CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 39132/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 del TRIBUNALE di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo i [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 aprile 2021 il Tribunale di Catania ha confermato la sentenza del locale Giudice di pace del 26 marzo 2019 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dall'imputazione ascrittagli, altresì condannando le parti civili appellanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese relative al grado di giudizio. L'Airoli era stato, in particolare, imputato per il delitto di cui all'art. 582 cod. pen., per avere, alla guida di un'autovettura, investito [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cagionando loro lesioni personali consistite, rispettivamente, in "trauma distorsivo contusivo rachide cervicale, dorsale, lombo sacrale, bacino, ginocchio destro, femore sinistro, ginocchio sinistro", con prognosi di giorni 10 s.c. ([OSCURATO:PERSONA]); "modesta escoriazione sup. volare polso destro", con prognosi di giorni 3 s.c. ([OSCURATO:PERSONA]). 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le parti civili costituite [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo, a mezzo del loro difensore, due motivi di doglianza. Con il primo hanno eccepito erronea applicazione della legge penale, in riferimento agli artt. 582, 590 e 55 cod. pen., oltre a mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Lamentano i ricorrenti che il giudice di appello avrebbe omesso di considerare la circostanza per cui, nel corso del giudizio di primo grado, era stato modificato il capo di imputazione, riqualificando la fattispecie iel delitto di lesioni personali colpose ex art. 590 cod. pen. Tale aspetto non sarebbe stato in alcun modo considerato da parte del Tribunale, che, conseguentemente, avrebbe erroneamente fondato la propria motivazione sull'insussistenza del reato doloso, come originariamente ascritto all'imputato, senza considerare le censure dedotte dagli appellanti in ordine alla ritenuta ricorrenza dell'elemento soggettivo colposo. Con la seconda censura i ricorrenti hanno dedotto erronea applicazione della legge penale (art. 590 cod. pen.) e della legge processuale (artt. 538 e ss. cod. proc. pen.), oltre a mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della 'motivazione, deducendo che, dalle emergenze probatorie in atti, risulterebbe comprovato che i danni fisici e morali da loro subiti costituirebbero la diretta conseguenza della condotta delittuosa posta in essere dall'Airoli.3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono manifestamente infondati e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. 2. L'esame della impugnata sentenza consente, infatti, di constatare come le censure in questa sede proposte nella gran parte ripropongano le medesime doglianze dedotte nel giudizio di appello, rispetto alle quali non può che ribadirsi quanto già, più volte, chiarito da parte di questa Corte di legittimità, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838- 01). 3. In ogni modo, a prescindere dalla decisività della superiore argomentazione, il Collegio rileva come le doglianze dedotte dai ricorrenti, finalizzate a riferire la verificazione delle lesioni personali 'riportate a una condotta ascrivibile all'Airoli, nella sostanza afferiscano alla ric:ostruzione dei fatti e all'interpretazione delle prove assunte, e cioè a questioni non passibili di valutazione in questa sede. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così, tra le tante, Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428-01). Esula, quindi, dai poteri della Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di nnacroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944-01). Sono precluse al giudice di legittimità, pertanto, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507-01). E', conseguentemente, sottratta al sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga, con motivazione logica e congrua, le ragioni del proprio convincimento. 4. Ebbene, applicando gli indicati parametri al caso di specie, rileva come risultino contraddette dalle logiche e congrue motivazioni rese dal giudice di appello le doglianze con cui i ricorrenti hanno ritenuto l'avvenuta integrazione dell'ipotesi delittuosa da parte dell'imputato, avendo il Tribunale diffusamente esplicato, con argomentazione esente da vizio alcuno, come dalla visione di due filmati realizzati dalle telecamere posizionate sul parabrezza e sul lunotto posteriore dell'auto dell'Airoli sia stato possibile ricostruire l'intera dinamica dei fatti, in tal maniera accertandosi come, in realtà, siano state le stesse parti civili a inveire e colpire per circa un minuto, con modalità insistente e aggressiva, l'autovettura dell'imputato, fino al momento in cui l'Airoli, che stava procedendo in maniera lentissima, non è riuscito ad allontanarsi in maniera definitiva. Alla stregua di quanto inequivocabilmente accertato dal giudice di secondo grado, è risultato, in particolare, che, per «come si vede chiaramente dalle riprese, lungi dall'aver investito/travolto/colpito i fratelli [OSCURATO:PERSONA], sono stati quest'ultimi a scagliarsi sull'autovettura, colpendo ripetutannente e con forza la carrozzeria e i vetri della stessa. E' del tutto escluso che le lesioni che gli stessi hanno riportato siano conseguenza dell'azione dell'Airoli, essendo evidente che sono, tutt'al più, derivate dalle loro condotte». 5. A fronte della nettezza della superiore conclusione è, di evidenza, manifestamente infondata la censura con cui i ricorrenti hanno lamentato, con l'introduttiva doglianza, la mancata considerazione da parte del giudice di secondo grado dell'avvenuta modifica del capo di imputazione nell'ipotesi delittuosa ex art. 590 cod. pen., con omessa valutazione dei motivi di appello riguardanti la ritenuta ricorrenza dell'elemento soggettivo colposo.Per come diffusamente argomentato da parte del Tribunale, infatti, è stata ritenuta, con motivazione congrua, fondata su risultanze probatorie certe, l'insussistenza della materialità del delitto di lesioni personali contestato all'Airoli, rendendo conseguentemente priva di ogni possibile rilievo una qualsiasi valutazione riguardante la configurabilità soggettiva - dolosa o colposa che sia - di una condotta già giudicata come del tutto lecita. 6. Ne deriva, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cass