CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 09982/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTÀ di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con nnodif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi; - le conclusioni, rassegnate ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nel corpo delle note presentate nell'interesse dei ricorrenti, il quale ha contestato la fondatezza di quanto esposto dal Procuratore generale e ha insistito nell'accoglimento dell'impugnazione;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 giugno 2022 il Tribunale di Roma - a seguito del riesame interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ha confermato l'ordinanza del 20 maggio 2022, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha applicato alle stesse persone sottoposte a indagini la misura della custodia cautelare in carcere poiché gravemente indiziati: - il solo [OSCURATO:PERSONA] del delitto aggravato di violenza privata (artt. 61 nn. 1 e 2, 610 e 416-bis.1 cod. pen.); - entrambi in concorso del delitto aggravato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (artt. 61 n. 11-quinquies, 583-quinquies, 585 in relazione all'art. 577, comma 1, n. 4, e 416-bis.1 cod. pen.); - reati, entrambi, commessi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso il provvedimento collegiale il difensore delle persone sottoposte a indagini ha proposto ricorso per cassazione, con un unico atto, formulando un motivo (di seguito enunciato, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc:. pen.), con il quale: - ha prospettato la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, che sarebbero stati ravvisati in presenza di elementi discordanti e inidonei, in particolare fondati su presunzioni e deduzioni tratte da quanto riportato dalla persona offesa; - ha assunto che non ricorrerebbero gli elementi costitutivi del delitto di violenza privata attribuito a [OSCURATO:PERSONA] (soggetto incensurato, senza carichi pendenti e che non avrebbe avuto alcun movente per porre in essere il fatto) alla luce di una corretta ricostruzione dell'accaduto, compiuta invece sulla base della narrazione dell'offeso (che invece intendeva intimorire l'indagato) e della moglie, inverosimile ed incompatibile con lo stato dei luoghi e in contrasto con le conversazioni captate dal sistema di videosorveglianza presente in loco (da cui si trarrebbe che sarebbe stato il Mahmoud a colpire per primo [OSCURATO:PERSONA]); - ha dedotto che alle stesse conclusioni dovrebbe pervenirsi anche in ordine all'utilizzo di un coltello per cagionare legioni personali al Mahmoud, profilo rispetto al quale peraltro sarebbe erronea la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 583-quinquies cod. pen., poiché l'orecchio (il cui elice sarebbe stato asportato al Mahmoud) non farebbe parte del viso; - ha contestato la sussistenza della circostanza aggravante del metodo mafioso, erroneamente ritenuta solo perché i ricorrenti sono i figli di [OSCURATO:PERSONA] e congiunti di altri soggetti imputati di associazione di tipo mafioso, nonché in ragione delle espressioni che - secondo la prospettazione del Mahmoud, non provata ed anzi smentita - [OSCURATO:PERSONA] avrebbe proferito (rappresentando di essere «un Casamonica» e chiedendo al proprio interlocutore se conoscesse «i Casamonica» e ne avesse paura), ossia sulla scorta di elementi del tutto insufficienti, tenuto conto pure che non è provata l'appartenenza dei ricorrenti (incensurati) all'associazione mafiosa omonima; la circostanza non ricorrerebbe neppure in relazione alla finalità dell'agire attribuito agli indagati, poiché costoro hanno aggredito la persona offesa soltanto perché questa aveva provocato Giuseppe (e i suoi familiari sono intervenuti perché avvisati che Giuseppe era stato picchiato); lo stesso Mahmoud avrebbe dichiarato agli inquirenti di aver provato paura quando l'indagato si è presentato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile poiché versato in fatto e manifestamente infondato. 1. Al fine di provvedere sul motivo in esame, deve considerarsi che: - il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione di un provvedimento in materia di misure cautelari personali (ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) è ammissibile (oltre quando si denuncia la violazione di specifiche norme di legge) se allega la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884); - in materia di provvedimenti de libertate, la Corte di cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame; il controllo di legittimità è quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 5, n. 15138 del 24/02/2020, Lino; cfr. pure Sez. 4, 03/02/2011, n. 14726, D.R.; Sez. 4, 06/07/2007, n. 37878, C.); - «il controllo di logicità, inoltre, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indiziari o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, è consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese siano congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato, alla stregua dei parametri, giustapposti, dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cui si fonda il provvedimento e dell'assenza di illogicità evidenti, risultanti prima facie dal testo del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 15138/2020, cit.). Ebbene, la difesa - lungi dal formulare compiutamente censure di legittimità - ha perorato un'alternativa ricostruzione della vicenda in forza di un diverso apprezzamento del compendio in atti. Ed ha addotto argomentazioni manifestamente infondate: - allorché ha negato che la recisione dell'elice dell'orecchio non possa sussumersi nel disposto dell'art. 583-quinquies cod. pen. (che incrimina chi cagiona ad altri una lesione personale da cui deriva una deformazione o lo sfregio permanente del viso, ipotesi che costituiva una circostanza aggravante ex art. 583, comma 2, n. 4, cod. pen., nel testo vigente anteriormente alla novella ex art. 12 legge 19 luglio 2019, n. 69), atteso che, secondo la consolidata giurisprudenza, integra lo sfregio permanente «qualsiasi nocumento che senza determinare la più grave conseguenza della deformazione, importi un turbamento irreversibile dell'armonia e dell'euritmia delle linee del viso» e, dunque, «se pure non ogni alterazione della fisionomia del viso costituisca sfregio, sono certamente tali le alterazioni che ne turbino l'armonia con effetto sgradevole o d'ilarità, anche se non di ripugnanza: il tutto rapportato ad un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità» (Sez. 5, n. 21998 del 16/01/2012„ Cipolla, Rv. 252952 - 01, che ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito aveva ravvisato l'ipotesi in questione nel distacco di parte del lobo di un orecchio, mediante morso; cfr. pure Sez. 1, n. 3745 del 15/01/1973, Orefice, Rv. 124076 - 01); - allorché ha finito per correlare l'aggravante del c.d. metodo mafioso alla partecipazione o meno degli imputati a un'associazione incriminata dall'art. 416-bis cod. pen., dato che la circostanza ricorre «quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune» (Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Marciano, Rv. 281027 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Pagnotta, Rv. 277222 - 01), e alla reazione della vittima ex se, in quanto «i caratteri mafiosi del metodo utilizzato per commettere un delitto non possono essere desunti dalla mera reazione delle vittime alla condotta tenuta dall'imputato, ma devono concretizzarsi in un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare una particolare coartazione psicologica sulle persone, con i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale evocata» (Sez. 6, n. 21342 del 02/04/2007, Mauro, Rv. 236628 - 01; cfr. pure Sez. 1, n. 38770 del 22/06/2022, iaconis, Rv. 283637 - 01; Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015, Capuozzo, Rv. 264900 - 01). Infine, inconducente è il richiamo alla finalità perseguita dagli indagati con le condotte di cui sono incolpati, poiché a loro non è stata attribuita la diversa circostanza di aver agito al fine di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso (cfr. Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019 - dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734 - 01). Non occorre allora dilungarsi oltre. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen, deve disporsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuire loro profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).Devono mandarsi alla Cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per