CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 giugno 2024
Cassazione n. 37552/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2023 del GIP TRIBUNALE di CHIETIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza del Tribunale di Chieti che lo ha con annato alla pena dell'ammenda di euro 3000,00, in relazione ai reati di cui agli artt. 18, comma , lett.g) , comma 5 lett. e), Divo 81/2008 ( capo 1) e 37, comma 1, e 55, comma 5, lett. q) Divo 81/2008, deducendo erronea valutazione delle circostanze di fatto e di diritto, e, con il secondo motivo, l'eccessivo rigore del trattamento sanzionatorio e lamentando il diniego di oncessione delle circostanze generiche. Rilevato che le impugnazioni, originariamente qualificate come appelli e trarnesse alla Corte di cassazione per competenza, essendo state proposte contro sentenza inappellabile perché recante condanna alla sola ammenda, devono essere qualificate come ricorsi per cassazione. Considerato che la prima doglianza è preclusa in sede di legittimità, perché è costituita da mere doglianza in punto di fatto, volta a prefigurare una rivalutazione e/o a ternativa lettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertiner ti individuazione di specifici travisamenti probatori valorizzate dal giudice del merito, avendo il ricorrente rappresento di aver presentato una querela in relazione alla gestione dell'azienda di cui è amministratore unico. Considerato che il secondo motivo è manifestamente infondato, posto cte il ricorrente si limita a lamentare l'eccessivo rigore del trattamento sanzionatorio senza indica e in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di I di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum, in modo palesemente inidoneo a elidere lo spessore delle argoment zioni formulate dal giudice a quo a sostegno del trattamento sanzionatorio, di poco superiore al minimo edittale in ragione della pluralità di violazioni contestate, nessun rilievo avendo il fatto che il Tribunale non abbia motivato sulle ragioni che lo avevano indotto a non riconosceré le circostanze attenuanti generiche, non risultando che le stesse fossero state oggetto di puntuale e documentata richiesta in sede di formulazione delle conclusioni da parte iella difesa del ricorrente in esito al dibattimento svoltosi in primo grado. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore délla Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe e processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21/06/2024 Il Consigliere estensore I