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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2009

ECLI:EU:C:2009:291
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 7 maggio 2009 – Commissione / Spagna (causa C‑516/07) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttiva 2000/60/CE – Quadro per l’azione comunitaria in materia di acque – Individuazione delle autorità competenti per taluni distretti idrografici»

1. Ambiente – Azione comunitaria in materia di acque – Direttiva 2000/60 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60, artt. 2, punto 15, e 3, nn. 2, 7 e 8) (v. punti 31-32, 39, 43, 48, 54, 62, 64)

2. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punti 36, 49, 56, 61) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Omessa adozione, entro il termine impartito, delle disposizioni necessarie per conformarsi all’art. 3, nn. 2, 7 e 8, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327, pag. 1).

Dispositivo 1) Non avendo individuato le autorità competenti per l’applicazione delle disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque nelle Comunità autonome di Galizia, del [OSCURATO:PERSONA], dell’Andalusia, delle Baleari e delle Canarie, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’art. 3, nn. 2, 7 e 8, della citata direttiva. 2) [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 7 maggio 2009 – Commissione / Spagna (causa C‑516/07) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttiva 2000/60/CE – Quadro per l’azione comunitaria in materia di acque – Individuazione delle autorità competenti per taluni distretti idrografici» 1. Ambiente – Azione comunitaria in materia di acque – Direttiva 2000/60 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60, artt. 2, punto 15, e 3, nn. 2, 7 e 8) (v. punti 31-32, 39, 43, 48, 54, 62, 64) 2. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punti 36, 49, 56, 61) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Omessa adozione, entro il termine impartito, delle disposizioni necessarie per conformarsi all’art. 3, nn. 2, 7 e 8, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327, pag. 1). Dispositivo 1) Non avendo individuato le autorità competenti per l’applicazione delle disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque nelle Comunità autonome di Galizia, del [OSCURATO:PERSONA], dell’Andalusia, delle Baleari e delle Canarie, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’art. 3, nn. 2, 7 e 8, della citata direttiva. 2) [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è condannato alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2009 — Fons Iuris — Fons Iuris