CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 33416/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a CALABRESEDONATO, rappresentato e difeso per delega in calc e, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA] e Prof. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, i quali dichiarano di voler ricevere ogni occorrenda comunicazione e notifica agli indirizzi pec [OSCURATO:EMAIL], e [OSCURATO:EMAIL], con domicilio eletto in Roma, via Attilio Friggeri106. -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (incorporante di Unione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.),rappresentata e difes a da gli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL];) -controricorrente- Oggetto: risoluzione enti creditizi trasferimento delle azioni risarcitorie avverso la sentenza dellaCorte di Appello di Anconan. 546/2022 del 29.4.2022, non notificata. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’8novembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. ― L a Banca d’Italia, con provvedimento del 21 novembre 2015, ha disposto l’avvio della risoluzione di [OSCURATO:SOCIETA]. Detta procedura di risoluzione è stata attuata mediante: 1) riduzione integrale «delle riserve e del capitale rappresentato da azioni (…), anche non computate nel capitale regolamentare, nonché del valore nominale degli elementi di classe 2», a copertura delle perdite di eccezionale gravità, ai sensi dell’art. 20 d.lgs. 180/2015; 2) cessione a un « [OSCURATO:PERSONA] » (costituito con la denominazione di [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA]., interamente posseduto dal [OSCURATO:PERSONA] di Risoluzione) dei beni e dei rapporti giuridici individuati dall’Autorità di vigilanza, in conformità all’art. 43, commi 2 e 4, d.lgs. n. 180/2015. In data 18 gennaio 2017, Unione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., UBI Banca, ha acquistato dal [OSCURATO:PERSONA] di Risoluzione l’intero capitale sociale dell’[OSCURATO:PERSONA], che è stato successivamente incorporato in UBI Banca con atto di fusione in data 16 ottobre 2017; a sua volta UBI Banca è stata incorporata per fusione in [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. subentrata in tutti i rapporti, anche processuali, della prima a far data dal 12 aprile 2021. 2. ― L ’attuale ricorrente conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA] (subentrata, quale «[OSCURATO:PERSONA]», alla vecchia [OSCURATO:SOCIETA], in seguito alla risoluzione della stessa), proponendo domanda risarcitoria da inadempimento contrattuale per avercompiuto operazioni improprie e arbitrarie non adempiendo ai doveri di informazione, di buona fede, di trasparenza edi diligenza dell’attività gestita.3. ― Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 353/2019 accoglieva parzialmente la domanda e condannava UBI Banca al pagamento dell’importo di € 67.606,38 oltre interessi legali. 4. ― [OSCURATO:PERSONA] interponeva gravame dinanzi alla Corte di Appello di Ancona, che con la sentenza qui impugnata accoglieva l’appello e respingeva l’originaria domanda. Per quanto qui di interesse la Corte statuiva: a)che l’appello è fondato, sotto l’assorbente profilo di carenza di legittimazione passiva in capo ad UBI Banca, o meglio di insussistenza di un trasferimento dell’asserito credito fatto valere dall’attore in primo grado – ove sussistente – da lla vecchia Banca delle Marcheal c.d. «Ente-Ponte», e poi ad [OSCURATO:PERSONA]; b) i l comportamento della Banca, così come risulta dagli esiti istruttori, non si è concretizzato , con un investimento avvenuto all’insaputa dell’attuale ricorrente, e lo stesso giudice di prime cure ha rilevato soltanto una insufficiente informazione sull’investimento; c)l ’ art. 43 d.lgs. n. 180/2015include espressamente nella cessione delle azioni di responsabilità risarcitoria, ma esclusivamente nell’ipotesi in cui esse risultino già «in essere»; d) la circostanza che le somme prelevate per l’acquisto delle obbligazioni in esame erano indicate negli estratti conto quali «riflesse dai libri contabili obbligatori»della cedente, per cui le stesse erano, come tali, emergenti e/o conoscibili al momento della cessione dalla vecchia [OSCURATO:SOCIETA] a lla [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA], secondo l’art. 2560 c.c., era del tutto irrilevante, poiché il dato fondamentale edevidente è quello secondo il quale la disciplina codicistica,e segnatamente l'articolo 2560 c.c. , non era applicabile e nel rispetto de ll’art. 58 T.U.B. ( principio espresso da Cass., n. 22199/2010); e)la disamina di altre questioni non doveva essere svolta, anche in virtù del principio della ragione più liquida, che esime dall’analisi su altri motivi di appello, principale o incidentale.5. ― Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso con duemotivi ed anche memoria . 6. ― [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha presentato controricorso . 7. ― I l Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto delricorso. [OSCURATO:PERSONA] 8. ― Il ricorrente ha dedotto c on il primo motivo violazione o falsa applicazione degli artt. 1, lettera ppp), 43 e 47 d.lgs. n. 180/2015, dell’art. 58 d.lgs. n. 385/1993, del provvedimento 21 novembre 2015 n. 1241013, approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con decreto del 22 novembre 2015, con cui laBanca d’Italia ha disposto l’avvio della risoluzione della [OSCURATO:SOCIETA]., nonché – in quanto occorra, delle regole legali di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 ss. c.c.), in relazione all’art. 360, comma1, n. 3,c.p.c. La Corte d’appello, si sostiene, ha erroneamente riscontrato la carenza di legittimazione passiva sull’insussistente presupposto dell’estraneità del credito fatto valere dall’odierno ricorrente al novero delle situazioni oggetto di subentro dell’«Ente-Ponte» alla vecchia [OSCURATO:SOCIETA]. Non ha considerato che la cessione attuata è regolata dagli artt. 42-43 d.lgs. n. 180/2015 che prevede all’art. 43, comma 4, che «… l’ente-ponte succede all’ente sottoposto a risoluzione nei diritti, nelle attività o nelle passività ceduti, salvo che la Banca d’Italia disponga diversamente ove necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione». La stessa Banca d’Italia,si aggiunge, nell’avvio della risoluzione della [OSCURATO:SOCIETA], non ha previsto che l’ « ente - ponte » potesse rendersi cessionario anche di una parte soltanto dei diritti, delle attività o delle passività dell’ente sottoposto a risoluzione. Le pretese di natura strettamente risarcitoria relative al rapporto contrattuale tra cliente ed istituto creditizio nell’ambito degli ordinari servizi bancari, rapporti che – mancando un’espressa esclusione disposta dalla Banca d’Italia –risultano unitariamente trasferiti dalla vecchia alla [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA] , e ciò proprio coerentemente con l’esigenza di preservare la continuità operativa dell’azienda di credito. La domanda proposta, viene precisato, non investe in sé e per sé l’emissione di azioni annullate e/o la sottoscrizione di obbligazioni subordinate, bensì – puramente e semplicemente – la violazione degli obblighi cui la Banca era tenuta nei suoi confronti in relazione al rapporto a suo tempo instaurato, rapporto rimasto in essere con l’«Ente-Ponte» che vi è subentrato senza alcuna soluzione di continuità.L’operazione disposta da Banca d’Italia in attuazione delle previsioni del d.lgs. 16 novembre 2015,n. 180 ha dato luogo a una netta separazione del patrimonio della vecchia [OSCURATO:SOCIETA]: da un lato i rapporti destinati alla continuità nel mercato (tra i quali rientra il rapporto del correntista odierno ricorrente, rapporto in corso al momento della cessione, e ancora in corso a tutt’oggi) e dall’altro quelli per i quali detta prospettiva doveva considerarsi definitivamente perduta, trattandosi della gestione di crediti deteriorati cui l’«Ente-Ponte»è rimasto rigorosamente estraneo. 8.1. ― La censura è fondata. 8.1.1. ― Occorre rammentare , in premessa, che la domanda proposta riguarda pretese risarcitorie da inadempimento contrattuale della banca per aver compiuto operazioni improprie e arbitrarie,non adempiendo ai doveri di informazione, di buona fede, di trasparenzae di diligenza dell’attività gestita . 8.1.2. ― Il motivo , come si è visto, censura l’interpretazione dell’assetto normativo che ha disciplinatola risoluzione della [OSCURATO:SOCIETA],evidenziando una serie di stralci di norme sulle quali si fonderebbe la trasmissione della responsabilità risarcitoria dalla Banca all’«Ente-Ponte» e successivamente agli altri aventi causa a vario titolo.Ripropone la tematica della legittimazione passiva degli enti-ponte per le passività latenti (per lo meno, quelle di natura risarcitoria)aventi titolo in atti o in fatti posti in essere da banche sottoposte a risoluzione, secondo la normativa più volte citata , per contestare il diverso avviso della Corte di merito, che non ha esaminato la sussistenza dell’inadempimento agli obblighi informativi accertata in primogrado, pur contestata dalla banca con appello incidentale. Secondo il ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA]. è stata incorporata da UBI Banca che a sua volta è stata incorporata da [OSCURATO:PERSONA], e l’incorporazione dell’«[OSCURATO:PERSONA]» ha comportato il trasferimento alle banche incorporanti di ogni rapporto o situazionegiuridica già facenti capo agli stessi. La trasmissione dei rapporti della [OSCURATO:SOCIETA] all’«[OSCURATO:PERSONA]» [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA]. è avvenuta sulla base dei provvedimenti dell’Autorità di risoluzione adottati per risolvere la crisi irreversibile dell’azienda. In particolare, il citato provvedimento del 22.11.2015 e l’art. 43, comma 4, d.lgs. n. 385/1993 prevedono, per la [OSCURATO:SOCIETA], che « …l’ente - ponte succede all’ente sottoposto a risoluzione nei diritti, nelle attività o nelle passività ceduti, salvo che la Banca d’Italia disponga diversamente ove necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione». L a Banca d’Italia, nel sancire l’avvio della risoluzione della detta [OSCURATO:SOCIETA]., ha disposto «la cessione dell’azienda da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., in risoluzione, all’ente-ponte “[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA].” ai sensi dell’art. 43, comma 1, lett. b) del d.lgs 16 novembre 2015, n. 180»,ed inoltre all’art. 3 ha disposto che: « Restano escluse dalla cessione dell’azienda soltanto le passività, diverse dagli strumenti di capitale, come definite dall’art. 1, lettera ppp),d.lgs. 16 novembre 2015 n. 1801 in essere alla data di efficacia della cessione, non computabili nei fondi propri, il cui diritto al rimborso del capitale è contrattualmente subordinato al soddisfacimento dei diritti di tutti i creditori non subordinati dell’ente in risoluzione». E ancora: «L’ente ponte succede, senza soluzione di continuità, all’ente in risoluzione nei diritti, nelle attività e nelle passività cedute ai sensi dell’art. 43, comma 4, del d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180». 8.1.3. ― Poich é , nell’esercizio della facoltà attribuita alla Banca d’Italia, è stata prevista esclusivamente la non trasferibilità di alcune operazioni relative a strumenti finanziari, come sopra descritte, sorge questione sesi siano legittimamente trasferite, come nel caso di specie, le passività corrispondenti ad o bbli ghi risarcitori dell’emittente derivanti da condotte antecedenti la cessione , in quanto nonespressamente escluse dalla cessione (diversamente da quanto previsto dal successivo d.l. n. 99/2017 per la soluzione della crisi di altre Banche dove l’esclusione delle pretese risarcitorie è espressamente prevista). 8.1.4. ― La stessa Corte d’appello presuppone che l a domanda proposta non ha ad oggetto la contestata emissione di azioni e/o obbligazioni subordinate annullate, bensì l’inadempimento di BdM agli obblighi informativi nel momento della sottoscrizione, anche se, avendo escluso la legittimazione della Banca non disamina queste questioni, anche in virtù del principio della ragione più liquida, che esime dall’analisi su altri motivi di appello, principale o incidentale (p.5). A ben vedere la sentenza impugnata non nega l’a ssetto normativo concernente la successione del cessionario ente - ponte nelle passività, ma ritiene, evocando un precedente di merito, che l’art. 43 del d.lgs. cit. «… include espressamente nella cessione le azioni di responsabilità risarcitoria, ma esclusivamente nell’ipotesi in cui esse risultino già “in essere”».Sul punto, ritiene che l’affermazione degli attuali ricorrenti che « le somme prelevate per l’acquisto delle obbligazioni in esame erano indicate negli estratti conto quali “riflesse dai libri contabili obbligatori” della cedente, per cui le stesse erano, come tali, emergenti e/o conoscibili al momento della cessione di Vecchia BdM a Nuova BdM, secondo l’art. 2560 c.c.» sarebbe irrilevante, poiché tale norma codicistica non è applicabile per le cessioni di azienda bancaria, condividendo ( ancora una volta la motivazione del precedente di merito già ricordato) , che il requisito della preesistenza del credito vantatonon vada ricondotto al momento in cui è stato effettuato l’acquisto delle azioni , ma « al l’avvenuto esperimento delle azioni alla data di efficacia della procedura di risoluzione…». La questione, quindi, si riduce all’individuazione del presupposto della preesistenza delle pretese risarcitorierispetto al trasferimento all’Ente cessionario. 8.1.5. ― A favore della soluzione interpretativa adottata dalla Corte di meritoè il combinato disposto dell’art. 43 e dell’articolo 1.1. del Provvedimento di Cessione di Banca d’Italia del 22 novembre 2015 che testualmente recita: « tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l’aziendabancaria della banca in risoluzione, ivi compresi i diritti reali su beni mobili ed immobili, i rapporti contrattuali ei giudizi attivi e passivi, incluse le azioni di responsabilità, risarcitorie e di regresso inessere alla data di efficacia della cessione » . La lettura congiunta di tali disposizioni consentirebbe, di affermare che devono ritenersi incluse nel perimetro dei rapporti ceduti solo le pretese risarcitorie «in essere» al momento della cessione, con conseguente esclusione di quelle non ancora incardinate in uno specifico contenzioso al momento del trasferimento . L’assunto troverebbe fondamento nel fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell’istituto di credito in crisi ed in quello di evitare potenziali effetti negativi sulla stabilità finanziaria di tutto il sistema.E, inoltre, la cessione all’ente–ponte è stata attuata sul presupposto che il valore complessivo delle passività cedute non potesse superare il valore totale delle attività (art. 40 della Direttiva 2014/59/UE e art. 43 del d.lgs.n. 180/2015) e tale obiettivo si raggiunge se le passività siano accertabili attraverso le scritture contabili , per realizzare la netta cesura tra l’ente cedente (c.d. bad company ) e l’ente cessionario ( c.d. good company ) ed evitare il « contagio » della situazione di dissesto (punto 53 dei Considerando della Direttiva 2014/59/UE), ma confermerebbeche l’ente–ponte cessionario non possa essere chiamato a rispondere di passività non conosciute o conoscibili,che emergano successivamente alla cessione (come nel caso delle pretese risarcitorie avanzate dai clienti per asseriti inadempimenti commessi dalle banche sottoposte a risoluzionenon formulate prima della cessione). 8.1.6. ― In contrario deve però osservarsi quanto segue. Gliartt. 23 e 24 del medesimo d.lgs., prevedono che la valutazione delle passività deve sempre essere «prudente» e l’individuazione delle stesse deve essere strettamente collegata a quanto riportato nei libri contabili e nei registri contabili. Nel caso, però, di passività « potenziali in quanto non ancora accertate» occorre verificare se si tratti di passività trasferibili e costituenti l’azienda bancaria alla data di efficacia della cessione ovvero di debiti già esistenti almomento del verificarsi della vicenda circolatoria. Le passività di cui trattasi corrispondono a richieste risarcitorie da accertarsiin sede di giudizio e che al momento della efficacia della cessione non risultavano essere sottoposte al vaglio giudiziale. La nozione di «passività potenziale»è nota nelle tecniche di redazione di bilancio e si esclude l’obbligo di ogni rilevazione in bilancio per cui essa non è destinata ad influenzare quantitativamente la situazione patrimoniale-finanziaria e il risultato economico dell’esercizio di competenza; tuttavia è necessaria un’adeguata informativa nella nota integrativa sulla natura e, laddove possibile, sugli effetti finanziari e , quindi , anche sulla valutazione della stessa e sulle ragioni di incertezza del relativo ammontare o momento di sopravvenienza e sulla probabilità di eventuali indennizzi a ristoro dell’obbligazione che dovesse risultare in futuroconfermata. Limitarsi, pertanto a ritenere che il discrimen tra l’inclusione oppur no di tali pretese risarcitorie sia la proposizione delle domande giudiziarie risulta essere riduttivo, perché escludere o diminui sce l’obbligo di prudente valutazione delle passività esplicitamente previsto. Per risolvere la questione sonod’ausilio sul punto gli arresti di questa Corte, anche se per il diverso caso di obbligazione sanzionatoria, che hanno ritenuto che alla cessionaria si trasferisce anche questa obbligazione, perché già sorta per effetto dell’illecito compiuto dai soggetti ad essa appartenentie, quindi, a prescindere dal momento della sua effettiva comminatoria in applicazione dell’art. 58 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385(Cass. n. 22199/2010, Cass. n. 18528/2014 e Cass. n. 2523/2017). La stretta correlazione, infine, tra l’esistenza del credito e la sua necessaria iscrizione nelle scritture contabili è regola esclusivamente presente nell’art. 2560, comma 2, c.c. che come già detto , non si applica alle cessioni bancarie ed il diverso tenore della norma applicabile dell’art. 58 TUB, prevedendo il trasferimento delle passività al soggetto cessionario e non la semplice aggiunta di responsabilità di quest’ultimo a quella del cedente, deroga alla norma codicistica, in virtù del principio di specialità (così in motivazione spec. Cass., n. 22199/2010). D’altronde la stessa Corte di merito ribadisce l’inapplicabilità della norma codicistica per contraddire la censura degli appellanti secondo cui le passività «erano indicate negli estratti conto quali “riflesse dai libri contabili obbligatori” della cedente, per cui le stesse erano, come tali, ben “emergenti” e/o conoscibili al momento della cessione di Vecchia BdM a Nuova BdM, secondo quanto disposto dall’art. 2560 11 c.c.», senza rilevare che la stessa inapplicabilità della norma rende applicabile la norma speciale dell’art. 58 di diverso contenuto e valenza anche per il profilo che interessa. 9. ― I l secondo motivo denuncia o messo esame di fatti decisivi, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La Corte per valutare il comportamento della Banca lo ha qualificato come non sufficientemente informativo senza considerare fatti ed elementi dedotti dall’appellato (ora ricorrente), idonei, se esaminati, a determinare una decisione diversa da quella adottata. Il terzo motivo denuncia v iolazione degli artt. 115 e 167 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c. Gli elementi ulteriori, dei quali era stata omessa la valutazione, non erano mai stati ritualmente contestati dalla Banca e pertanto dovevano essere considerati un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell’oggetto di giudizio, con effetti vincolanti per il giudiceex art. 167 c.p.c. 9.1. ― Il secondo e il terzo motivo sono assorbiti dall’accoglimento del primo. 10. ― Per quanto esposto il primo motivo del ricorso va accolto. La sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà aquanto sopra indicato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri due . Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accol