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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11339/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI SULMONAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] la quale ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica della difesa che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso del P.M. o comunque rigettarlo. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Il Tribunale della libertà di L'Aquila, con ordinanza in data 3 novembre 2022, in accoglimento dell'appello avanzato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. di [OSCURATO:PERSONA] che aveva respinto la richiesta di revoca della misura cautelare interdittiva della sospensione per mesi 12 dall'esercizio di un pubblico ufficio allo stesso applicata in quanto ritenuto gravemente indiziato del delitto di concorso in tentata estorsione, ritenuta l'insufficienza del quadro indiziario ed anche il difetto di esigenze cautelari revocava la predetta misura. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il pubblico ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il quale, premessa una esposizione dello svolgimento dei fatti avvenuti all'interno del Comune di R(Dvishndoli in cui il Ciampaglia rivestiva la carica di Vice-Sindaco, deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) • cod.proc.pen. quanto alla valutazione degli indizi. di colpevolezza posto £he i rappresentanti del Comune di Roti' vistndoli avevano chiesto alla persona offesa il pagamento di somme sproporzionate rispetto a quelle liquidate nel corso dei giudizi per occupazione abusiva di suolo pubblico, che dovevano pertanto ritenersi indebite, e che la ricostruzione dei fatti dava atto della sussistenza di un'ipotesi di tentata estorsione aggravata in concorso sia in relazione alla minaccia effettuata ed avente ad oggetto la mancata autorizzazione amministrativa al mantenimento dell'opera sia la natura ingiusta del profitto avente ad oggetto somme non dovute; - motivazione apparente ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. quanto alla ritenuta insussistenza delle esigenze cautelari posto che sussisteva un concreto pericolo di reiterazione dimostrato dalla sussistenza di altri procedimenti a carico del Vice-[OSCURATO:PERSONA] del comune di Rovisindoli. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.

Ed invero, quanto al primo motivo deve essere ricordato come secondo l'interpretazione di questa Corte di cassazione in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerentiV'adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976 - 01).

Nel caso in esame le censure proposte espongono proprio una diversa valutazione degli elementi indiziari interpretati dal tribunale del riesame in assenza di illogicità manifeste; in particolare, l'ordinanza impugnata, a sostegno del provvedimento di caducazione della misura, ha sottolineato come a fronte di una iniziativa assunta dalla persona offesa, già soccombente nel confronti del Comune in diversi gradi di giudizio e definitivamente condannata per il reato di cui all'art. 633 cod.pen., difetti la gravità indiziaria per ritenere che la richiesta di versamento delle somme dovute al legale dell'ente pubblico fosse finalizzata ad ottenere un ingiusto profitto con altrui danno.

Ed al proposito, a parte la considerazione che trattasi di somme dovute ad un terzo, il provvedimento impugnato sottolinea come i rappresentati del comune avessero pure prospettato la possibilità di rinunciare al risarcimento dei danni richiedendo però, al fine di evitare eventuali contestazioni di danno erariale, la liquidazione delle somme vantate dal legale così che infondata appare la prospettazione sia del profitto illecito che dell'altrui danno.

Quanto alla deduzione del ricorso secondo cui trattasi di danno ingiusto perché gli importi richiesti erano superiori a quelli liquidati nei diversi provvedimenti in cui la p.o. era rimasta soccombente, va ricordato come per costante giurisprudenza civile le somme dovute al legale prescindono dall'importo liquidato dal giudice in sentenza (vedi in ultimo Cass. civ.

Ordinanza 25992/2018) e riguardano anche le spese stragiudiziali.(Cass.

S.U. civili 16990/2017).

Così che la richiesta di pagamento di dette somme correttamente veniva ritenuta priva del carattere intimidatorio perché mossa nei confronti di soggetto risultato precedentemente soccombente in diversi gradi di giudizio ed anche definitivamente condannato per l'occupazione abusiva di suolo pubblico; e tale valutazione in quanto priva di illogicità non è sindacabile nella presente sede.

Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, il ricorso deve essere respinto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI SULMONAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] la quale ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica della difesa che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso del P.M. o comunque rigettarlo. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Il Tribunale della libertà di L'Aquila, con ordinanza in data 3 novembre 2022, in accoglimento dell'appello avanzato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. di [OSCURATO:PERSONA] che aveva respinto la richiesta di revoca della misura cautelare interdittiva della sospensione per mesi 12 dall'esercizio di un pubblico ufficio allo stesso applicata in quanto ritenuto gravemente indiziato del delitto di concorso in tentata estorsione, ritenuta l'insufficienza del quadro indiziario ed anche il difetto di esigenze cautelari revocava la predetta misura. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il pubblico ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il quale, premessa una esposizione dello svolgimento dei fatti avvenuti all'interno del Comune di R(Dvishndoli in cui il Ciampaglia rivestiva la carica di Vice-Sindaco, deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) • cod.proc.pen. quanto alla valutazione degli indizi. di colpevolezza posto £he i rappresentanti del Comune di Roti' vistndoli avevano chiesto alla persona offesa il pagamento di somme sproporzionate rispetto a quelle liquidate nel corso dei giudizi per occupazione abusiva di suolo pubblico, che dovevano pertanto ritenersi indebite, e che la ricostruzione dei fatti dava atto della sussistenza di un'ipotesi di tentata estorsione aggravata in concorso sia in relazione alla minaccia effettuata ed avente ad oggetto la mancata autorizzazione amministrativa al mantenimento dell'opera sia la natura ingiusta del profitto avente ad oggetto somme non dovute; - motivazione apparente ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. quanto alla ritenuta insussistenza delle esigenze cautelari posto che sussisteva un concreto pericolo di reiterazione dimostrato dalla sussistenza di altri procedimenti a carico del Vice-[OSCURATO:PERSONA] del comune di Rovisindoli. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto. Ed invero, quanto al primo motivo deve essere ricordato come secondo l'interpretazione di questa Corte di cassazione in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerentiV'adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976 - 01). Nel caso in esame le censure proposte espongono proprio una diversa valutazione degli elementi indiziari interpretati dal tribunale del riesame in assenza di illogicità manifeste; in particolare, l'ordinanza impugnata, a sostegno del provvedimento di caducazione della misura, ha sottolineato come a fronte di una iniziativa assunta dalla persona offesa, già soccombente nel confronti del Comune in diversi gradi di giudizio e definitivamente condannata per il reato di cui all'art. 633 cod.pen., difetti la gravità indiziaria per ritenere che la richiesta di versamento delle somme dovute al legale dell'ente pubblico fosse finalizzata ad ottenere un ingiusto profitto con altrui danno. Ed al proposito, a parte la considerazione che trattasi di somme dovute ad un terzo, il provvedimento impugnato sottolinea come i rappresentati del comune avessero pure prospettato la possibilità di rinunciare al risarcimento dei danni richiedendo però, al fine di evitare eventuali contestazioni di danno erariale, la liquidazione delle somme vantate dal legale così che infondata appare la prospettazione sia del profitto illecito che dell'altrui danno. Quanto alla deduzione del ricorso secondo cui trattasi di danno ingiusto perché gli importi richiesti erano superiori a quelli liquidati nei diversi provvedimenti in cui la p.o. era rimasta soccombente, va ricordato come per costante giurisprudenza civile le somme dovute al legale prescindono dall'importo liquidato dal giudice in sentenza (vedi in ultimo Cass. civ. Ordinanza 25992/2018) e riguardano anche le spese stragiudiziali.(Cass. S.U. civili 16990/2017). Così che la richiesta di pagamento di dette somme correttamente veniva ritenuta priva del carattere intimidatorio perché mossa nei confronti di soggetto risultato precedentemente soccombente in diversi gradi di giudizio ed anche definitivamente condannato per l'occupazione abusiva di suolo pubblico; e tale valutazione in quanto priva di illogicità non è sindacabile nella presente sede. Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, il ricorso deve essere respinto. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ro
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