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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 giugno 2023

Cassazione n. 16864/2023

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17836/2021Numero sezionale 2935/2023Numero di raccolta generale 16864/2023Data pubblicazione 13/06/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]*** * CC* * Consigliere* * Consigliere ** * * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 17836/2021 * proposto da* * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] degli* 268/A presso lo studio dell avvocato * * * che lo rappresenta e difende unitamenteall avvocato * * * ricorrentecontro* * elettivamente domiciliato presso lo studiodell avvocato * * * chelo rappresenta e difende controricorrente* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17836/2021Numero sezionale 2935/2023Numero di raccolta generale 16864/2023Data pubblicazione 13/06/2023avverso SENTENZA di CORTE D APPELLO TRIESTE n. 67/2021depositata il 17/03/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2023dal Consigliere * *La Corte d appello di Trieste con sentenza n. 67/2021 pubblicata il17/3/21 in giudizio promosso da * * nei confronti di* * per sentirla condannare al pagamento della sommadi € 74.000 00 e di € 59.656 98 concessi dal primo a titolo dimutuo e di rimborso di pagamenti spettanti ha integralmenteriformato la decisione di primo grado con la quale erano stateaccolte tutte le domande attoree essendosi ritenuta la primasomma data a titolo di donazione nulla per mancanza di forma ela seconda a titolo di canone di locazione sciolto per mutuoconsenso delle parti.In particolare i giudici di appello riformando integralmente ladecisione impugnata hanno respinto le domande attoree rilevandoche la somma di € 74.000 00 era stata versata dal * non inunica soluzione ma con quindici bonifici durante il periodo diconvivenza delle parti dopo che erano nati due figli e poco primadella nascita del terzo figlio non a titolo di mutuo circostanzaquesta peraltro esclusa già dal Tribunale in difetto di prova alriguardo per fare fronte alle esigenze economiche familiari considerato che il * aveva un reddito elevato a differenzadella * in adempimento di un obbligazione naturale e chel altra somma di € 54.696 98 relativa a rate di mutuo contrattodalla * e pagate dal * era stata versata in adempimentodi una scrittura privata del 2012 con la quale la coppia avevaregolato i rapporti patrimoniali dopo la cessazione della convivenzaessendosi il * in maniera incondizionata accollato2 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17836/2021Numero sezionale 2935/2023Numero di raccolta generale 16864/2023integralmente le rate di mutuo gravanti sulla casa familiare edData pubblicazione 13/06/2023essendo provato che egli anche dopo avere lasciato l immobile ove era tornata ad abitare la * con i figli aveva continuato apagare i ratei di mutuo del quale si era accollato l onere mentredoveva escludersi che le parti avessero inteso concludere uncontratto di locazione dalla * al * dell immobile in Via* n. 1 di proprietà esclusiva della * e che quindi l accollofosse vincolato al godimento dell immobile .Avverso la suddetta pronuncia * * propone ricorsoper cassazione notificato il 23/6/21 affidato a cinque motivi neiconfronti di * * che resiste con controricorso notificatoil 1°/9/2021 .

Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorrente lamenta a con il primo motivo la violazione exart.360 n. 4 c.p.c. degli artt.132 comma 2 n. 4 c.p.c. e 111comma 6 * per motivazione apparente o assolutamentemancante in punto di ritenuta destinazione dei quindici versamentia mezzo bonifico a titolo di contributo ai bisogni della famigliaanziché per la costruzione della casa di proprietà esclusiva della* b con il secondo motivo la violazione e falsa applicazioneex art.360 n 3 c.p.c. di norme di diritto per avere la Corted appello ritenuto applicabile quanto alla domanda di restituzionedella somma di € 74.000 00 l art.2034 c.c. in luogo degli artt.769 782 e 2033 c.c. pur avendo la dazione della somma di denarotravalicato il limite di proporzionalità e di adeguatezza c con ilterzo motivo la violazione e falsa applicazione ex art.360 n. 3c.p.c. di norme di diritto per avere la Corte d appello quanto alladomanda di restituzione dell importo di € 54.696 98 oltre agliinteressi maturati violato gli artt.1362 e 1363 c.c. erroneamentee/o falsamente interpretando la volontà dei contraenti di cuiall accordo del 5/11/2012 d con il quarto motivo l omessoesame ex art.360 n. 5 c.p.c. circa fatto decisivo per avere la3 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17836/2021Numero sezionale 2935/2023Numero di raccolta generale 16864/2023Corte d appello omesso di considerare che la somma di €Data pubblicazione 13/06/202374.000 00 era stata impiegata dalla * per la costruzione dicasa di sua esclusiva proprietà che la somma era superiore alreddito annuale del * e che la stessa era stata ricavata da unmutuo cui il * aveva dovuto fare ricorso e con il quintomotivo l omesso esame ex art.360 n. 5 c.p.c. di fatto decisivoper avere la Corte d appello omesso di considerare l inadempienzadella convenuta all accordo del 5/11/2012 per essersi appropriatadell abitazione coniugale già concordemente assegnata al *privandolo del godimento e facendo venir meno gli obblighiconnessi al godimento stesso e all accollo dei mutui.2.

La prima censura è infondata.Non ricorre anzitutto il vizio di motivazione meramente apparenteo di omessa motivazione su fatto decisivo avendo la Corted appello esaustivamente vagliato il materiale probatorio emotivato in modo logico e coerente.* Corte a Sezioni Unite ha chiarito * 22232 del03/11/2016 che «la motivazione è solo apparente e la sentenza ènulla perché affetta da “error in procedendo” quando benchégraficamente esistente non renda tuttavia percepibile ilfondamento della decisione perché recante argomentazioniobbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguitodal giudice per la formazione del proprio convincimento nonpotendosi lasciare all interprete il compito di integrarla con le piùvarie ipotetiche congetture» nella specie si è ritenuta tale unamotivazione caratterizzata da considerazioni affatto incongruerispetto alle questioni prospettate utilizzabili al più comemateriale di base per altre successive argomentazioni invecemancate idonee a sorreggere la decisione .* specie la Corte d appello ha espresso in modo esaustivo leragioni giuridiche poste a fondamento della propria decisionevalutando quanto alla somma di € 74.000 00 le modalità dei4 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17836/2021Numero sezionale 2935/2023Numero di raccolta generale 16864/2023versamenti il reddito elevato di cui godeva all epoca il * leData pubblicazione 13/06/2023necessità della famiglia con tre figli e rilevando quanto alla sommadi € 54.696 98 versata in esecuzione dell accordo del novembre2012 a definizione dei rapporti tra i due alla cessazione dellaconvivenza che l accollo del mutuo da parte del * non eracondizionato alla locazione dell immobile di proprietà della *mancando la volontà di concederlo in locazione la durata e laquantificazione di un canone neppure evincendosi tale nesso daltenore letterale dell atto o dal comportamento successivo delleparti non potendo conseguentemente prospettarsi sotto taleprofilo alcun vizio comportante la nullità della pronunciamedesima.3.

La seconda e la quarta censura sono inammissibili.La Corte d appello in relazione alla somma di € 74.000 00 versatadal * alla * tra il 2007 ed il 2008 durante la convivenzadella coppia dopo la nascita di due figli e poco prima della nascitadel terzo figlio ed impiegata per la costruzione della casadestinata ad abitazione della famiglia di fatto in * diproprietà della * pur condividendo quanto affermato in primogrado in ordine alla mancata prova della dazione a titolo di mutuoin difetto di prova di un accordo delle parti per la restituzione dellasomma al * ha ritenuto che la somma fosse stata erogata inadempimento di un obbligazione naturale ex art.2034 c.c..Il ricorrente si limita a dedurre che sarebbe stato travalicato illimite della proporzionalità ed adeguatezza necessario perl applicazione dell art.2034 c.c. e che sarebbe stato omesso l esamedi circostanze fattuali decisive relative al superamento del redditoannuale dichiarato del * e alla necessità di contrarre unfinanziamento per farvi fronte.Orbene questa Corte ha da tempo affermato che «l azionegenerale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione diun soggetto a danno dell altro che sia avvenuta senza giusta causa5 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17836/2021Numero sezionale 2935/2023Numero di raccolta generale 16864/2023sicché non è dato invocare la mancanza o l ingiustizia della causaData pubblicazione 13/06/2023qualora l arricchimento sia conseguenza di un contratto di unimpoverimento remunerato di un atto di liberalità odell adempimento di un obbligazione naturale» cosicché èpertanto possibile configurare l ingiustizia dell arricchimento daparte di un convivente more uxorio nei confronti dell altro inpresenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal meroadempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali epatrimoniali dei componenti della famiglia di fatto e travalicanti ilimiti di proporzionalità e di adeguatezza * 11330/2009successivamente questa Corte * 1277/2014 ha poi chiaritoche «Le unioni di fatto quali formazioni sociali che presentanosignificative analogie con la famiglia formatasi nell ambito di unlegame matrimoniale e assumono rilievo ai sensi dell art. 2 *sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascunconvivente nei confronti dell altro che si esprimono anche neirapporti di natura patrimoniale.

Ne consegue che le attribuzionipatrimoniali a favore del convivente more uxorio effettuate nelcorso del rapporto nella specie versamenti di denaro sul contocorrente del convivente configurano l adempimento di unaobbligazione naturale ex art. 2034 cod. civ. a condizione che sianorispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza senza cheassumano rilievo le eventuali rinunce operate dal conviventequale quella di trasferirsi all estero recedendo dal rapporto di lavoro ancorché suggerite o richieste dall altro convivente che abbianodeterminato una situazione di precarietà sul piano economico dalmomento che tali dazioni non hanno valenza indennitaria ma sonoespressione della solidarietà tra due persone unite da un legamestabile e duraturo».

Tale ultimo principio è stato ribadito da* /2016.6 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17836/2021Numero sezionale 2935/2023Numero di raccolta generale 16864/2023La proporzionalità ed adeguatezza va vagliata alla luce di tutte leData pubblicazione 13/06/2023circostanze del caso dovendo la prestazione risultare adeguataalle circostanze e proporzionata all entità del patrimonio e allecondizioni sociali del «solvens».L indagine sulla sussistenza di un dovere morale e sociale e lostabilire se una prestazione abbia il carattere della adeguatezza edella proporzionalità si risolve in accertamento di fatto riservato algiudice di merito incensurabile in Cassazione se sorretto damotivazione sufficiente e immune da vizi logici e da errori di diritto cfr. * 3173/2003 * 14732/2018 * 18721/2021 .4.

La terza e la quinta censura sono inammissibili.Quanto alla somma di € 54.696 98 relativa a rate di mutuocontratto dalla * e pagate dal * la Corte d appello hainterpretato il contenuto della scrittura inter partes del 2012 allaluce del criterio letterale e del comportamento successivo tenutodalle parti così escludendo che il pattuito accollo del mutuo daparte del * fosse condizionato al godimento per effetto dellaconclusione di un contratto di locazione dell immobile di proprietàdella *Il ricorrente senza spiegare in cosa sia consistita la violazione deicriteri ermeneutici di interpretazione del contratto si limita acontrapporre una diversa ricostruzione del significato dell accordodel 2012.* Corte da ultimo ha chiarito * 9461/2021 cfr. *27136/2017 che «posto che l accertamento della volontà delleparti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce inuna indagine di fatto affidata al giudice di merito il ricorrente percassazione al fine di far valere la violazione dei canoni legali diinterpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. nonsolo deve fare esplicito riferimento alle regole legali diinterpretazione mediante specifica indicazione delle normeasseritamente violate ed ai principi in esse contenuti ma è tenuto7 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17836/2021Numero sezionale 2935/2023Numero di raccolta generale 16864/2023altresì a precisare in quale modo e con quali considerazioni ilData pubblicazione 13/06/2023giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti comeviolati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioniillogiche od insufficienti non potendo invece la censura risolversinella mera contrapposizione dell interpretazione del ricorrente equella accolta nella sentenza impugnata» in applicazione di taleprincipio si è rigettato il ricorso ritenendo che correttamente ilgiudice di merito nell interpretazione della disposizione statutariasecondo cui l ingresso del nuovo socio deve essere previamenteapprovato dall assemblea avesse valorizzato il dato letterale inveceche accogliere soluzioni ermeneutiche alternative o conferire rilievoa condotte successive al trasferimento delle partecipazioni socialinon essendo stato dedotto come le stesse potessero elidere il datoletterale .Le circostanze di fatto il cui esame sarebbe stato omesso descrittenel vizio motivazionale quinto motivo sono non decisive avendola Corte d appello affermato che l accollo dei ratei di mutuo eraincondizionato e non subordinato a qualsiasi condizione.5.

Per tutto quanto sopra esposto va dichiarato inammissibile ilricorso.Le spese liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17836/2021Numero sezionale 2935/2023Numero di raccolta generale 16864/2023Data pubblicazione 13/06/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]*** * CC* * Consigliere* * Consigliere ** * * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 17836/2021 * proposto da* * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] degli* 268/A presso lo studio dell avvocato * * * che lo rappresenta e difende unitamenteall avvocato * * * ricorrentecontro* * elettivamente domiciliato presso lo studiodell avvocato * * * chelo rappresenta e difende controricorrente* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17836/2021Numero sezionale 2935/2023Numero di raccolta generale 16864/2023Data pubblicazione 13/06/2023avverso SENTENZA di CORTE D APPELLO TRIESTE n. 67/2021depositata il 17/03/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2023dal Consigliere * *La Corte d appello di Trieste con sentenza n. 67/2021 pubblicata il17/3/21 in giudizio promosso da * * nei confronti di* * per sentirla condannare al pagamento della sommadi € 74.000 00 e di € 59.656 98 concessi dal primo a titolo dimutuo e di rimborso di pagamenti spettanti ha integralmenteriformato la decisione di primo grado con la quale erano stateaccolte tutte le domande attoree essendosi ritenuta la primasomma data a titolo di donazione nulla per mancanza di forma ela seconda a titolo di canone di locazione sciolto per mutuoconsenso delle parti.In particolare i giudici di appello riformando integralmente ladecisione impugnata hanno respinto le domande attoree rilevandoche la somma di € 74.000 00 era stata versata dal * non inunica soluzione ma con quindici bonifici durante il periodo diconvivenza delle parti dopo che erano nati due figli e poco primadella nascita del terzo figlio non a titolo di mutuo circostanzaquesta peraltro esclusa già dal Tribunale in difetto di prova alriguardo per fare fronte alle esigenze economiche familiari considerato che il * aveva un reddito elevato a differenzadella * in adempimento di un obbligazione naturale e chel altra somma di € 54.696 98 relativa a rate di mutuo contrattodalla * e pagate dal * era stata versata in adempimentodi una scrittura privata del 2012 con la quale la coppia avevaregolato i rapporti patrimoniali dopo la cessazione della convivenzaessendosi il * in maniera incondizionata accollato2 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17836/2021Numero sezionale 2935/2023Numero di raccolta generale 16864/2023integralmente le rate di mutuo gravanti sulla casa familiare edData pubblicazione 13/06/2023essendo provato che egli anche dopo avere lasciato l immobile ove era tornata ad abitare la * con i figli aveva continuato apagare i ratei di mutuo del quale si era accollato l onere mentredoveva escludersi che le parti avessero inteso concludere uncontratto di locazione dalla * al * dell immobile in Via* n. 1 di proprietà esclusiva della * e che quindi l accollofosse vincolato al godimento dell immobile .Avverso la suddetta pronuncia * * propone ricorsoper cassazione notificato il 23/6/21 affidato a cinque motivi neiconfronti di * * che resiste con controricorso notificatoil 1°/9/2021 .

Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorrente lamenta a con il primo motivo la violazione exart.360 n. 4 c.p.c. degli artt.132 comma 2 n. 4 c.p.c. e 111comma 6 * per motivazione apparente o assolutamentemancante in punto di ritenuta destinazione dei quindici versamentia mezzo bonifico a titolo di contributo ai bisogni della famigliaanziché per la costruzione della casa di proprietà esclusiva della* b con il secondo motivo la violazione e falsa applicazioneex art.360 n 3 c.p.c. di norme di diritto per avere la Corted appello ritenuto applicabile quanto alla domanda di restituzionedella somma di € 74.000 00 l art.2034 c.c. in luogo degli artt.769 782 e 2033 c.c. pur avendo la dazione della somma di denarotravalicato il limite di proporzionalità e di adeguatezza c con ilterzo motivo la violazione e falsa applicazione ex art.360 n. 3c.p.c. di norme di diritto per avere la Corte d appello quanto alladomanda di restituzione dell importo di € 54.696 98 oltre agliinteressi maturati violato gli artt.1362 e 1363 c.c. erroneamentee/o falsamente interpretando la volontà dei contraenti di cuiall accordo del 5/11/2012 d con il quarto motivo l omessoesame ex art.360 n. 5 c.p.c. circa fatto decisivo per avere la3 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17836/2021Numero sezionale 2935/2023Numero di raccolta generale 16864/2023Corte d appello omesso di considerare che la somma di €Data pubblicazione 13/06/202374.000 00 era stata impiegata dalla * per la costruzione dicasa di sua esclusiva proprietà che la somma era superiore alreddito annuale del * e che la stessa era stata ricavata da unmutuo cui il * aveva dovuto fare ricorso e con il quintomotivo l omesso esame ex art.360 n. 5 c.p.c. di fatto decisivoper avere la Corte d appello omesso di considerare l inadempienzadella convenuta all accordo del 5/11/2012 per essersi appropriatadell abitazione coniugale già concordemente assegnata al *privandolo del godimento e facendo venir meno gli obblighiconnessi al godimento stesso e all accollo dei mutui.2.

La prima censura è infondata.Non ricorre anzitutto il vizio di motivazione meramente apparenteo di omessa motivazione su fatto decisivo avendo la Corted appello esaustivamente vagliato il materiale probatorio emotivato in modo logico e coerente.* Corte a Sezioni Unite ha chiarito * 22232 del03/11/2016 che «la motivazione è solo apparente e la sentenza ènulla perché affetta da “error in procedendo” quando benchégraficamente esistente non renda tuttavia percepibile ilfondamento della decisione perché recante argomentazioniobbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguitodal giudice per la formazione del proprio convincimento nonpotendosi lasciare all interprete il compito di integrarla con le piùvarie ipotetiche congetture» nella specie si è ritenuta tale unamotivazione caratterizzata da considerazioni affatto incongruerispetto alle questioni prospettate utilizzabili al più comemateriale di base per altre successive argomentazioni invecemancate idonee a sorreggere la decisione .* specie la Corte d appello ha espresso in modo esaustivo leragioni giuridiche poste a fondamento della propria decisionevalutando quanto alla somma di € 74.000 00 le modalità dei4 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17836/2021Numero sezionale 2935/2023Numero di raccolta generale 16864/2023versamenti il reddito elevato di cui godeva all epoca il * leData pubblicazione 13/06/2023necessità della famiglia con tre figli e rilevando quanto alla sommadi € 54.696 98 versata in esecuzione dell accordo del novembre2012 a definizione dei rapporti tra i due alla cessazione dellaconvivenza che l accollo del mutuo da parte del * non eracondizionato alla locazione dell immobile di proprietà della *mancando la volontà di concederlo in locazione la durata e laquantificazione di un canone neppure evincendosi tale nesso daltenore letterale dell atto o dal comportamento successivo delleparti non potendo conseguentemente prospettarsi sotto taleprofilo alcun vizio comportante la nullità della pronunciamedesima.3.

La seconda e la quarta censura sono inammissibili.La Corte d appello in relazione alla somma di € 74.000 00 versatadal * alla * tra il 2007 ed il 2008 durante la convivenzadella coppia dopo la nascita di due figli e poco prima della nascitadel terzo figlio ed impiegata per la costruzione della casadestinata ad abitazione della famiglia di fatto in * diproprietà della * pur condividendo quanto affermato in primogrado in ordine alla mancata prova della dazione a titolo di mutuoin difetto di prova di un accordo delle parti per la restituzione dellasomma al * ha ritenuto che la somma fosse stata erogata inadempimento di un obbligazione naturale ex art.2034 c.c..Il ricorrente si limita a dedurre che sarebbe stato travalicato illimite della proporzionalità ed adeguatezza necessario perl applicazione dell art.2034 c.c. e che sarebbe stato omesso l esamedi circostanze fattuali decisive relative al superamento del redditoannuale dichiarato del * e alla necessità di contrarre unfinanziamento per farvi fronte.Orbene questa Corte ha da tempo affermato che «l azionegenerale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione diun soggetto a danno dell altro che sia avvenuta senza giusta causa5 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17836/2021Numero sezionale 2935/2023Numero di raccolta generale 16864/2023sicché non è dato invocare la mancanza o l ingiustizia della causaData pubblicazione 13/06/2023qualora l arricchimento sia conseguenza di un contratto di unimpoverimento remunerato di un atto di liberalità odell adempimento di un obbligazione naturale» cosicché èpertanto possibile configurare l ingiustizia dell arricchimento daparte di un convivente more uxorio nei confronti dell altro inpresenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal meroadempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali epatrimoniali dei componenti della famiglia di fatto e travalicanti ilimiti di proporzionalità e di adeguatezza * 11330/2009successivamente questa Corte * 1277/2014 ha poi chiaritoche «Le unioni di fatto quali formazioni sociali che presentanosignificative analogie con la famiglia formatasi nell ambito di unlegame matrimoniale e assumono rilievo ai sensi dell art. 2 *sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascunconvivente nei confronti dell altro che si esprimono anche neirapporti di natura patrimoniale.

Ne consegue che le attribuzionipatrimoniali a favore del convivente more uxorio effettuate nelcorso del rapporto nella specie versamenti di denaro sul contocorrente del convivente configurano l adempimento di unaobbligazione naturale ex art. 2034 cod. civ. a condizione che sianorispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza senza cheassumano rilievo le eventuali rinunce operate dal conviventequale quella di trasferirsi all estero recedendo dal rapporto di lavoro ancorché suggerite o richieste dall altro convivente che abbianodeterminato una situazione di precarietà sul piano economico dalmomento che tali dazioni non hanno valenza indennitaria ma sonoespressione della solidarietà tra due persone unite da un legamestabile e duraturo».

Tale ultimo principio è stato ribadito da* /2016.6 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17836/2021Numero sezionale 2935/2023Numero di raccolta generale 16864/2023La proporzionalità ed adeguatezza va vagliata alla luce di tutte leData pubblicazione 13/06/2023circostanze del caso dovendo la prestazione risultare adeguataalle circostanze e proporzionata all entità del patrimonio e allecondizioni sociali del «solvens».L indagine sulla sussistenza di un dovere morale e sociale e lostabilire se una prestazione abbia il carattere della adeguatezza edella proporzionalità si risolve in accertamento di fatto riservato algiudice di merito incensurabile in Cassazione se sorretto damotivazione sufficiente e immune da vizi logici e da errori di diritto cfr. * 3173/2003 * 14732/2018 * 18721/2021 .4.

La terza e la quinta censura sono inammissibili.Quanto alla somma di € 54.696 98 relativa a rate di mutuocontratto dalla * e pagate dal * la Corte d appello hainterpretato il contenuto della scrittura inter partes del 2012 allaluce del criterio letterale e del comportamento successivo tenutodalle parti così escludendo che il pattuito accollo del mutuo daparte del * fosse condizionato al godimento per effetto dellaconclusione di un contratto di locazione dell immobile di proprietàdella *Il ricorrente senza spiegare in cosa sia consistita la violazione deicriteri ermeneutici di interpretazione del contratto si limita acontrapporre una diversa ricostruzione del significato dell accordodel 2012.* Corte da ultimo ha chiarito * 9461/2021 cfr. *27136/2017 che «posto che l accertamento della volontà delleparti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce inuna indagine di fatto affidata al giudice di merito il ricorrente percassazione al fine di far valere la violazione dei canoni legali diinterpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. nonsolo deve fare esplicito riferimento alle regole legali diinterpretazione mediante specifica indicazione delle normeasseritamente violate ed ai principi in esse contenuti ma è tenuto7 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17836/2021Numero sezionale 2935/2023Numero di raccolta generale 16864/2023altresì a precisare in quale modo e con quali considerazioni ilData pubblicazione 13/06/2023giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti comeviolati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioniillogiche od insufficienti non potendo invece la censura risolversinella mera contrapposizione dell interpretazione del ricorrente equella accolta nella sentenza impugnata» in applicazione di taleprincipio si è rigettato il ricorso ritenendo che correttamente ilgiudice di merito nell interpretazione della disposizione statutariasecondo cui l ingresso del nuovo socio deve essere previamenteapprovato dall assemblea avesse valorizzato il dato letterale inveceche accogliere soluzioni ermeneutiche alternative o conferire rilievoa condotte successive al trasferimento delle partecipazioni socialinon essendo stato dedotto come le stesse potessero elidere il datoletterale .Le circostanze di fatto il cui esame sarebbe stato omesso descrittenel vizio motivazionale quinto motivo sono non decisive avendola Corte d appello affermato che l accollo dei ratei di mutuo eraincondizionato e non subordinato a qualsiasi condizione.5.

Per tutto quanto sopra esposto va dichiarato inammissibile ilricorso.Le spese liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza. *La Corte dichiara inammissibile il ricorso condanna la ricorrente alrimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimitàliquidate in complessivi € 5.000 00 a titolo di compensi oltre €200 00 per esborsi nonché al rimborso forfetario delle spesegenerali nella misura del 15% ed agli accessori di legge.Ai sensi dell art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002 dà attodella ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento daparte del ricorrente dell importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso ove dovuto a norma del comma 1bis dello stesso art.13.8 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17836/2021Numero sezionale 2935/2023Dispone che ai sensi del * n. 198 del 2003 art. 52 sianoNumero di raccolta generale 16864/2023omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di dDiaftfau psubibolincaezio ne 13/06/2023del presente provvedimento.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 31 maggio2023.Il Presidente9 di 9* **La Corte dichiara inammissibile il ricorso condanna la ricorrente alrimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimitàliquidate in complessivi € 5.000 00 a titolo di compensi oltre €200 00 per esborsi nonché al rimborso forfetario delle spesegenerali nella misura del 15% ed agli accessori di legge.Ai sensi dell art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002 dà attodella ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento daparte del ricorrente dell importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso ove dovuto a norma del comma 1bis dello stesso art.13.8 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17836/2021Numero sezionale 2935/2023Dispone che ai sensi del * n. 198 del 2003 art. 52 sianoNumero di raccolta generale 16864/2023omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di dDiaftfau psubibolincaezio ne 13/06/2023del presente provvedimento.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 31 maggio2023.Il Presidente9 di 9* *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17836/2021Numero sezionale 2935/2023Numero di raccolta generale 16864/2023Data pubblicazione 13/06/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]*** * CC* * Consigliere* * Consigliere ** * * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 17836/2021 * proposto da* * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] degli* 268/A presso lo studio dell avvocato * * * che lo rappresenta e difende unitamenteall avvocato * * * ricorrentecontro* * elettivamente domiciliato presso lo studiodell avvocato * * * chelo rappresenta e difende controricorrente* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17836/2021Numero sezionale 2935/2023Numero di raccolta generale 16864/2023Data pubblicazione 13/06/2023avverso SENTENZA di CORTE D APPELLO TRIESTE n. 67/2021depositata il 17/03/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2023dal Consigliere * *La Corte d appello di Trieste con sentenza n. 67/2021 pubblicata il17/3/21 in giudizio promosso da * * nei confronti di* * per sentirla condannare al pagamento della sommadi € 74.000 00 e di € 59.656 98 concessi dal primo a titolo dimutuo e di rimborso di pagamenti spettanti ha integralmenteriformato la decisione di primo grado con la quale erano stateaccolte tutte le domande attoree essendosi ritenuta la primasomma data a titolo di donazione nulla per mancanza di forma ela seconda a titolo di canone di locazione sciolto per mutuoconsenso delle parti.In particolare i giudici di appello riformando integralmente ladecisione impugnata hanno respinto le domande attoree rilevandoche la somma di € 74.000 00 era stata versata dal * non inunica soluzione ma con quindici bonifici durante il periodo diconvivenza delle parti dopo che erano nati due figli e poco primadella nascita del terzo figlio non a titolo di mutuo circostanzaquesta peraltro esclusa già dal Tribunale in difetto di prova alriguardo per fare fronte alle esigenze economiche familiari considerato che il * aveva un reddito elevato a differenzadella * in adempimento di un obbligazione naturale e chel altra somma di € 54.696 98 relativa a rate di mutuo contrattodalla * e pagate dal * era stata versata in adempimentodi una scrittura privata del 2012 con la quale la coppia avevaregolato i rapporti patrimoniali dopo la cessazione della convivenzaessendosi il * in maniera incondizionata accollato2 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17836/2021Numero sezionale 2935/2023Numero di raccolta generale 16864/2023integralmente le rate di mutuo gravanti sulla casa familiare edData pubblicazione 13/06/2023essendo provato che egli anche dopo avere lasciato l immobile ove era tornata ad abitare la * con i figli aveva continuato apagare i ratei di mutuo del quale si era accollato l onere mentredoveva escludersi che le parti avessero inteso concludere uncontratto di locazione dalla * al * dell immobile in Via* n. 1 di proprietà esclusiva della * e che quindi l accollofosse vincolato al godimento dell immobile .Avverso la suddetta pronuncia * * propone ricorsoper cassazione notificato il 23/6/21 affidato a cinque motivi neiconfronti di * * che resiste con controricorso notificatoil 1°/9/2021 . Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorrente lamenta a con il primo motivo la violazione exart.360 n. 4 c.p.c. degli artt.132 comma 2 n. 4 c.p.c. e 111comma 6 * per motivazione apparente o assolutamentemancante in punto di ritenuta destinazione dei quindici versamentia mezzo bonifico a titolo di contributo ai bisogni della famigliaanziché per la costruzione della casa di proprietà esclusiva della* b con il secondo motivo la violazione e falsa applicazioneex art.360 n 3 c.p.c. di norme di diritto per avere la Corted appello ritenuto applicabile quanto alla domanda di restituzionedella somma di € 74.000 00 l art.2034 c.c. in luogo degli artt.769 782 e 2033 c.c. pur avendo la dazione della somma di denarotravalicato il limite di proporzionalità e di adeguatezza c con ilterzo motivo la violazione e falsa applicazione ex art.360 n. 3c.p.c. di norme di diritto per avere la Corte d appello quanto alladomanda di restituzione dell importo di € 54.696 98 oltre agliinteressi maturati violato gli artt.1362 e 1363 c.c. erroneamentee/o falsamente interpretando la volontà dei contraenti di cuiall accordo del 5/11/2012 d con il quarto motivo l omessoesame ex art.360 n. 5 c.p.c. circa fatto decisivo per avere la3 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17836/2021Numero sezionale 2935/2023Numero di raccolta generale 16864/2023Corte d appello omesso di considerare che la somma di €Data pubblicazione 13/06/202374.000 00 era stata impiegata dalla * per la costruzione dicasa di sua esclusiva proprietà che la somma era superiore alreddito annuale del * e che la stessa era stata ricavata da unmutuo cui il * aveva dovuto fare ricorso e con il quintomotivo l omesso esame ex art.360 n. 5 c.p.c. di fatto decisivoper avere la Corte d appello omesso di considerare l inadempienzadella convenuta all accordo del 5/11/2012 per essersi appropriatadell abitazione coniugale già concordemente assegnata al *privandolo del godimento e facendo venir meno gli obblighiconnessi al godimento stesso e all accollo dei mutui.2. La prima censura è infondata.Non ricorre anzitutto il vizio di motivazione meramente apparenteo di omessa motivazione su fatto decisivo avendo la Corted appello esaustivamente vagliato il materiale probatorio emotivato in modo logico e coerente.* Corte a Sezioni Unite ha chiarito * 22232 del03/11/2016 che «la motivazione è solo apparente e la sentenza ènulla perché affetta da “error in procedendo” quando benchégraficamente esistente non renda tuttavia percepibile ilfondamento della decisione perché recante argomentazioniobbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguitodal giudice per la formazione del proprio convincimento nonpotendosi lasciare all interprete il compito di integrarla con le piùvarie ipotetiche congetture» nella specie si è ritenuta tale unamotivazione caratterizzata da considerazioni affatto incongruerispetto alle questioni prospettate utilizzabili al più comemateriale di base per altre successive argomentazioni invecemancate idonee a sorreggere la decisione .* specie la Corte d appello ha espresso in modo esaustivo leragioni giuridiche poste a fondamento della propria decisionevalutando quanto alla somma di € 74.000 00 le modalità dei4 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17836/2021Numero sezionale 2935/2023Numero di raccolta generale 16864/2023versamenti il reddito elevato di cui godeva all epoca il * leData pubblicazione 13/06/2023necessità della famiglia con tre figli e rilevando quanto alla sommadi € 54.696 98 versata in esecuzione dell accordo del novembre2012 a definizione dei rapporti tra i due alla cessazione dellaconvivenza che l accollo del mutuo da parte del * non eracondizionato alla locazione dell immobile di proprietà della *mancando la volontà di concederlo in locazione la durata e laquantificazione di un canone neppure evincendosi tale nesso daltenore letterale dell atto o dal comportamento successivo delleparti non potendo conseguentemente prospettarsi sotto taleprofilo alcun vizio comportante la nullità della pronunciamedesima.3. La seconda e la quarta censura sono inammissibili.La Corte d appello in relazione alla somma di € 74.000 00 versatadal * alla * tra il 2007 ed il 2008 durante la convivenzadella coppia dopo la nascita di due figli e poco prima della nascitadel terzo figlio ed impiegata per la costruzione della casadestinata ad abitazione della famiglia di fatto in * diproprietà della * pur condividendo quanto affermato in primogrado in ordine alla mancata prova della dazione a titolo di mutuoin difetto di prova di un accordo delle parti per la restituzione dellasomma al * ha ritenuto che la somma fosse stata erogata inadempimento di un obbligazione naturale ex art.2034 c.c..Il ricorrente si limita a dedurre che sarebbe stato travalicato illimite della proporzionalità ed adeguatezza necessario perl applicazione dell art.2034 c.c. e che sarebbe stato omesso l esamedi circostanze fattuali decisive relative al superamento del redditoannuale dichiarato del * e alla necessità di contrarre unfinanziamento per farvi fronte.Orbene questa Corte ha da tempo affermato che «l azionegenerale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione diun soggetto a danno dell altro che sia avvenuta senza giusta causa5 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17836/2021Numero sezionale 2935/2023Numero di raccolta generale 16864/2023sicché non è dato invocare la mancanza o l ingiustizia della causaData pubblicazione 13/06/2023qualora l arricchimento sia conseguenza di un contratto di unimpoverimento remunerato di un atto di liberalità odell adempimento di un obbligazione naturale» cosicché èpertanto possibile configurare l ingiustizia dell arricchimento daparte di un convivente more uxorio nei confronti dell altro inpresenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal meroadempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali epatrimoniali dei componenti della famiglia di fatto e travalicanti ilimiti di proporzionalità e di adeguatezza * 11330/2009successivamente questa Corte * 1277/2014 ha poi chiaritoche «Le unioni di fatto quali formazioni sociali che presentanosignificative analogie con la famiglia formatasi nell ambito di unlegame matrimoniale e assumono rilievo ai sensi dell art. 2 *sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascunconvivente nei confronti dell altro che si esprimono anche neirapporti di natura patrimoniale. Ne consegue che le attribuzionipatrimoniali a favore del convivente more uxorio effettuate nelcorso del rapporto nella specie versamenti di denaro sul contocorrente del convivente configurano l adempimento di unaobbligazione naturale ex art. 2034 cod. civ. a condizione che sianorispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza senza cheassumano rilievo le eventuali rinunce operate dal conviventequale quella di trasferirsi all estero recedendo dal rapporto di lavoro ancorché suggerite o richieste dall altro convivente che abbianodeterminato una situazione di precarietà sul piano economico dalmomento che tali dazioni non hanno valenza indennitaria ma sonoespressione della solidarietà tra due persone unite da un legamestabile e duraturo». Tale ultimo principio è stato ribadito da* /2016.6 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17836/2021Numero sezionale 2935/2023Numero di raccolta generale 16864/2023La proporzionalità ed adeguatezza va vagliata alla luce di tutte leData pubblicazione 13/06/2023circostanze del caso dovendo la prestazione risultare adeguataalle circostanze e proporzionata all entità del patrimonio e allecondizioni sociali del «solvens».L indagine sulla sussistenza di un dovere morale e sociale e lostabilire se una prestazione abbia il carattere della adeguatezza edella proporzionalità si risolve in accertamento di fatto riservato algiudice di merito incensurabile in Cassazione se sorretto damotivazione sufficiente e immune da vizi logici e da errori di diritto cfr. * 3173/2003 * 14732/2018 * 18721/2021 .4. La terza e la quinta censura sono inammissibili.Quanto alla somma di € 54.696 98 relativa a rate di mutuocontratto dalla * e pagate dal * la Corte d appello hainterpretato il contenuto della scrittura inter partes del 2012 allaluce del criterio letterale e del comportamento successivo tenutodalle parti così escludendo che il pattuito accollo del mutuo daparte del * fosse condizionato al godimento per effetto dellaconclusione di un contratto di locazione dell immobile di proprietàdella *Il ricorrente senza spiegare in cosa sia consistita la violazione deicriteri ermeneutici di interpretazione del contratto si limita acontrapporre una diversa ricostruzione del significato dell accordodel 2012.* Corte da ultimo ha chiarito * 9461/2021 cfr. *27136/2017 che «posto che l accertamento della volontà delleparti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce inuna indagine di fatto affidata al giudice di merito il ricorrente percassazione al fine di far valere la violazione dei canoni legali diinterpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. nonsolo deve fare esplicito riferimento alle regole legali diinterpretazione mediante specifica indicazione delle normeasseritamente violate ed ai principi in esse contenuti ma è tenuto7 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17836/2021Numero sezionale 2935/2023Numero di raccolta generale 16864/2023altresì a precisare in quale modo e con quali considerazioni ilData pubblicazione 13/06/2023giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti comeviolati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioniillogiche od insufficienti non potendo invece la censura risolversinella mera contrapposizione dell interpretazione del ricorrente equella accolta nella sentenza impugnata» in applicazione di taleprincipio si è rigettato il ricorso ritenendo che correttamente ilgiudice di merito nell interpretazione della disposizione statutariasecondo cui l ingresso del nuovo socio deve essere previamenteapprovato dall assemblea avesse valorizzato il dato letterale inveceche accogliere soluzioni ermeneutiche alternative o conferire rilievoa condotte successive al trasferimento delle partecipazioni socialinon essendo stato dedotto come le stesse potessero elidere il datoletterale .Le circostanze di fatto il cui esame sarebbe stato omesso descrittenel vizio motivazionale quinto motivo sono non decisive avendola Corte d appello affermato che l accollo dei ratei di mutuo eraincondizionato e non subordinato a qualsiasi condizione.5. Per tutto quanto sopra esposto va dichiarato inammissibile ilricorso.Le spese liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17836/2021Numero sezionale 2935/2023Numero di raccolta generale 16864/2023Data pubblicazione 13/06/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]*** * CC* * Consigliere* * Consigliere ** * * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 17836/2021 * proposto da* * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] degli* 268/A presso lo studio dell avvocato * * * che lo rappresenta e difende unitamenteall avvocato * * * ricorrentecontro* * elettivamente domiciliato presso lo studiodell avvocato * * * chelo rappresenta e difende controricorrente* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17836/2021Numero sezionale 2935/2023Numero di raccolta generale 16864/2023Data pubblicazione 13/06/2023avverso SENTENZA di CORTE D APPELLO TRIESTE n. 67/2021depositata il 17/03/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2023dal Consigliere * *La Corte d appello di Trieste con sentenza n. 67/2021 pubblicata il17/3/21 in giudizio promosso da * * nei confronti di* * per sentirla condannare al pagamento della sommadi € 74.000 00 e di € 59.656 98 concessi dal primo a titolo dimutuo e di rimborso di pagamenti spettanti ha integralmenteriformato la decisione di primo grado con la quale erano stateaccolte tutte le domande attoree essendosi ritenuta la primasomma data a titolo di donazione nulla per mancanza di forma ela seconda a titolo di canone di locazione sciolto per mutuoconsenso delle parti.In particolare i giudici di appello riformando integralmente ladecisione impugnata hanno respinto le domande attoree rilevandoche la somma di € 74.000 00 era stata versata dal * non inunica soluzione ma con quindici bonifici durante il periodo diconvivenza delle parti dopo che erano nati due figli e poco primadella nascita del terzo figlio non a titolo di mutuo circostanzaquesta peraltro esclusa già dal Tribunale in difetto di prova alriguardo per fare fronte alle esigenze economiche familiari considerato che il * aveva un reddito elevato a differenzadella * in adempimento di un obbligazione naturale e chel altra somma di € 54.696 98 relativa a rate di mutuo contrattodalla * e pagate dal * era stata versata in adempimentodi una scrittura privata del 2012 con la quale la coppia avevaregolato i rapporti patrimoniali dopo la cessazione della convivenzaessendosi il * in maniera incondizionata accollato2 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17836/2021Numero sezionale 2935/2023Numero di raccolta generale 16864/2023integralmente le rate di mutuo gravanti sulla casa familiare edData pubblicazione 13/06/2023essendo provato che egli anche dopo avere lasciato l immobile ove era tornata ad abitare la * con i figli aveva continuato apagare i ratei di mutuo del quale si era accollato l onere mentredoveva escludersi che le parti avessero inteso concludere uncontratto di locazione dalla * al * dell immobile in Via* n. 1 di proprietà esclusiva della * e che quindi l accollofosse vincolato al godimento dell immobile .Avverso la suddetta pronuncia * * propone ricorsoper cassazione notificato il 23/6/21 affidato a cinque motivi neiconfronti di * * che resiste con controricorso notificatoil 1°/9/2021 . Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorrente lamenta a con il primo motivo la violazione exart.360 n. 4 c.p.c. degli artt.132 comma 2 n. 4 c.p.c. e 111comma 6 * per motivazione apparente o assolutamentemancante in punto di ritenuta destinazione dei quindici versamentia mezzo bonifico a titolo di contributo ai bisogni della famigliaanziché per la costruzione della casa di proprietà esclusiva della* b con il secondo motivo la violazione e falsa applicazioneex art.360 n 3 c.p.c. di norme di diritto per avere la Corted appello ritenuto applicabile quanto alla domanda di restituzionedella somma di € 74.000 00 l art.2034 c.c. in luogo degli artt.769 782 e 2033 c.c. pur avendo la dazione della somma di denarotravalicato il limite di proporzionalità e di adeguatezza c con ilterzo motivo la violazione e falsa applicazione ex art.360 n. 3c.p.c. di norme di diritto per avere la Corte d appello quanto alladomanda di restituzione dell importo di € 54.696 98 oltre agliinteressi maturati violato gli artt.1362 e 1363 c.c. erroneamentee/o falsamente interpretando la volontà dei contraenti di cuiall accordo del 5/11/2012 d con il quarto motivo l omessoesame ex art.360 n. 5 c.p.c. circa fatto decisivo per avere la3 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17836/2021Numero sezionale 2935/2023Numero di raccolta generale 16864/2023Corte d appello omesso di considerare che la somma di €Data pubblicazione 13/06/202374.000 00 era stata impiegata dalla * per la costruzione dicasa di sua esclusiva proprietà che la somma era superiore alreddito annuale del * e che la stessa era stata ricavata da unmutuo cui il * aveva dovuto fare ricorso e con il quintomotivo l omesso esame ex art.360 n. 5 c.p.c. di fatto decisivoper avere la Corte d appello omesso di considerare l inadempienzadella convenuta all accordo del 5/11/2012 per essersi appropriatadell abitazione coniugale già concordemente assegnata al *privandolo del godimento e facendo venir meno gli obblighiconnessi al godimento stesso e all accollo dei mutui.2. La prima censura è infondata.Non ricorre anzitutto il vizio di motivazione meramente apparenteo di omessa motivazione su fatto decisivo avendo la Corted appello esaustivamente vagliato il materiale probatorio emotivato in modo logico e coerente.* Corte a Sezioni Unite ha chiarito * 22232 del03/11/2016 che «la motivazione è solo apparente e la sentenza ènulla perché affetta da “error in procedendo” quando benchégraficamente esistente non renda tuttavia percepibile ilfondamento della decisione perché recante argomentazioniobbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguitodal giudice per la formazione del proprio convincimento nonpotendosi lasciare all interprete il compito di integrarla con le piùvarie ipotetiche congetture» nella specie si è ritenuta tale unamotivazione caratterizzata da considerazioni affatto incongruerispetto alle questioni prospettate utilizzabili al più comemateriale di base per altre successive argomentazioni invecemancate idonee a sorreggere la decisione .* specie la Corte d appello ha espresso in modo esaustivo leragioni giuridiche poste a fondamento della propria decisionevalutando quanto alla somma di € 74.000 00 le modalità dei4 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17836/2021Numero sezionale 2935/2023Numero di raccolta generale 16864/2023versamenti il reddito elevato di cui godeva all epoca il * leData pubblicazione 13/06/2023necessità della famiglia con tre figli e rilevando quanto alla sommadi € 54.696 98 versata in esecuzione dell accordo del novembre2012 a definizione dei rapporti tra i due alla cessazione dellaconvivenza che l accollo del mutuo da parte del * non eracondizionato alla locazione dell immobile di proprietà della *mancando la volontà di concederlo in locazione la durata e laquantificazione di un canone neppure evincendosi tale nesso daltenore letterale dell atto o dal comportamento successivo delleparti non potendo conseguentemente prospettarsi sotto taleprofilo alcun vizio comportante la nullità della pronunciamedesima.3. La seconda e la quarta censura sono inammissibili.La Corte d appello in relazione alla somma di € 74.000 00 versatadal * alla * tra il 2007 ed il 2008 durante la convivenzadella coppia dopo la nascita di due figli e poco prima della nascitadel terzo figlio ed impiegata per la costruzione della casadestinata ad abitazione della famiglia di fatto in * diproprietà della * pur condividendo quanto affermato in primogrado in ordine alla mancata prova della dazione a titolo di mutuoin difetto di prova di un accordo delle parti per la restituzione dellasomma al * ha ritenuto che la somma fosse stata erogata inadempimento di un obbligazione naturale ex art.2034 c.c..Il ricorrente si limita a dedurre che sarebbe stato travalicato illimite della proporzionalità ed adeguatezza necessario perl applicazione dell art.2034 c.c. e che sarebbe stato omesso l esamedi circostanze fattuali decisive relative al superamento del redditoannuale dichiarato del * e alla necessità di contrarre unfinanziamento per farvi fronte.Orbene questa Corte ha da tempo affermato che «l azionegenerale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione diun soggetto a danno dell altro che sia avvenuta senza giusta causa5 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17836/2021Numero sezionale 2935/2023Numero di raccolta generale 16864/2023sicché non è dato invocare la mancanza o l ingiustizia della causaData pubblicazione 13/06/2023qualora l arricchimento sia conseguenza di un contratto di unimpoverimento remunerato di un atto di liberalità odell adempimento di un obbligazione naturale» cosicché èpertanto possibile configurare l ingiustizia dell arricchimento daparte di un convivente more uxorio nei confronti dell altro inpresenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal meroadempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali epatrimoniali dei componenti della famiglia di fatto e travalicanti ilimiti di proporzionalità e di adeguatezza * 11330/2009successivamente questa Corte * 1277/2014 ha poi chiaritoche «Le unioni di fatto quali formazioni sociali che presentanosignificative analogie con la famiglia formatasi nell ambito di unlegame matrimoniale e assumono rilievo ai sensi dell art. 2 *sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascunconvivente nei confronti dell altro che si esprimono anche neirapporti di natura patrimoniale. Ne consegue che le attribuzionipatrimoniali a favore del convivente more uxorio effettuate nelcorso del rapporto nella specie versamenti di denaro sul contocorrente del convivente configurano l adempimento di unaobbligazione naturale ex art. 2034 cod. civ. a condizione che sianorispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza senza cheassumano rilievo le eventuali rinunce operate dal conviventequale quella di trasferirsi all estero recedendo dal rapporto di lavoro ancorché suggerite o richieste dall altro convivente che abbianodeterminato una situazione di precarietà sul piano economico dalmomento che tali dazioni non hanno valenza indennitaria ma sonoespressione della solidarietà tra due persone unite da un legamestabile e duraturo». Tale ultimo principio è stato ribadito da* /2016.6 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17836/2021Numero sezionale 2935/2023Numero di raccolta generale 16864/2023La proporzionalità ed adeguatezza va vagliata alla luce di tutte leData pubblicazione 13/06/2023circostanze del caso dovendo la prestazione risultare adeguataalle circostanze e proporzionata all entità del patrimonio e allecondizioni sociali del «solvens».L indagine sulla sussistenza di un dovere morale e sociale e lostabilire se una prestazione abbia il carattere della adeguatezza edella proporzionalità si risolve in accertamento di fatto riservato algiudice di merito incensurabile in Cassazione se sorretto damotivazione sufficiente e immune da vizi logici e da errori di diritto cfr. * 3173/2003 * 14732/2018 * 18721/2021 .4. La terza e la quinta censura sono inammissibili.Quanto alla somma di € 54.696 98 relativa a rate di mutuocontratto dalla * e pagate dal * la Corte d appello hainterpretato il contenuto della scrittura inter partes del 2012 allaluce del criterio letterale e del comportamento successivo tenutodalle parti così escludendo che il pattuito accollo del mutuo daparte del * fosse condizionato al godimento per effetto dellaconclusione di un contratto di locazione dell immobile di proprietàdella *Il ricorrente senza spiegare in cosa sia consistita la violazione deicriteri ermeneutici di interpretazione del contratto si limita acontrapporre una diversa ricostruzione del significato dell accordodel 2012.* Corte da ultimo ha chiarito * 9461/2021 cfr. *27136/2017 che «posto che l accertamento della volontà delleparti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce inuna indagine di fatto affidata al giudice di merito il ricorrente percassazione al fine di far valere la violazione dei canoni legali diinterpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. nonsolo deve fare esplicito riferimento alle regole legali diinterpretazione mediante specifica indicazione delle normeasseritamente violate ed ai principi in esse contenuti ma è tenuto7 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17836/2021Numero sezionale 2935/2023Numero di raccolta generale 16864/2023altresì a precisare in quale modo e con quali considerazioni ilData pubblicazione 13/06/2023giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti comeviolati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioniillogiche od insufficienti non potendo invece la censura risolversinella mera contrapposizione dell interpretazione del ricorrente equella accolta nella sentenza impugnata» in applicazione di taleprincipio si è rigettato il ricorso ritenendo che correttamente ilgiudice di merito nell interpretazione della disposizione statutariasecondo cui l ingresso del nuovo socio deve essere previamenteapprovato dall assemblea avesse valorizzato il dato letterale inveceche accogliere soluzioni ermeneutiche alternative o conferire rilievoa condotte successive al trasferimento delle partecipazioni socialinon essendo stato dedotto come le stesse potessero elidere il datoletterale .Le circostanze di fatto il cui esame sarebbe stato omesso descrittenel vizio motivazionale quinto motivo sono non decisive avendola Corte d appello affermato che l accollo dei ratei di mutuo eraincondizionato e non subordinato a qualsiasi condizione.5. Per tutto quanto sopra esposto va dichiarato inammissibile ilricorso.Le spese liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza. *La Corte dichiara inammissibile il ricorso condanna la ricorrente alrimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimitàliquidate in complessivi € 5.000 00 a titolo di compensi oltre €200 00 per esborsi nonché al rimborso forfetario delle spesegenerali nella misura del 15% ed agli accessori di legge.Ai sensi dell art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002 dà attodella ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento daparte del ricorrente dell importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso ove dovuto a norma del comma 1bis dello stesso art.13.8 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17836/2021Numero sezionale 2935/2023Dispone che ai sensi del * n. 198 del 2003 art. 52 sianoNumero di raccolta generale 16864/2023omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di dDiaftfau psubibolincaezio ne 13/06/2023del presente provvedimento.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 31 maggio2023.Il Presidente9 di 9* **La Corte dichiara inammissibile il ricorso condanna la ricorrente alrimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimitàliquidate in complessivi € 5.000 00 a titolo di compensi oltre €200 00 per esborsi nonché al rimborso forfetario delle spesegenerali nella misura del 15% ed agli accessori di legge.Ai sensi dell art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002 dà attodella ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento daparte del ricorrente dell importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso ove dovuto a norma del comma 1bis dello stesso art.13.8 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17836/2021Numero sezionale 2935/2023Dispone che ai sensi del * n. 198 del 2003 art. 52 sianoNumero di raccolta generale 16864/2023omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di dDiaftfau psubibolincaezio ne 13/06/2023del presente provvedimento.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 31 maggio2023.Il Presidente9 di 9* *
Sentenza Cassazione n. 16864/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris