Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36893/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto di un cane commesso in luogo di privata dimora e con violenza sulle cose.

2. Il ricorso nell'interesse dell'imputato è affidato a cinque motivi.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il primo motivo, che denuncia il malgoverno dell'art. 624-bis cod. pen. sotto il duplice profilo che il cane non è una res suscettibile di costituire l'oggetto materiale del reato di furto e che la 'cuccia del cane' non può essere considerata luogo di privata dimora, è manifestamente infondato e generico.

Il primo rilievo è manifestamente infondato, atteso il principio di diritto secondo cui, in tema di furto, rientrano tra le cose mobili su cui può cadere la condotta appropriativa gli animali da compagnia o d'affezione, trattandosi di beni tutelati dalla legge 14 agosto 1991, n. 281 e dalla Convenzione Europea sul randagismo, stipulata a Strasburgo il 13 novembre 1987 e ratificata dalla legge 4 novembre 2010, n. 201, e suscettibili di costituire oggetto di diritti reali e di rapporti negoziali (Sez. 5, n. 40438 del 01/07/2019, Rv. 277319); il secondo motivo è generico, posto la contestazione è stata correttamente formulata atteso che il giardino rientra nel concetto di privata dimora, in quanto pertinenza di un'abitazione.

3.2. Il secondo motivo, in punto di sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, prima parte, cod. pen. è generico, perché articolato senza alcun confronto con le ragioni ostese dalla Corte territoriale per respingere il corrispondente motivo di appello.

3.3. Il terzo (sul comportamento processuale), il quarto (con cui si invoca la derubricazione del reato contestato in quello di furto semplice) e il quinto motivo (con il quale si contesta la disposta revoca della sospensione condizionale della pena) sono generici, per assoluta indeterminatezza delle ragioni addotte a loro sostegno.

4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto di un cane commesso in luogo di privata dimora e con violenza sulle cose. 2. Il ricorso nell'interesse dell'imputato è affidato a cinque motivi. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, che denuncia il malgoverno dell'art. 624-bis cod. pen. sotto il duplice profilo che il cane non è una res suscettibile di costituire l'oggetto materiale del reato di furto e che la 'cuccia del cane' non può essere considerata luogo di privata dimora, è manifestamente infondato e generico. Il primo rilievo è manifestamente infondato, atteso il principio di diritto secondo cui, in tema di furto, rientrano tra le cose mobili su cui può cadere la condotta appropriativa gli animali da compagnia o d'affezione, trattandosi di beni tutelati dalla legge 14 agosto 1991, n. 281 e dalla Convenzione Europea sul randagismo, stipulata a Strasburgo il 13 novembre 1987 e ratificata dalla legge 4 novembre 2010, n. 201, e suscettibili di costituire oggetto di diritti reali e di rapporti negoziali (Sez. 5, n. 40438 del 01/07/2019, Rv. 277319); il secondo motivo è generico, posto la contestazione è stata correttamente formulata atteso che il giardino rientra nel concetto di privata dimora, in quanto pertinenza di un'abitazione. 3.2. Il secondo motivo, in punto di sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, prima parte, cod. pen. è generico, perché articolato senza alcun confronto con le ragioni ostese dalla Corte territoriale per respingere il corrispondente motivo di appello. 3.3. Il terzo (sul comportamento processuale), il quarto (con cui si invoca la derubricazione del reato contestato in quello di furto semplice) e il quinto motivo (con il quale si contesta la disposta revoca della sospensione condizionale della pena) sono generici, per assoluta indeterminatezza delle ragioni addotte a loro sostegno. 4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa d
Sentenza Cassazione n. 36893/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris