CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 ottobre 2023
Cassazione n. 45231/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore. Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta: 1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: la difesa si duole dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, evidenziando come le prove illustrate in motivazione siano del tutto inadeguate a sostenere il decisum. 2. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla eccessività della pena ed alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla disposta revoca della sospensione condizionale della pena concessa dal Tribunale. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che i ril[evi difensivi sono palesemente versati in fatto e tendenti ad avvalorare una diversa ricostruzione della vicenda, pure al cospetto di una motivazione logica e coerente. La Corte di merito nel ripercorrere le risultanze in atti, ha sostenuto, con motivazione del tutto congrua, la destinazione alla vendita ed alla cessione della sostanza stupefacente acquistata e detenuta dall'imputato, ponendo in rilievo il dato quantitativo, le cadenze temporali degli acquisti dal fornitore, la condizione di disoccupato dell'imputato, le sue stesse ammissioni. Ebbene, secondo consolidato orientamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una <rilettura> degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata,, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181). Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la Corte di merito ha fatto buon governo della norma che si assume violata: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta del ricorrente, i giudici di merito hanno ritenuto, con argomentare logico e coerente, che i fatti non potessero essere qualificati di particolare tenuità (cfr. pag. 4 della motivazione). Considerato, quanto alla determinazione della pena in concreto irrogata che, in base a consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile la censura tendente ad ottenere una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel presente caso, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Considerato, quanto all'ultimo motivo di ricorso, che la censura difensiva è aspecifica, essendo sprovvista dì argomentazioni a sostegno. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.é P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA]