CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38204/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: 30VANOVIC NEBOSA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( FRANCIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2019 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA]&S.i era stato condannato per i reati di cui agli artt. 497 bis e 477-482 cod. pen. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge in relazione alla affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 497 bis cod. pen. e al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. I motivi proposti sono del tutto generici e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. In effetti le censure proposte con il ricorso sono pedissequamente reiterative di quelle oggetto dell'atto di appello e su di esse v'è congrua e logica motivazione. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il i gi. maggio 2021