa riferimento esclusivamente alla previsione dell'art. 384, comma 2, cod. proc. pen. senza tenere conto che il terzo comma dello stesso articolo consente alla polizia giudiziaria, anche dopo che il pubblico ministero ha assunto la direzione delle indagini, di procedere al fermo di propria iniziativa qualora sia successivamente individuato l'indiziato ovvero sopraggiungono specifici elementi che rendano fondato il pericolo che l'indiziato stia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero.

Il Procuratore della Repubblica ricorrente ha ampiamente dimostrato che il fermo di [OSCURATO:PERSONA] era stato operato ad iniziativa della polizia giudiziaria proprio nella ricorrenza della situazione contemplata dalla norma appena citata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata essendo stato il fermo legittimamente eseguito.

Così deciso il 16 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DIALESSANDRIA nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05WWFBX) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ALESSANDRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alessandria non convalidava il fermo di [OSCURATO:PERSONA] operato dalla polizia giudiziaria 114 giugno 2021 per il delitto di tentato omicidio aggravato dai futili motivi; applicava, comunque, nei confronti del fermato la misura della custodia cautelare in carcere. Secondo il Giudice, poiché il fermo era stato operato ad iniziativa della polizia giudiziaria in una fase in cui il Pubblico Ministero aveva assunto la direzione delle indagini, disponendo l'intercettazione urgente di alcune utenze telefoniche, era carente il presupposto di cui all'art. 384, comma 2, cod. proc. pen. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, deducendo violazione degli artt. 384 e 391 cod. proc. pen. L'art. 384, comma 3, cod. proc. pen. permette il fermo ad iniziativa della polizia giudiziaria anche dopo che il Pubblico Ministero ha assunto la direzione delle indagini in caso di successiva individuazione dell'indagato o della presenza di specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo che l'indiziato possa darsi alla fuga. Si trattava della situazione che si era venuta a creare nel caso di specie, poiché la polizia giudiziaria era riuscita inaspettatamente a localizzare l'indagato grazie al servizio di positioning quando egli aveva acceso nuovamente il telefono cellulare; il fermo era l'unica soluzione possibile, in quanto l'indagato, soggetto clandestino privo di stabile dimora in Italia, in precedenza si era reso irreperibile. Il Procuratore ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. L'Avvocato generale, [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta conclude per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e determina l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. In effetti, l'ordinanza fa riferimento esclusivamente alla previsione dell'art. 384, comma 2, cod. proc. pen. senza tenere conto che il terzo comma dello stesso articolo consente alla polizia giudiziaria, anche dopo che il pubblico ministero ha assunto la direzione delle indagini, di procedere al fermo di propria iniziativa qualora sia successivamente individuato l'indiziato ovvero sopraggiungono specifici elementi che rendano fondato il pericolo che l'indiziato stia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero. Il Procuratore della Repubblica ricorrente ha ampiamente dimostrato che il fermo di [OSCURATO:PERSONA] era stato operato ad iniziativa della polizia giudiziaria proprio nella ricorrenza della situazione contemplata dalla norma appena citata. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata essendo stato il fermo legittimamente eseguito. Così deciso il 16 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]
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