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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 40065/2025

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nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnatoe il ricorso; uditala relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleFlavia Alemi, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; sentite le conclusioni deldifensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Palermo , in funzione di Tribunale del riesame, ha integralmente confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo in data 14 maggio 2025 , che aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di concorso in rapina aggravata, in ricettazione e detenzione e porto di armi comuni da sparo.

2. Ricorre per cassazioneFrancesco [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo tre motivi di impugnazione , che qui si riassumono nei termini di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione dell’art. 292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen., in relazione allamancata autonoma valutazione delle concrete e specifiche ragioni per cui le esigenze cautelari non avrebbero potuto essere soddisfatte con altre misure, posto che i delitti contestati provvisoriamente non rientrano tra quelli per cui operano le presunzioni di legge e che l’indagato si è dichiarato disponibile all’applicazione dei più moderni dispositivi di controllo satellitare.

2.2. Violazione dell’art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., per mancata e autonoma valutazione delle esigenze cautelari, avuto riguardo al tempo trascorso dalla commissione del fatto(elemento del tutto obliterato dai giudici del merito cautelare).

2.3. Violazione dell’art. 275, comma 2, cod. proc. pen., e manifesta contraddittorietà della motivazione, per mancata proporzionalità della misura all’entità del fatto, con riferimento all’ipotizzato ruolo svolto nella rapina («semplice accompagnatore con macchina “pulita”»), che non richiederebbe nessuna particolare professionalità e non dimostra nessuna spregiudicatezza.

3. All’odierna udienza camerale , le parti presenti hanno concluso come da epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, limitatamente all’individuazione della misura ai sensi dell’art. 275 cod. proc. pen., ed è inammissibile nel resto.

2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso non superano la soglia di ammissibilità, siccome meramente reiterativi di questioni già compiutamente disattese dall’ordinanza impugnata.

Invero, in ordine al pericolo di reiterazione, dopo un’ampia ricostruzione delle modalità paramilitari dell’aggressione alla guardia giurata, i giudici palermitani hanno richiamato congruamente l’organizzazione, la professionalità e la spregiudicatezza criminale degli indagati , nonché , quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA],il nullo effetto dissuasivo del precedente specifico e recente.

Una simile conclusione, resa nella pienezza della giurisdizione di merito e scevra di vizi logico- giuridici, non è censurabile nel giudizio di cassazione, a fronte di censure meramente fattuali (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628- 01).

Peraltro, la motivazione in relazione alle esigenze indicate nell’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., ben può richiamare il coinvolgimento in pari grado di tutti i concorrenti, accomunati in una visione cumulativa, a prescindere dalle singole mansioni nell’azione criminosa (Sez. 2, n. 14316 del 18/02/2022, Ahmeti, Rv. 282978-02; Sez. 2, n. 9483 del 04/11/2015, dep. 2016, Magnifico, Rv. 266355- 01).

Quanto al tempo trascorso dalla commissione del reato, l ’ attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l’attualità e la concretezza delle condotte criminose.

Il pericolo di reiterazione di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., pertanto, può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo (Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, Mati,Rv. 285217-01; Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna,Rv. 267785-01), nonché dai criteri stabiliti dall’art. 133 cod. pen., tra i quali le modalità e la gravità del fatto, seppurenon il tipo di reato o la sua astratta gravità ( Sez. 2, n. 49453 del 08/10/2013, Scortechini, Rv. 257974-01).

3. Per quel che concerne la scelta della misura, tuttavia, il Tribunale, nel confermare l’applicazione della coercizione intramuraria, ha fondato la propria prognosi negativa in ordine alle capacità autocustodiali – ad integrazione delle sintetiche considerazioni espressesul punto dal Giudice per le indagini preliminari –sulla sola circostanza che il dispositivo elettronico non costituirebbe adeguata cautela per la collettività, essendo idoneo a «segnalare la sola violazione della prescrizione di non allontanamento dal luogo di esecuzione della misura ma non anche di individuare il sottoposto in caso di arbitrario allontanamento».

Il ragionamento si palesa comeastratto e tautologico.

In tema di scelta delle misure cautelari, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, all’art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., incombe sul giudice che emette o conferma, sia pure in sede di impugnazione, un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere il dovere di esplicitare specificamente le ragioni per le quali sono inadeguate le altre misure coercitive ed interdittive (Sez. 3, n. 842 del 17/12/2015, dep. 2016, Boscolo, Rv. 265964-01).

Fermo restando che , p er quel che attiene alla disponibilità del ricorrente all’acquisto su siti di venditaonline di dispositivi Gps da impiantare sottopelle, i mezzi digitali di controllo consentiti dal codice devono, comunque, superare un previo accertamento istituzionale in ordine alla fattibilità tecnica-operativa (art. 275-bis, comma 1, cod. proc. pen.), la valutazione di sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura extramuraria postula un giudizio sulla capacità dell’indagato di autolimitare la propria libertà personale e di rispettare il divieto di non uscire dal domicilio coatto.

Una tale valutazione manca completamente nell’ordinanza impugnata, che si focalizza solo sulla impossibilità – logicamente successivaa quanto richiesto dalla legge – di rintracciare l’indagato, nell’ipotesi di una futura evasione.

Un simile approdo ermeneutico risulterebbe, di fatto, abrogativo della clausola di garanzia contenuta nel comma 3 dell’art. 275 cod. proc. pen., restando astrattamente applicabile a tutti i procedimenti per reati non oggetto di presunzioni ai sensi del successivo comma 3-bis. (Peraltro,la tecnologia di geolocalizzazione alla base del cosiddetto “braccialetto elettronico”è diretta, ex lege,unicamente a segnalare il mancato rispetto dell’obbligo di permanenza nel luogo di esecuzione della custodia domestica, ma non è affatto funzionale a garantire unsuccessivo monitoraggio su tutto il territorio nazionale, assimilabile a un cosiddetto pedinamento satellitare , del d estinatario della misura in caso di violazione.) 4.In conclusione, l’ordinanza del Tribunale deve essere in parte annullata con rinvio per nuovo giudizio, per la fondatezza del primo motivo di ricorso.

Attenendosi ai rilievi espressi nel paragrafo precedente, valuterà il giudice del rinvio se sussistanoi presupposti per l’applicazione degli arresti domiciliari, anche con modalità elettroniche di controllo.

Le restanticensure proposte debbono essere dichiarate inammissibili.

5. Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M Annulla l’ordinanzaimpugnata limitatamente alla scelta della misura e rinvi a per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell’ art. 309, co . 7,c.p.p.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso .

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnatoe il ricorso; uditala relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleFlavia Alemi, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; sentite le conclusioni deldifensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Palermo , in funzione di Tribunale del riesame, ha integralmente confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo in data 14 maggio 2025 , che aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di concorso in rapina aggravata, in ricettazione e detenzione e porto di armi comuni da sparo. 2. Ricorre per cassazioneFrancesco [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo tre motivi di impugnazione , che qui si riassumono nei termini di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione dell’art. 292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen., in relazione allamancata autonoma valutazione delle concrete e specifiche ragioni per cui le esigenze cautelari non avrebbero potuto essere soddisfatte con altre misure, posto che i delitti contestati provvisoriamente non rientrano tra quelli per cui operano le presunzioni di legge e che l’indagato si è dichiarato disponibile all’applicazione dei più moderni dispositivi di controllo satellitare. 2.2. Violazione dell’art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., per mancata e autonoma valutazione delle esigenze cautelari, avuto riguardo al tempo trascorso dalla commissione del fatto(elemento del tutto obliterato dai giudici del merito cautelare). 2.3. Violazione dell’art. 275, comma 2, cod. proc. pen., e manifesta contraddittorietà della motivazione, per mancata proporzionalità della misura all’entità del fatto, con riferimento all’ipotizzato ruolo svolto nella rapina («semplice accompagnatore con macchina “pulita”»), che non richiederebbe nessuna particolare professionalità e non dimostra nessuna spregiudicatezza. 3. All’odierna udienza camerale , le parti presenti hanno concluso come da epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, limitatamente all’individuazione della misura ai sensi dell’art. 275 cod. proc. pen., ed è inammissibile nel resto. 2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso non superano la soglia di ammissibilità, siccome meramente reiterativi di questioni già compiutamente disattese dall’ordinanza impugnata. Invero, in ordine al pericolo di reiterazione, dopo un’ampia ricostruzione delle modalità paramilitari dell’aggressione alla guardia giurata, i giudici palermitani hanno richiamato congruamente l’organizzazione, la professionalità e la spregiudicatezza criminale degli indagati , nonché , quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA],il nullo effetto dissuasivo del precedente specifico e recente. Una simile conclusione, resa nella pienezza della giurisdizione di merito e scevra di vizi logico- giuridici, non è censurabile nel giudizio di cassazione, a fronte di censure meramente fattuali (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628- 01). Peraltro, la motivazione in relazione alle esigenze indicate nell’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., ben può richiamare il coinvolgimento in pari grado di tutti i concorrenti, accomunati in una visione cumulativa, a prescindere dalle singole mansioni nell’azione criminosa (Sez. 2, n. 14316 del 18/02/2022, Ahmeti, Rv. 282978-02; Sez. 2, n. 9483 del 04/11/2015, dep. 2016, Magnifico, Rv. 266355- 01). Quanto al tempo trascorso dalla commissione del reato, l ’ attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l’attualità e la concretezza delle condotte criminose. Il pericolo di reiterazione di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., pertanto, può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo (Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, Mati,Rv. 285217-01; Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna,Rv. 267785-01), nonché dai criteri stabiliti dall’art. 133 cod. pen., tra i quali le modalità e la gravità del fatto, seppurenon il tipo di reato o la sua astratta gravità ( Sez. 2, n. 49453 del 08/10/2013, Scortechini, Rv. 257974-01). 3. Per quel che concerne la scelta della misura, tuttavia, il Tribunale, nel confermare l’applicazione della coercizione intramuraria, ha fondato la propria prognosi negativa in ordine alle capacità autocustodiali – ad integrazione delle sintetiche considerazioni espressesul punto dal Giudice per le indagini preliminari –sulla sola circostanza che il dispositivo elettronico non costituirebbe adeguata cautela per la collettività, essendo idoneo a «segnalare la sola violazione della prescrizione di non allontanamento dal luogo di esecuzione della misura ma non anche di individuare il sottoposto in caso di arbitrario allontanamento». Il ragionamento si palesa comeastratto e tautologico. In tema di scelta delle misure cautelari, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, all’art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., incombe sul giudice che emette o conferma, sia pure in sede di impugnazione, un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere il dovere di esplicitare specificamente le ragioni per le quali sono inadeguate le altre misure coercitive ed interdittive (Sez. 3, n. 842 del 17/12/2015, dep. 2016, Boscolo, Rv. 265964-01). Fermo restando che , p er quel che attiene alla disponibilità del ricorrente all’acquisto su siti di venditaonline di dispositivi Gps da impiantare sottopelle, i mezzi digitali di controllo consentiti dal codice devono, comunque, superare un previo accertamento istituzionale in ordine alla fattibilità tecnica-operativa (art. 275-bis, comma 1, cod. proc. pen.), la valutazione di sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura extramuraria postula un giudizio sulla capacità dell’indagato di autolimitare la propria libertà personale e di rispettare il divieto di non uscire dal domicilio coatto. Una tale valutazione manca completamente nell’ordinanza impugnata, che si focalizza solo sulla impossibilità – logicamente successivaa quanto richiesto dalla legge – di rintracciare l’indagato, nell’ipotesi di una futura evasione. Un simile approdo ermeneutico risulterebbe, di fatto, abrogativo della clausola di garanzia contenuta nel comma 3 dell’art. 275 cod. proc. pen., restando astrattamente applicabile a tutti i procedimenti per reati non oggetto di presunzioni ai sensi del successivo comma 3-bis. (Peraltro,la tecnologia di geolocalizzazione alla base del cosiddetto “braccialetto elettronico”è diretta, ex lege,unicamente a segnalare il mancato rispetto dell’obbligo di permanenza nel luogo di esecuzione della custodia domestica, ma non è affatto funzionale a garantire unsuccessivo monitoraggio su tutto il territorio nazionale, assimilabile a un cosiddetto pedinamento satellitare , del d estinatario della misura in caso di violazione.) 4.In conclusione, l’ordinanza del Tribunale deve essere in parte annullata con rinvio per nuovo giudizio, per la fondatezza del primo motivo di ricorso. Attenendosi ai rilievi espressi nel paragrafo precedente, valuterà il giudice del rinvio se sussistanoi presupposti per l’applicazione degli arresti domiciliari, anche con modalità elettroniche di controllo. Le restanticensure proposte debbono essere dichiarate inammissibili. 5. Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M Annulla l’ordinanzaimpugnata limitatamente alla scelta della misura e rinvi a per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell’ art. 309, co . 7,c.p.p. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso . Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui al
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