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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 dicembre 2022

Cassazione n. 15760/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32513/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di GENOVA n. 1223/2018, depositata il 25/07/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA].r.l. ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 1223/2018 della Corte d’appello di Genova, pubblicata il 25 luglio 2018.

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Non ha svolto attività difensive la [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione [OSCURATO:SOCIETA] trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 2-quater, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022.

La ricorrente ha depositato memoria

2. Sono irrituali le procure speciali conferite da [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con contestuale elezione di domicilio, mediante atto depositato il 29 dicembre 2022, in sostituzione del difensore originariamente designato, in rapporto all’art. 83, comma 3, c.p.c. nella formulazione qui applicabile ratione temporis, trattandosi di giudizio instaurato in primo grado prima della data di entrata in vigore dell'art. 45 della l. n. 69 del 2009 (4 luglio 2009); nella vigenza di tale formulazione, se la procura non era stata rilasciata a margine od in calce al ricorso o al controricorso, si doveva provvedere al suo conferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

3. Con citazione del 20 novembre 2006 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero la [OSCURATO:PERSONA].r.l., deducendo che la Romeo aveva acquistato dalla costruttrice [OSCURATO:PERSONA] un fabbricato per civile abitazione con circostante corte, sito in [OSCURATO:PERSONA], nonché un tratto di strada privata, progettata e costruita dalla società stessa, la quale dava accesso a quattro fabbricati, uno dei quali quel lo comprato dall’attrice Romeo, riservandosi la venditrice su tale tratto di strada servitù di passaggio pedonale e carraio, nonché per il transito di tubi e cavi.

Narrarono gli attori che nella notte fra il 2 e il 3 dicembre 2005, a seguito di forti piogge, le acque meteoriche provenienti dalla strada privata avevano invaso il piano interrato del loro fabbricato, cagionando gravissimi danni a tutti i beni mobili ivi conservati di proprietà anche del [OSCURATO:PERSONA], e perciò domandarono che la società costruttrice e venditrice dell'immobile rispondesse dei difetti di progettazione e costruzione della strada e fosse condannata al risarcimento dei danni anche in rapporto al costo dei lavori necessari ad eliminare i gravi vizi.

La convenuta si oppose alle pretese degli attori e comunque replicò che il fatto si era verificato mentre era in corso di esecuzione un intervento edile nel terreno soprastante il fabbricato dell'attrice da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che perciò chiamò in causa indicandola come unica responsabile.L’adito Tribunale di Imperia espletò CTU, rigettò le domande rivolte verso la [OSCURATO:PERSONA] e condannò la [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili degli attori, respingendo le ulteriori pretese, nonché dando atto che la convenuta avevaeseguito direttamente le opere atte ad eliminare i vizidi costruzione della strada e che quindi la Romeo non aveva più interesse ad ottenere il riconoscimento come danno del costo dei lavori di rifacimento della strada stessa. [OSCURATO:PERSONA] propose appello in via principale, in particolare quanto ai danni liquidati agli attori, mentre i signori Romeo e Poli chiesero con gravame incidentale la condanna della [OSCURATO:PERSONA] all'esecuzione delle opere tutte di regolarizzazione della strada.

La Corte d’appello di Genova dispose un supplemento di CTU volto ad accertare se la [OSCURATO:PERSONA] avesse eseguito tutte le opere indicate e previste nella precedente relazione peritale e comunque tutte le opere necessarie ad evitare il ripetersi di allagamenti ed a porre in sicurezza la proprietà degli attori.

La Corte di Genova ha così accolto gli appelli e, in riforma della sentenza del Tribunale, ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] a pagare e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 6.000,00 a titolo di risarcimento dei danni arrecati ai beni mobili, oltre interessi, ed ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] ad eseguire a sua cura e spese senza dilazione le opere indicate dal CTU del grado di appello.

I giudici di secondo grado hanno innanzitutto ridotto “prudenzialmente” da 10.000.00 a 6.000,00 euro la condanna a titolo di risarcimento del danno per la perdita dei mobili conservati nel seminterrato.

Inoltre, avendo la Romeo contestato “l'inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] all'obbligazione di mettere in sicurezza la strada, ovvero di compiere le opere di regimentazionedelle acque - indicate dal CTU – “, a fronte della declaratoria di sopravvenuto disinteresse alla relativa statuizione supposta dal Tribunale, la Corte d’appello ha evidenziato che il CTU incaricato nel giudizio di appello aveva ”indicato gli interventi che mancano al completamento delle opere di regimentazione delle acque, e che consistono nella installazione lungo la strada di tre canali di raccolta delle acque meteoriche e nella realizzazione di una pavimentazione di tipo drenante: il tutto per un costo complessivo stimato di euro 87.1 00,00 oltre IVA”.

Riformando perciò la sentenza del Tribunale, la Corte d’appello ha “condannato la [OSCURATO:PERSONA] ad eseguire a sua cura e spese le opere indicate dal CTU, siccome le uniche idonee e necessarie a porre in sicurezza la proprietà della sign ora Romeo”.

Alle obiezioni della difesa della [OSCURATO:PERSONA] sulla fattibilità tecnica dei lavori e sul fatto che la loro esecuzione comporti anche l'occupazione della proprietà di terzi, la Corte di Genova ha risposto che le stesse “non inficiano la validità delle conclusioni peritali, posto che la parte non ha indicato soluzioni alternative ed a giudizio del CTU quella proposta è l'unica soluzione possibile.

Intanto, eventuali problematiche di carattere tecnico, nascenti dall'esecuzione dei lavori e dipendenti dalle scelte progettuali, potranno essere discusse e risolte in sede in esecuzione della sentenza nella redazione del progetto esecutivo dei lavori”.

4. Il primo motivo del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deduce, aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, l’omesso esame di “uno o più fatti” decisivi.

Il motivo contiene riproduzioni fotografiche, riporta i quesiti affidati al CTU nominato in appello criticando di volta in volta le conclusioni peritali, censura in più punti l’elaborato peritale, evidenzia che la stessa ricorrente aveva già provveduto a svolgere tutti lavori indicati dal consulente tecnico in primo grado, compresa la regimentazione delle acque, restando da eseguire solo l’asfaltatura (neppure prevista nell’elaborato peritale acquisito dal Tribunale), contesta l’efficacia delle opere prescritte dal secondo consulente, osserva che non è stato appurato se e in quale misura la stessa asfaltatura poss a o meno evitare il pericolo di allagamento, e così neppure per le canalizzazioni, che coinvolgerebbero altresì la proprietà di terzi, essendosi in definitiva la Corte d’appello acriticamente adeguata alle conclusioni del perito.

Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.c., sostenendo che la Corte d'appello di Genova, aderendo acriticamente e integralmente alle conclusioni del CTU, avrebbe violato altresì il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e il divieto di nuova domanda e/o di nuova prova inappello.

Il controricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sviluppa in novantuno pagine, ma fino a pagina settantasei in realtà contiene la riproduzione fotografica degli atti di parte e dei provvedimenti dei giudici dei primi due gradi di giudizio.

Il controricorso solleva altresì una generica eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza di “veri e propri formali e separati motivi di ricorso” e di “ragionevole probabilitàdi essere accolto”.

5. Il ricorso è comunque palesemente infondato in entrambi i suoi motivi, da esaminare congiuntamente.

In presenza di un'azione di risarcimento dei danni nei confronti del venditore-costruttore, ex artt. 1669 e 2058 c.c., quale quella proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il danno riconosciuto al compratore - committente per l'eliminazione dei difetti di costruzione dell'immobile comporta un'obbligazione risarcitoria per equivalente finalizzata al totale ripristino dello stesso e consente la condanna del venditore - appaltatore alla eliminazione diretta dei vizi della costruzione.

L'apprezzamento circa l'adeguatezza delle opere da disporre a tal fine è riservato al giudice del merito e si sottrae al sindacato di legittimità se congruamente motivato, senza che perciò incorra nella violazione dell’art. 112 c.p.c. o dell’art. 345 c.p.c. il giudice di appello che condanni il venditore-costruttore alla esecuzione di opere necessarie per l'eliminazione dei vizi ed ai ripristinare il normale godimento, la funzionalità o l'abitabilità dell’immobile diverse da quelle disposte dal giudice di primo grado o richieste dall’appellante in luogo di quelle.

La Corte d’appello di Genova, avendo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denunciato in sede di impugnazione“l'inadempimento da parte della società convenuta all'obbligazione di mettere in sicurezza l’intera strada”, ovvero di compiere le opere di regimentazione delle acque indicate dal primo CTU, h a condannato la [OSCURATO:PERSONA] ad eseguire a sua cura e spese senza dilazione le opere indicate dal CTU nominato nel giudizio di gravame, consistenti nel completamento delle opere di regimentazione delle acque, ovvero nella installazione lungo la strada di tre canali di raccolta delle acque meteoriche e nella realizzazione di una pavimentazione di tipo drenante, non ravvisando la praticabilità di soluzione alternative.

Circa il riferimento della ricorrente al parametro dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’interpretazione di questa Corte ha chiarito come la riformulazione di tale norma, operata dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, abbia introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez.

Unite, 07/04/2014, n. 8053).

Costituisce, allora, un “fatto”, agli effetti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante.

È quindi inammissibile l’invocazione del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. per sostenere l’inattendibilità delle conclusioni del CTU quanto all’inadeguatezza delle opere di ripristino prescritte.

Il primo motivo di ricorso è altrimenti volto a devolvere alla Corte di cassazione le contestazioni mosse alle risultanze della consulenza d'ufficio (critiche che comunque si sostanziano in semplici alleg azioni difensive a contenuto tecnico), pur non essendosi la Corte d’appello di Genova limitata acriticamente a far proprie le conclusioni della relazione peritale, visto che nella sentenza impugnata sono spiegate le ragioni del convincimento raggiunto dai giudici e dell’adesione alle conclusioni prospettate dall’ausiliare.

Spetta, del resto, al giudice di merito esaminare e valutare le nozioni tecniche o scientifiche introdotte nel processo mediante la CTU, e dare conto dei motivi di consenso, come di quelli di eventuale dissenso, in ordine alla congruità dei risultati della consulenza e delle ragioni che li sorreggono.

Tale valutazione è compiutamente esplicitata nella sentenza della Corte d’appello e non può essere sindacata in sede di legittimità invocando dalla Corte di cassazione, come auspicala la ricorrente, un accesso diretto agli atti e una loro delibazione, in maniera da pervenire ad una nuova validazione e legittimazione inferenziale dell’adesione prestata dal giudice di merito ai risultati dell’espletata consulenza tecnica d’ufficio.

Le censure affidano al ricorso per cassazione l’improprio compito di veicolare le osservazioni della ricorrente sulla relazione peritale, ovvero di rideterminare nel giudizio di legittimità le opere necessarie ad eliminare i difetti costruttivi, o ancora di individuare le modalità esecutive della condanna a provvedere al compimento dei lavori da attuare e di risolvere preventivamente le difficoltà che possano insorgere nel corso dell'esecuzione.

6. Il ricorso va perciòrigettato, regolandosi secondo soccombenza in favore dei controricorrenti le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo.

Non deve in proposito provvedersi per l’intimata [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione s.r.l., che non ha svolto attività difensive.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 4.300,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore imp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32513/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di GENOVA n. 1223/2018, depositata il 25/07/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA].r.l. ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 1223/2018 della Corte d’appello di Genova, pubblicata il 25 luglio 2018. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Non ha svolto attività difensive la [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione [OSCURATO:SOCIETA] trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 2-quater, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022. La ricorrente ha depositato memoria 2. Sono irrituali le procure speciali conferite da [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con contestuale elezione di domicilio, mediante atto depositato il 29 dicembre 2022, in sostituzione del difensore originariamente designato, in rapporto all’art. 83, comma 3, c.p.c. nella formulazione qui applicabile ratione temporis, trattandosi di giudizio instaurato in primo grado prima della data di entrata in vigore dell'art. 45 della l. n. 69 del 2009 (4 luglio 2009); nella vigenza di tale formulazione, se la procura non era stata rilasciata a margine od in calce al ricorso o al controricorso, si doveva provvedere al suo conferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. 3. Con citazione del 20 novembre 2006 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero la [OSCURATO:PERSONA].r.l., deducendo che la Romeo aveva acquistato dalla costruttrice [OSCURATO:PERSONA] un fabbricato per civile abitazione con circostante corte, sito in [OSCURATO:PERSONA], nonché un tratto di strada privata, progettata e costruita dalla società stessa, la quale dava accesso a quattro fabbricati, uno dei quali quel lo comprato dall’attrice Romeo, riservandosi la venditrice su tale tratto di strada servitù di passaggio pedonale e carraio, nonché per il transito di tubi e cavi. Narrarono gli attori che nella notte fra il 2 e il 3 dicembre 2005, a seguito di forti piogge, le acque meteoriche provenienti dalla strada privata avevano invaso il piano interrato del loro fabbricato, cagionando gravissimi danni a tutti i beni mobili ivi conservati di proprietà anche del [OSCURATO:PERSONA], e perciò domandarono che la società costruttrice e venditrice dell'immobile rispondesse dei difetti di progettazione e costruzione della strada e fosse condannata al risarcimento dei danni anche in rapporto al costo dei lavori necessari ad eliminare i gravi vizi. La convenuta si oppose alle pretese degli attori e comunque replicò che il fatto si era verificato mentre era in corso di esecuzione un intervento edile nel terreno soprastante il fabbricato dell'attrice da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che perciò chiamò in causa indicandola come unica responsabile.L’adito Tribunale di Imperia espletò CTU, rigettò le domande rivolte verso la [OSCURATO:PERSONA] e condannò la [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili degli attori, respingendo le ulteriori pretese, nonché dando atto che la convenuta avevaeseguito direttamente le opere atte ad eliminare i vizidi costruzione della strada e che quindi la Romeo non aveva più interesse ad ottenere il riconoscimento come danno del costo dei lavori di rifacimento della strada stessa. [OSCURATO:PERSONA] propose appello in via principale, in particolare quanto ai danni liquidati agli attori, mentre i signori Romeo e Poli chiesero con gravame incidentale la condanna della [OSCURATO:PERSONA] all'esecuzione delle opere tutte di regolarizzazione della strada. La Corte d’appello di Genova dispose un supplemento di CTU volto ad accertare se la [OSCURATO:PERSONA] avesse eseguito tutte le opere indicate e previste nella precedente relazione peritale e comunque tutte le opere necessarie ad evitare il ripetersi di allagamenti ed a porre in sicurezza la proprietà degli attori. La Corte di Genova ha così accolto gli appelli e, in riforma della sentenza del Tribunale, ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] a pagare e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 6.000,00 a titolo di risarcimento dei danni arrecati ai beni mobili, oltre interessi, ed ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] ad eseguire a sua cura e spese senza dilazione le opere indicate dal CTU del grado di appello. I giudici di secondo grado hanno innanzitutto ridotto “prudenzialmente” da 10.000.00 a 6.000,00 euro la condanna a titolo di risarcimento del danno per la perdita dei mobili conservati nel seminterrato. Inoltre, avendo la Romeo contestato “l'inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] all'obbligazione di mettere in sicurezza la strada, ovvero di compiere le opere di regimentazionedelle acque - indicate dal CTU – “, a fronte della declaratoria di sopravvenuto disinteresse alla relativa statuizione supposta dal Tribunale, la Corte d’appello ha evidenziato che il CTU incaricato nel giudizio di appello aveva ”indicato gli interventi che mancano al completamento delle opere di regimentazione delle acque, e che consistono nella installazione lungo la strada di tre canali di raccolta delle acque meteoriche e nella realizzazione di una pavimentazione di tipo drenante: il tutto per un costo complessivo stimato di euro 87.1 00,00 oltre IVA”. Riformando perciò la sentenza del Tribunale, la Corte d’appello ha “condannato la [OSCURATO:PERSONA] ad eseguire a sua cura e spese le opere indicate dal CTU, siccome le uniche idonee e necessarie a porre in sicurezza la proprietà della sign ora Romeo”. Alle obiezioni della difesa della [OSCURATO:PERSONA] sulla fattibilità tecnica dei lavori e sul fatto che la loro esecuzione comporti anche l'occupazione della proprietà di terzi, la Corte di Genova ha risposto che le stesse “non inficiano la validità delle conclusioni peritali, posto che la parte non ha indicato soluzioni alternative ed a giudizio del CTU quella proposta è l'unica soluzione possibile. Intanto, eventuali problematiche di carattere tecnico, nascenti dall'esecuzione dei lavori e dipendenti dalle scelte progettuali, potranno essere discusse e risolte in sede in esecuzione della sentenza nella redazione del progetto esecutivo dei lavori”. 4. Il primo motivo del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deduce, aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, l’omesso esame di “uno o più fatti” decisivi. Il motivo contiene riproduzioni fotografiche, riporta i quesiti affidati al CTU nominato in appello criticando di volta in volta le conclusioni peritali, censura in più punti l’elaborato peritale, evidenzia che la stessa ricorrente aveva già provveduto a svolgere tutti lavori indicati dal consulente tecnico in primo grado, compresa la regimentazione delle acque, restando da eseguire solo l’asfaltatura (neppure prevista nell’elaborato peritale acquisito dal Tribunale), contesta l’efficacia delle opere prescritte dal secondo consulente, osserva che non è stato appurato se e in quale misura la stessa asfaltatura poss a o meno evitare il pericolo di allagamento, e così neppure per le canalizzazioni, che coinvolgerebbero altresì la proprietà di terzi, essendosi in definitiva la Corte d’appello acriticamente adeguata alle conclusioni del perito. Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.c., sostenendo che la Corte d'appello di Genova, aderendo acriticamente e integralmente alle conclusioni del CTU, avrebbe violato altresì il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e il divieto di nuova domanda e/o di nuova prova inappello. Il controricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sviluppa in novantuno pagine, ma fino a pagina settantasei in realtà contiene la riproduzione fotografica degli atti di parte e dei provvedimenti dei giudici dei primi due gradi di giudizio. Il controricorso solleva altresì una generica eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza di “veri e propri formali e separati motivi di ricorso” e di “ragionevole probabilitàdi essere accolto”. 5. Il ricorso è comunque palesemente infondato in entrambi i suoi motivi, da esaminare congiuntamente. In presenza di un'azione di risarcimento dei danni nei confronti del venditore-costruttore, ex artt. 1669 e 2058 c.c., quale quella proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il danno riconosciuto al compratore - committente per l'eliminazione dei difetti di costruzione dell'immobile comporta un'obbligazione risarcitoria per equivalente finalizzata al totale ripristino dello stesso e consente la condanna del venditore - appaltatore alla eliminazione diretta dei vizi della costruzione. L'apprezzamento circa l'adeguatezza delle opere da disporre a tal fine è riservato al giudice del merito e si sottrae al sindacato di legittimità se congruamente motivato, senza che perciò incorra nella violazione dell’art. 112 c.p.c. o dell’art. 345 c.p.c. il giudice di appello che condanni il venditore-costruttore alla esecuzione di opere necessarie per l'eliminazione dei vizi ed ai ripristinare il normale godimento, la funzionalità o l'abitabilità dell’immobile diverse da quelle disposte dal giudice di primo grado o richieste dall’appellante in luogo di quelle. La Corte d’appello di Genova, avendo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denunciato in sede di impugnazione“l'inadempimento da parte della società convenuta all'obbligazione di mettere in sicurezza l’intera strada”, ovvero di compiere le opere di regimentazione delle acque indicate dal primo CTU, h a condannato la [OSCURATO:PERSONA] ad eseguire a sua cura e spese senza dilazione le opere indicate dal CTU nominato nel giudizio di gravame, consistenti nel completamento delle opere di regimentazione delle acque, ovvero nella installazione lungo la strada di tre canali di raccolta delle acque meteoriche e nella realizzazione di una pavimentazione di tipo drenante, non ravvisando la praticabilità di soluzione alternative. Circa il riferimento della ricorrente al parametro dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’interpretazione di questa Corte ha chiarito come la riformulazione di tale norma, operata dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, abbia introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. Unite, 07/04/2014, n. 8053). Costituisce, allora, un “fatto”, agli effetti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante. È quindi inammissibile l’invocazione del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. per sostenere l’inattendibilità delle conclusioni del CTU quanto all’inadeguatezza delle opere di ripristino prescritte. Il primo motivo di ricorso è altrimenti volto a devolvere alla Corte di cassazione le contestazioni mosse alle risultanze della consulenza d'ufficio (critiche che comunque si sostanziano in semplici alleg azioni difensive a contenuto tecnico), pur non essendosi la Corte d’appello di Genova limitata acriticamente a far proprie le conclusioni della relazione peritale, visto che nella sentenza impugnata sono spiegate le ragioni del convincimento raggiunto dai giudici e dell’adesione alle conclusioni prospettate dall’ausiliare. Spetta, del resto, al giudice di merito esaminare e valutare le nozioni tecniche o scientifiche introdotte nel processo mediante la CTU, e dare conto dei motivi di consenso, come di quelli di eventuale dissenso, in ordine alla congruità dei risultati della consulenza e delle ragioni che li sorreggono. Tale valutazione è compiutamente esplicitata nella sentenza della Corte d’appello e non può essere sindacata in sede di legittimità invocando dalla Corte di cassazione, come auspicala la ricorrente, un accesso diretto agli atti e una loro delibazione, in maniera da pervenire ad una nuova validazione e legittimazione inferenziale dell’adesione prestata dal giudice di merito ai risultati dell’espletata consulenza tecnica d’ufficio. Le censure affidano al ricorso per cassazione l’improprio compito di veicolare le osservazioni della ricorrente sulla relazione peritale, ovvero di rideterminare nel giudizio di legittimità le opere necessarie ad eliminare i difetti costruttivi, o ancora di individuare le modalità esecutive della condanna a provvedere al compimento dei lavori da attuare e di risolvere preventivamente le difficoltà che possano insorgere nel corso dell'esecuzione. 6. Il ricorso va perciòrigettato, regolandosi secondo soccombenza in favore dei controricorrenti le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo. Non deve in proposito provvedersi per l’intimata [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione s.r.l., che non ha svolto attività difensive. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 4.300,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore imp
Sentenza Cassazione n. 15760/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris