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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 15888/2022

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rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 14 marzo 2019 il Tribunale di Marsala, ad esito del giudizio abbreviato, condannava alla pena ritenuta di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e la coimputata in quanto ritenuti responsabili del furto pluriaggravato in concorso di una lavatrice, di un decoder e di un'autovettura.

Con sentenza del 17 giugno 2021, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della decisione di primo grado, assolveva la coimputata da tutti i reati ascrittile, per non avere la stessa commesso il fatto, nonché Bellafiore dal furto della lavatrice e del decoder.

Riqualificato il furto dell'autovettura in ricettazione, il giudice di appello rideterminava la pena per l'imputato in due anni di reclusione e 633,00 euro di multa.

2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge (artt. 521 e 350, comma 7, cod. proc. pen. e 111 Cost.).

La Corte di appello ha violato il principio di correlazione tra imputazione e sentenza, non avendo consentito all'imputato, informato della mutata qualificazione giuridica, di revocare eventualmente la richiesta di definizione del processo con rito abbreviato, con la conseguente inutilizzabilità delle spontanee dichiarazioni autoaccusatorie dallo stesso rese nell'immediatezza del fatto.

La condanna per un diverso titolo di reato non era prevedibile, cosicché la difesa non avrebbe potuto sollecitare la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, il cui mancato espletamento non è sindacabile in sede di legittimità.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo manifestamente infondato.

2. In primo luogo, secondo il diritto vivente, il potere del giudice di dare in sentenza al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, previsto dall'art. 521, comma 1, cod. proc. pen., è esercitabile anche con la sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato, non rilevando che in tale rito non sia applicabile, per l'esclusione fattane dall'art. 441 cod. proc. pen., l'art. 423 dello stesso codice, in quanto tale ultima norma prevede soltanto la facoltà del pubblico ministero di modificare l'imputazione procedendo alla relativa contestazione (cfr., ad es., Sez. 2, n. 38821 del 25/06/2019, Utile, Rv. 277047, in motivazione), tant'è che, nel caso in cui sia contestato un reato per il quale l'oblazione non è prevista, l'imputato, qualora ritenga che il fatto possa essere diversamente qualificato in un reato che la consente, ha l'onere, in sede di discussione, di sollecitare il giudice alla riqualificazione del fatto, formulando espressa istanza di oblazione (in questo senso, da ultimo, v.

Sez. 1, n.-20573 del 25/02/2021, Martinelli, Rv. 281388).

Sempre di recente si è anche affermato che la riqualificazione del fatto in imputazione, a differenza degli interventi di modifica, non è preclusa neppure al pubblico ministero, nel corso del giudizio abbreviato non subordinato ad integrazione probatoria (Sez. 2, n. 35350 del 17/07/2019, Reci, Rv. 277761), mentre la revoca della richiesta di giudizio abbreviato è espressamente consentita dall'art. 441-bis, comma 1, cod. proc. pen. solo qualora il pubblico ministero proceda alla modificazione dell'imputazione, a seguito dello svolgimento di attività istruttoria, su richiesta della parte (abbreviato condizionato) o d'ufficio.

3. Occorre comunque verificare se la riqualificazione giuridica operata dalla Corte di appello sia rispettosa del principio di correlazione tra accusa e sentenza, avuto riguardo al particolare aspetto della salvaguardia della garanzia del contraddittorio sulla nuova definizione giuridica del fatto contestato, che - a partire dalla nota sentenza Drassich c.

Italia dell'Il dicembre 2007 - è necessario esaminare per escludere la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., secondo una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost., e dell'art. 6, comma 3, lett. a) e b), della Convenzione EDU.

Il potere del giudice di merito di dare al fatto una diversa definizione giuridica, nella interpretazione della suddetta norma datane dalla Corte di Strasburgo, esige che l'imputato, una volta informato dell'accusa, sia messo in condizione di poter discutere su ogni profilo che investe i fatti contestatigli e la qualificazione ad essi attribuita, trattandosi di una condizione fondamentale dell'equità del processo.

Il giudice di merito, cui è riconosciuto dal diritto interno il potere di riqualificare i fatti per i quali l'imputato è chiamato a giudizio, pertanto, deve curare che il medesimo abbia avuto la possibilità di esercitare i diritti di difesa su questo specifico punto in maniera concreta ed effettiva, verificando: a) se in concreto fosse sufficientemente prevedibile per il ricorrente che l'accusa inizialmente formulata nei suoi confronti fosse riqualificata; b) la fondatezza dei mezzi di difesa che il ricorrente avrebbe potuto invocare se avesse avuto la possibilità di discutere della nuova accusa formulata nei suoi confronti; c) quali siano state le ripercussioni della nuova accusa sulla determinazione della pena del ricorrente.

Recependo tali principi, la giurisprudenza di legittimità è da tempo consolidata nel senso che, qualora una diversa qualificazione giuridica del fatto venga effettuata in appello, senza che l'imputato abbia preventivamente avuto modo di interloquire sul punto, la garanzia del contraddittorio resta comunque assicurata dalla possibilità di contestare la -diversa qualificazione-mediante il ricorso per cassazione, specie quando la stessa non avvenga "a sorpresa", bensì risulti come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, sì che l'imputato abbia avuto la possibilità di interloquire in ordine al contenuto dell'imputazione, in assenza di una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (Sez.

U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438; Sez. 2, n. 23410 del 01/07/2020, Ndiaye, Rv. 279772; Sez. 1, n. 49671 del 24/09/2019, Makskutoski, Rv. 277859; Sez. 5, n. 11235 del 27/02/2019, G., Rv. 276125; Sez. 2, n. 39961 del 19/07/2018, Tuccillo, Rv. 273922).

Nel caso di specie va evidenziato che la Corte di appello ha condannato l'imputato per un reato punito meno gravemente di quello originariamente contestato (furto pluriaggravato) e ha riqualificato il fatto anche in forza della tesi difensiva con la quale si è contestato che l'imputato, pacificamente alla guida di un'autovettura provento di furto, sapesse alcunché di quest'ultimo delitto.

Il ricorrente erroneamente sostiene che, a seguito della riqualificazione operata dalla Corte di appello, gli sarebbe stata preclusa ogni possibilità di dedurre nuove prove.

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, infatti, qualora la nuova qualificazione dell'addebito abbia inciso sulle strategie difensive, l'imputato deve essere restituito nella facoltà di esercitare pienamente il diritto di difesa, anche attraverso la proposizione di richieste di prova rilevanti in relazione al diverso contenuto dell'accusa (Sez. 2, n. 15585 del 23/02/2021, Casannonica, Rv. 281118; Sez. 3, n. 22296 del 09/03/2017, Bavila, Rv. 269992; Sez. 2, n. 47413 del 17/10/2014, Grasso, Rv. 260960: Sez. 2, n. 46401 del 09/10/2014, Destri, Rv. 261047).

4. Nel caso di specie, la difesa non ha neppure prospettato la possibilità di assumere nuove prove in relazione al reato come diversamente qualificato dalla Corte di appello, circostanza peraltro ben comprensibile, considerata la pacifica ricostruzione del fatto, che i giudici di merito hanno operato sulla base non già delle spontanee dichiarazioni rese dall'imputato (come invece sostenuto dalla difesa), bensì di quelle di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali, sentiti a s.i.t., dichiararono di avere visto il ricorrente alla guida dell'autovettura rubata, di avergli sbarrato la strada, di averlo poi visto fuggire a piedi, dopo che Io stesso aveva tentato di giustificare inverosimilmente il possesso del veicolo (in ipotesi acquistato da un non meglio precisato tunisino) e li aveva pregati di non avvisare i Carabinieri.r Ne consegue che correttamente la Corte di appello ha applicato il principio secondo il quale la prova della consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto può desumersi da qualsiasi elemento e quindi anche dalla omessa o inattendibile spiegazione circa il possesso della cosa ricevuta, che è sicuramente rivelatrice di un acquisto in mala fede (cfr. Sez.

U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914; Sez. 2, n. 25429 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713; Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643; da ultimo v.

Sez. 2, n. 39574 del 20/10/2021, Zaccaria, non mass.).

5. Alla inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 17 febbraio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 14 marzo 2019 il Tribunale di Marsala, ad esito del giudizio abbreviato, condannava alla pena ritenuta di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e la coimputata in quanto ritenuti responsabili del furto pluriaggravato in concorso di una lavatrice, di un decoder e di un'autovettura. Con sentenza del 17 giugno 2021, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della decisione di primo grado, assolveva la coimputata da tutti i reati ascrittile, per non avere la stessa commesso il fatto, nonché Bellafiore dal furto della lavatrice e del decoder. Riqualificato il furto dell'autovettura in ricettazione, il giudice di appello rideterminava la pena per l'imputato in due anni di reclusione e 633,00 euro di multa. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge (artt. 521 e 350, comma 7, cod. proc. pen. e 111 Cost.). La Corte di appello ha violato il principio di correlazione tra imputazione e sentenza, non avendo consentito all'imputato, informato della mutata qualificazione giuridica, di revocare eventualmente la richiesta di definizione del processo con rito abbreviato, con la conseguente inutilizzabilità delle spontanee dichiarazioni autoaccusatorie dallo stesso rese nell'immediatezza del fatto. La condanna per un diverso titolo di reato non era prevedibile, cosicché la difesa non avrebbe potuto sollecitare la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, il cui mancato espletamento non è sindacabile in sede di legittimità. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo manifestamente infondato. 2. In primo luogo, secondo il diritto vivente, il potere del giudice di dare in sentenza al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, previsto dall'art. 521, comma 1, cod. proc. pen., è esercitabile anche con la sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato, non rilevando che in tale rito non sia applicabile, per l'esclusione fattane dall'art. 441 cod. proc. pen., l'art. 423 dello stesso codice, in quanto tale ultima norma prevede soltanto la facoltà del pubblico ministero di modificare l'imputazione procedendo alla relativa contestazione (cfr., ad es., Sez. 2, n. 38821 del 25/06/2019, Utile, Rv. 277047, in motivazione), tant'è che, nel caso in cui sia contestato un reato per il quale l'oblazione non è prevista, l'imputato, qualora ritenga che il fatto possa essere diversamente qualificato in un reato che la consente, ha l'onere, in sede di discussione, di sollecitare il giudice alla riqualificazione del fatto, formulando espressa istanza di oblazione (in questo senso, da ultimo, v. Sez. 1, n.-20573 del 25/02/2021, Martinelli, Rv. 281388). Sempre di recente si è anche affermato che la riqualificazione del fatto in imputazione, a differenza degli interventi di modifica, non è preclusa neppure al pubblico ministero, nel corso del giudizio abbreviato non subordinato ad integrazione probatoria (Sez. 2, n. 35350 del 17/07/2019, Reci, Rv. 277761), mentre la revoca della richiesta di giudizio abbreviato è espressamente consentita dall'art. 441-bis, comma 1, cod. proc. pen. solo qualora il pubblico ministero proceda alla modificazione dell'imputazione, a seguito dello svolgimento di attività istruttoria, su richiesta della parte (abbreviato condizionato) o d'ufficio. 3. Occorre comunque verificare se la riqualificazione giuridica operata dalla Corte di appello sia rispettosa del principio di correlazione tra accusa e sentenza, avuto riguardo al particolare aspetto della salvaguardia della garanzia del contraddittorio sulla nuova definizione giuridica del fatto contestato, che - a partire dalla nota sentenza Drassich c. Italia dell'Il dicembre 2007 - è necessario esaminare per escludere la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., secondo una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost., e dell'art. 6, comma 3, lett. a) e b), della Convenzione EDU. Il potere del giudice di merito di dare al fatto una diversa definizione giuridica, nella interpretazione della suddetta norma datane dalla Corte di Strasburgo, esige che l'imputato, una volta informato dell'accusa, sia messo in condizione di poter discutere su ogni profilo che investe i fatti contestatigli e la qualificazione ad essi attribuita, trattandosi di una condizione fondamentale dell'equità del processo. Il giudice di merito, cui è riconosciuto dal diritto interno il potere di riqualificare i fatti per i quali l'imputato è chiamato a giudizio, pertanto, deve curare che il medesimo abbia avuto la possibilità di esercitare i diritti di difesa su questo specifico punto in maniera concreta ed effettiva, verificando: a) se in concreto fosse sufficientemente prevedibile per il ricorrente che l'accusa inizialmente formulata nei suoi confronti fosse riqualificata; b) la fondatezza dei mezzi di difesa che il ricorrente avrebbe potuto invocare se avesse avuto la possibilità di discutere della nuova accusa formulata nei suoi confronti; c) quali siano state le ripercussioni della nuova accusa sulla determinazione della pena del ricorrente. Recependo tali principi, la giurisprudenza di legittimità è da tempo consolidata nel senso che, qualora una diversa qualificazione giuridica del fatto venga effettuata in appello, senza che l'imputato abbia preventivamente avuto modo di interloquire sul punto, la garanzia del contraddittorio resta comunque assicurata dalla possibilità di contestare la -diversa qualificazione-mediante il ricorso per cassazione, specie quando la stessa non avvenga "a sorpresa", bensì risulti come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, sì che l'imputato abbia avuto la possibilità di interloquire in ordine al contenuto dell'imputazione, in assenza di una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438; Sez. 2, n. 23410 del 01/07/2020, Ndiaye, Rv. 279772; Sez. 1, n. 49671 del 24/09/2019, Makskutoski, Rv. 277859; Sez. 5, n. 11235 del 27/02/2019, G., Rv. 276125; Sez. 2, n. 39961 del 19/07/2018, Tuccillo, Rv. 273922). Nel caso di specie va evidenziato che la Corte di appello ha condannato l'imputato per un reato punito meno gravemente di quello originariamente contestato (furto pluriaggravato) e ha riqualificato il fatto anche in forza della tesi difensiva con la quale si è contestato che l'imputato, pacificamente alla guida di un'autovettura provento di furto, sapesse alcunché di quest'ultimo delitto. Il ricorrente erroneamente sostiene che, a seguito della riqualificazione operata dalla Corte di appello, gli sarebbe stata preclusa ogni possibilità di dedurre nuove prove. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, infatti, qualora la nuova qualificazione dell'addebito abbia inciso sulle strategie difensive, l'imputato deve essere restituito nella facoltà di esercitare pienamente il diritto di difesa, anche attraverso la proposizione di richieste di prova rilevanti in relazione al diverso contenuto dell'accusa (Sez. 2, n. 15585 del 23/02/2021, Casannonica, Rv. 281118; Sez. 3, n. 22296 del 09/03/2017, Bavila, Rv. 269992; Sez. 2, n. 47413 del 17/10/2014, Grasso, Rv. 260960: Sez. 2, n. 46401 del 09/10/2014, Destri, Rv. 261047). 4. Nel caso di specie, la difesa non ha neppure prospettato la possibilità di assumere nuove prove in relazione al reato come diversamente qualificato dalla Corte di appello, circostanza peraltro ben comprensibile, considerata la pacifica ricostruzione del fatto, che i giudici di merito hanno operato sulla base non già delle spontanee dichiarazioni rese dall'imputato (come invece sostenuto dalla difesa), bensì di quelle di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali, sentiti a s.i.t., dichiararono di avere visto il ricorrente alla guida dell'autovettura rubata, di avergli sbarrato la strada, di averlo poi visto fuggire a piedi, dopo che Io stesso aveva tentato di giustificare inverosimilmente il possesso del veicolo (in ipotesi acquistato da un non meglio precisato tunisino) e li aveva pregati di non avvisare i Carabinieri.r Ne consegue che correttamente la Corte di appello ha applicato il principio secondo il quale la prova della consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto può desumersi da qualsiasi elemento e quindi anche dalla omessa o inattendibile spiegazione circa il possesso della cosa ricevuta, che è sicuramente rivelatrice di un acquisto in mala fede (cfr. Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914; Sez. 2, n. 25429 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713; Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643; da ultimo v. Sez. 2, n. 39574 del 20/10/2021, Zaccaria, non mass.). 5. Alla inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 17 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15888/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris