CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 dicembre 2021
Cassazione n. 04050/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/9erttite le conclusioni del PG G,iv.se.prt Fo tIA a j1 Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 22 giugno 2021 del Tribunale di sorveglianza di Trento, che ha rigettato la richiesta di riabilitazione ex art. 178 cod. pen. relativa alla pena di euro 380,00 di multa, di cui al decreto penale di condanna del G.i.p. del Tribunale di Trento del 23 marzo 2005, esecutivo il 22 aprile 2005, in ordine al reato di falsa attestazione a un pubblico ufficiale sulle identità personali, ai sensi dell'art. 495 cod. pen., commesso il 3 dicembre 2002. 2. La ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 179 cod. pen., perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che, ai fini della concessione della riabilitazione, non possono avere rilievo ostativo automatico eventuali condanne per fatti commessi successivamente al decorso del termine triennale previsto dal legislatore, che decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva inflitto la condanna oggetto della richiesta. Nel caso di specie, pertanto, il giudice di merito non avrebbe potuto ritenere ostativa l'avvenuta archiviazione per particolare tenuità del fatto relativa a un reato commesso sedici anni dopo e ontologicamente diverso da quello per il quale era stata chiesta la riabilitazione. Il Tribunale di sorveglianza, inoltre, aveva ignorato tutti gli elementi addotti dalla difesa a sostegno della propria istanza, tra i quali: un lavoro stabile; il fatto che la condannata vivesse con il marito, cittadino italiano, e le figlie e che, per questo, aveva chiesto la cittadinanza italiana per matrimonio (la cui concessione era inevitabilmente legata all'esito del procedimento di riabilitazione); l'assenza di ogni tipo di rapporto illecito; l'avvenuto versamento di euro 150,00 al Fondo donazioni Covid. 2.2. Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il giudice di merito, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione, ma utilizzando un modulo prestampato, si sarebbe limitato a richiamare genericamente la presenza di un procedimento penale archiviato, senza neanche acquisire il fascicolo relativo a tale procedimento.[OSCURATO:PERSONA] 1. Va riqualificato il ricorso in opposizione davanti allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. 1.1. Il provvedimento impugnato è stato emesso de plano, senza la fissazione di apposita udienza, sicché il ricorso deve essere riqualificato come opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. e deve essere disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Trento, atteso che la materia della riabilitazione, di cui agli artt. 178 e ss. cod. pen., appartiene al Tribunale di sorveglianza il quale, ai sensi dell'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., deve procedere con le forme stabilite dal citato art. 667 comma 4 cod. proc. pen. P.Q.M. Qualificato il ricorso come opposizione ex artt. 678 comma 1-bis e 667 comma 4 cod. proc. pen. dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Trento. Così deciso il 20/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]