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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 6 luglio 2023

Cassazione n. 24374/2023

Testo disponibile della fonte

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ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23904/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Napoli, [OSCURATO:PERSONA], Isola E/4. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 2332/2018, pubblicata il 22.5.2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 6.7.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. - 2332/2018, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado con cui era stato revocato il decreto ingiuntivo n. 230/2002 emesso a favore di [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di €. 209.497,90 a titolo di compensi per l’espletamento di perizie in tema di sinistri stradali.

Oggetto: compensi professionali Il giudice distrettuale ha anzitutto ritenuto che l’[OSCURATO:PERSONA] , nel formulare le proprie difese, non avesse violato il regime delle preclusioni, poiché già nell’atto d i opposizione aveva dedotto l’esistenza di un accordo sul compenso per ciascuna perizia, difese che le successive precisazioni svolte nella memoria autorizzata ex art. 180 c.p.c. ne avevano meglio chiarito il contenuto.

Ha escluso che il Tribunale avesse disposto una consulenza meramente esplorativa, avendo il c.t.u. il compito di approfondire aspetti e circostanze già allegate ed emerse dalla prova testimoniale ai fini di una loro conferma o smentita di carattere documentale, evidenziando che i rilievi del consulente di parte circa il mancato esame dell’intera documentazione, oltre che generici (privi di una puntuale esposizione delle ragioni di critica), avevano trovato risposta nella relazione del c.t.u.

Ha respinto l’eccezione di nullità dell’accordo per mancanza di forma scritta, dichiarando i testi capaci di testimoniare e pienamente attendibili, essendo le loro deposizioni coerenti con la documentazione acquisita, comprovante il fatto che il ricorrente aveva emesso un gran numero di fatture quietanzate ad incarico eseguito, con indicazione dell’importo ricevuto senza specificare che le somme erano state incassate a titolo di acconto, a fronte del diverso modus operandi per gli incarichi diversi dai sinistri stradali.

Dato il rilevante numero di perizie, la compagnia aveva mostrato di voler, in tal modo, regolare forfe t tariamente l'incarico, con l'evidente intento di ridurre i costi; per contro l’Avossa non aveva mai chiesto compensi aggiuntivi nell'arco di un periodo di circa due anni e mezzo, salvo ad attivarsi solo dopo la risoluzione dei rapporti.

Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso.

In prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’unico motivo lamenta che la Corte d’appello abbia escl uso che la società assicurativa avesse introdotto un’inammissibile mutatio libelli in corso di causa, pur avendo inizialmente allegato l’esistenza di un rapporto di para-subordinazione e di un accordo sul compenso, salvo poi a dedurre, nella memoria autori zzata ex art. 180 c.p.c. e nella memoria illustrativa ex art. 183, comma quinto, c.p.c., l’esistenza di un rapporto d’opera professionale, modificando anche il thema probandum.

Si sostiene che l’[OSCURATO:PERSONA] non aveva provato neppure l’esistenza del rapporto di para-subordinazione, né i dettagli dell’accordo sul compenso tanto che il giudice aveva affidato al consulente il compito, meramente esplorativo, di accertare l’esistenza dell’accordo per colmare le lacune e l’insufficienza delle deposizioni rese daitesti, incapaci di testimoniare e comunque inattendibili.

Il ricorso è infondato.

L’esame dell’atto di opposizione conduce ad escludere che la società, nell’allegare l’esistenza di un rapporto di para- subordinazione, avesse introdotto una vera e propr ia domanda riconvenzionale, in violazione delle preclusioni processuali.

L’opponente si era limitato a proporre una diversa qualificazione giuridica del rapporto e a dedurre un fatto estintivo della pretesa (l’accordo sul compenso, integralmente eseguito), sollevando questioni in diritto sulla base dei fatti tempestivamente allegati, nonché, riguardo al patto sulle spettanze del perito, un’eccezionein senso lato, introdotta tempestivamente nell’atto di opposizione, patto che la Corte di merito ha ritenuto valido pur in assenza di forma scritta (conclusione che l’Avossa non ha censurato, ma cui ha esplicitamente aderito, dichiarando di condividerla : cfr. ricorso, pag. 39).

Occorre ribadire che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’ingiunto è solo formalmente attore, rivestendo la qualità di convenuto in senso sostanziale; pertanto, all’infuori delle ipotesi in cui proponga una vera a propria riconvenzionale, eventuali contestazioni del credito integrano – a secondo del loro contenuto-una mera difesa o mere eccezioni.

In particolare, le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione (Cass.24815/2005; Cass. 440/2017; Cass. 6091/2020).

2. Riguardo a gli esiti dell’istruttoria, la censura è anzitutto priva di specificità, non riportando – nelle parti rilevanti - il contenuto delle deposizioni testimoniali e non chiarendo le ragioni della supposta incapacità a deporre dei testi o della loro inattendibilità.

Nessun rilievo ha – peraltro - assunto la natura (autonoma o parasubordinata) del rapporto, essendo risultata decisiva l’esistenza di un accordo sul compenso integralmente onorato, ostativo al riconoscimento di ulteriori pretese economiche, punto su cui –come detto - non risultano proposte censure.

Quanto all’asserito carattere esplorativo della c.t.u., il consulente ha semplicemente svolto il compito di verificare se l’accordo sulle spettanze, già emerso dalla prova orale, trovasse anche conferma documentale, dovendo indagare aspetti della controversia rientranti nell’ambito delle verifiche che il giudice avrebbe dovuto compire d’ufficio; trattavasi di cd. consulenza c.d.

"deducente" comportante accertamenti sul compendio probatorio edificato dalle parti con lo scopo di offrire al giudice una lettura mediata dalla scienza dell’ausiliario (Cass. s.u. 3086/2022), il quale , nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può sempre accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite necessari per rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio (Cass. s.u. 3086/2022; Cass. 32395/2022).

Il ricorso è respinto, con aggravio delle spese processuali liquidate in dispositivo.

Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad € 200,00 per esborsi ed €

8. 000,00 per compensi, oltre ad Iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese processuali in misura del 15%.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23904/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Napoli, [OSCURATO:PERSONA], Isola E/4. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 2332/2018, pubblicata il 22.5.2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 6.7.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. - 2332/2018, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado con cui era stato revocato il decreto ingiuntivo n. 230/2002 emesso a favore di [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di €. 209.497,90 a titolo di compensi per l’espletamento di perizie in tema di sinistri stradali. Oggetto: compensi professionali Il giudice distrettuale ha anzitutto ritenuto che l’[OSCURATO:PERSONA] , nel formulare le proprie difese, non avesse violato il regime delle preclusioni, poiché già nell’atto d i opposizione aveva dedotto l’esistenza di un accordo sul compenso per ciascuna perizia, difese che le successive precisazioni svolte nella memoria autorizzata ex art. 180 c.p.c. ne avevano meglio chiarito il contenuto. Ha escluso che il Tribunale avesse disposto una consulenza meramente esplorativa, avendo il c.t.u. il compito di approfondire aspetti e circostanze già allegate ed emerse dalla prova testimoniale ai fini di una loro conferma o smentita di carattere documentale, evidenziando che i rilievi del consulente di parte circa il mancato esame dell’intera documentazione, oltre che generici (privi di una puntuale esposizione delle ragioni di critica), avevano trovato risposta nella relazione del c.t.u. Ha respinto l’eccezione di nullità dell’accordo per mancanza di forma scritta, dichiarando i testi capaci di testimoniare e pienamente attendibili, essendo le loro deposizioni coerenti con la documentazione acquisita, comprovante il fatto che il ricorrente aveva emesso un gran numero di fatture quietanzate ad incarico eseguito, con indicazione dell’importo ricevuto senza specificare che le somme erano state incassate a titolo di acconto, a fronte del diverso modus operandi per gli incarichi diversi dai sinistri stradali. Dato il rilevante numero di perizie, la compagnia aveva mostrato di voler, in tal modo, regolare forfe t tariamente l'incarico, con l'evidente intento di ridurre i costi; per contro l’Avossa non aveva mai chiesto compensi aggiuntivi nell'arco di un periodo di circa due anni e mezzo, salvo ad attivarsi solo dopo la risoluzione dei rapporti. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. In prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’unico motivo lamenta che la Corte d’appello abbia escl uso che la società assicurativa avesse introdotto un’inammissibile mutatio libelli in corso di causa, pur avendo inizialmente allegato l’esistenza di un rapporto di para-subordinazione e di un accordo sul compenso, salvo poi a dedurre, nella memoria autori zzata ex art. 180 c.p.c. e nella memoria illustrativa ex art. 183, comma quinto, c.p.c., l’esistenza di un rapporto d’opera professionale, modificando anche il thema probandum. Si sostiene che l’[OSCURATO:PERSONA] non aveva provato neppure l’esistenza del rapporto di para-subordinazione, né i dettagli dell’accordo sul compenso tanto che il giudice aveva affidato al consulente il compito, meramente esplorativo, di accertare l’esistenza dell’accordo per colmare le lacune e l’insufficienza delle deposizioni rese daitesti, incapaci di testimoniare e comunque inattendibili. Il ricorso è infondato. L’esame dell’atto di opposizione conduce ad escludere che la società, nell’allegare l’esistenza di un rapporto di para- subordinazione, avesse introdotto una vera e propr ia domanda riconvenzionale, in violazione delle preclusioni processuali. L’opponente si era limitato a proporre una diversa qualificazione giuridica del rapporto e a dedurre un fatto estintivo della pretesa (l’accordo sul compenso, integralmente eseguito), sollevando questioni in diritto sulla base dei fatti tempestivamente allegati, nonché, riguardo al patto sulle spettanze del perito, un’eccezionein senso lato, introdotta tempestivamente nell’atto di opposizione, patto che la Corte di merito ha ritenuto valido pur in assenza di forma scritta (conclusione che l’Avossa non ha censurato, ma cui ha esplicitamente aderito, dichiarando di condividerla : cfr. ricorso, pag. 39). Occorre ribadire che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’ingiunto è solo formalmente attore, rivestendo la qualità di convenuto in senso sostanziale; pertanto, all’infuori delle ipotesi in cui proponga una vera a propria riconvenzionale, eventuali contestazioni del credito integrano – a secondo del loro contenuto-una mera difesa o mere eccezioni. In particolare, le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione (Cass.24815/2005; Cass. 440/2017; Cass. 6091/2020). 2. Riguardo a gli esiti dell’istruttoria, la censura è anzitutto priva di specificità, non riportando – nelle parti rilevanti - il contenuto delle deposizioni testimoniali e non chiarendo le ragioni della supposta incapacità a deporre dei testi o della loro inattendibilità. Nessun rilievo ha – peraltro - assunto la natura (autonoma o parasubordinata) del rapporto, essendo risultata decisiva l’esistenza di un accordo sul compenso integralmente onorato, ostativo al riconoscimento di ulteriori pretese economiche, punto su cui –come detto - non risultano proposte censure. Quanto all’asserito carattere esplorativo della c.t.u., il consulente ha semplicemente svolto il compito di verificare se l’accordo sulle spettanze, già emerso dalla prova orale, trovasse anche conferma documentale, dovendo indagare aspetti della controversia rientranti nell’ambito delle verifiche che il giudice avrebbe dovuto compire d’ufficio; trattavasi di cd. consulenza c.d. "deducente" comportante accertamenti sul compendio probatorio edificato dalle parti con lo scopo di offrire al giudice una lettura mediata dalla scienza dell’ausiliario (Cass. s.u. 3086/2022), il quale , nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può sempre accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite necessari per rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio (Cass. s.u. 3086/2022; Cass. 32395/2022). Il ricorso è respinto, con aggravio delle spese processuali liquidate in dispositivo. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad € 200,00 per esborsi ed € 8. 000,00 per compensi, oltre ad Iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese processuali in misura del 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di co