CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10884/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; y [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che (1° e 2° motivo) la dichiarazione di responsabilità non è affatto basata sulla (mera) verosimiglianza, quanto sul ricevimento degli assegni da parte del [OSCURATO:PERSONA], sulla unicità della grafia di compilazione, sul beneficiano finale di almeno tre degli assegni, sulla mancata spiegazione della loro destinazione da parte dell'imputato, e sull'identificazione dello stesso nel Mimmo con cui la persona offesa scambiava allarmati messaggi WhatsApp sulla destinazione dei titoli, elementi del tutto sufficienti a fornire un quadro della responsabilità al di là del ragionevole dubbio; ogni altra valutazione, appartiene al giudizio di fatto, ed esula dal giudizio di Cassazione; ritenuto che il terzo motivo, sulla denegata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., oltre ad essere reiterativo, è manifestamente infondato a fronte della motivazione incentrata sulla entità del danno causato, non sindacabile in questa sede perché non manifestamente illogica; ritenuto che il quarto motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione, in relazione alla pena irrogata, avendo il giudice erroneamente identificato il minimo edittale, pur partendo da una premessa corretta, non coglie che la valutazione della pena, operata dalla Corte d'appello, è basata su un apprezzamento di congruità e benevolenza della sanzione che prescinde dal raffronto con la finestra edittale, tanto che, eliminato l'inciso 'incriminato' ("ben al di sotto del minimo edittale"), la motivazione è sufficiente (e comunque, non contestata in relazione a congruenza e benevolenza; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de