CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 maggio 2026
Cassazione n. 13375/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
09/05/2026tempore-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] DIMOLISE n. 17/2025 depositata il 22/01/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Nell’ambito di una controversia instaurata a seguito dell’impugnazione,da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. (hinc: la contribuente)contro una cartella di pagamento (relativa ai ruoli formati a seguito delmancato versamento delle rate dovute in base alla Comunicazione per ladefinizione dei versamenti e dei carichi iscritti a ruolo sospesi in relazioneagli eventi sismici in Molise dell’ottobre 2002) la Corte di giustizia tributariadi secondo grado del Molise (hinc: CGT2), con la sentenza n. 17/2025depositata in data 22/01/2025, ha accolto l’appello proposto dallacontribuente contro la sentenza n. 101/2024 emessa dalla Corte di giustiziadi primo grado di Campobasso, annullando, per l’effetto l’atto impositivoimpugnato.2. Ai fini del presente giudizio è sufficiente rilevare che, ad avviso del giudicedi seconde cure, era corretta la censura relativa al difetto di motivazionedella cartella di pagamento, dato che quest’ultima non conteneva alcunaspecifica indicazione di quale fossero le rate per le quali la societàcontribuente non aveva provveduto al pagamento o aveva effettuato unpagamento parziale. La CGT2 afferma, quindi, che la sufficienza dellamotivazione della cartella esattoriale deve essere commisurata allaavvenuta (o meno) effettiva conoscenza, da parte del contribuente, dellanatura e della misura della pretesa erariale in relazione alla avvenutanotifica (o meno) di un atto presupposto. Nel caso di specie, però, nonrisulta che la società contribuente fosse stata destinataria di altro, diversoe presupposto atto impositivo, non essendo stati - in ogni caso – notificati iNumero registro generale 6802/2025Numero sezionale 1885/2026Numero di raccolta generale 13375/2026Data pubblicazione 09/05/2026ruoli indicati nella cartella medesima. Ciò trovava conferma nelladocumentazione depositata fin dal primo grado dall’Agenzia e interpolataanche in appello in sede di controdeduzioni. Solo in tale sede, infatti, sonostati indicati tutti gli elementi utili e necessari per verificare la portata e lafondatezza della pretesa erariale. Proprio tale documentazione finisce,quindi, per costituire una inammissibile integrazione postuma dellamotivazione che, invece, avrebbe dovuto essere posta originariamente acorredo della cartella impugnata, per consentire al contribuente non solo ilpieno esercizio delle proprie facoltà difensive, ma anche la valutazione inmerito a una fattiva interlocuzione con l’[OSCURATO:PERSONA] per ladefinizione, in ipotesi anche stragiudiziale, della vicenda.3. Contro la sentenza della CGT2 l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoin cassazione con un motivo.4. La contribuente si è costituita con controricorso.5. L’agente della riscossione è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 e 25 d.P.R. n. 602 del1973, nonché dell’art. 3 legge n. 241 del 1990 e dell’art. 7 legge n. 212 del2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.1.1. Con tale motivo la ricorrente ha esposto che a seguito degli eventisismici che hanno colpito la Regione Molise il 31/10/2002, l’art. 4 d.l. n. 245del 4 novembre 2002, convertito dalla legge n. 286 del 27/12/2002, hadisposto, per la generalità dei contribuenti aventi la residenza, il domicilio,la sede legale od operativa nei territori del Molise colpiti dal sisma(individuati con i decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 14 e15/11/2002 e del 09/01/2003), la facoltà di avvalersi della sospensione deitermini relativi all’adempimento degli obblighi di natura tributaria.1.2. Successivamente, l’art. 6, comma 4-bis, d.l. n. 185 del 29novembre 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2 del 2009,Numero registro generale 6802/2025Numero sezionale 1885/2026Numero di raccolta generale 13375/2026Data pubblicazione 09/05/2026entrata in vigore in data 29 gennaio 2009, richiamando l’art. 3, comma 2,legge n. 201 del 2008, ha previsto la restituzione in misura agevolatadell’ammontare dovuto per i tributi oggetto di sospensione. Il d.l. n. 162 del2008 ha stabilito che la restituzione doveva avvenire in centoventi ratemensili con una decurtazione del sessanta per cento e senza sanzioni néinteressi, demandando a un successivo provvedimento del Direttoredell’Agenzia delle Entrate la determinazione delle modalità, dei dati e deltermine per presentare il modello di comunicazione per la definizione deiversamenti e dei pagamenti.Con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entratedell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], veniva dato il via alla ripresa degli adempimenti tributari- ad eccezione dei versamenti - e venivano definite le modalità dipresentazione delle dichiarazioni, che potevano essere redatte utilizzando imodelli disponibili sul sito dell'Agenzia.I soggetti interessati erano, quindi, tenuti a presentare, entro il 16giugno 2009, all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per territorioalla data dell’evento sismico, una comunicazione per la definizione deiversamenti e dei carichi iscritti a ruolo sospesi a seguito degli eventi sismicidell’ottobre 2002, per il periodo dal 31/10/2002 al 30/06/2008.L’art. 3, comma 4, del citato d.l. n. 162 del 2008 prevedeva, nellospecifico, che: «Il mancato versamento delle somme dovute per ladefinizione, entro le scadenze previste dal comma 2, non determinal'inefficacia della definizione stessa. In tale caso si applicano le sanzioni egli interessi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di mancato o tardivoversamento delle imposte e dei contributi previdenziali, assistenziali edassicurativi. Per il recupero delle somme non corrisposte alle prescrittescadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dell'articolo 24del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Per le somme iscritte a ruolo,Numero registro generale 6802/2025Numero sezionale 1885/2026Numero di raccolta generale 13375/2026Data pubblicazione 09/05/2026oggetto della sospensione, il mancato versamento alle prescritte scadenzecomporta la riscossione coattiva delle rate non pagate.»Nel caso di specie, in data 16 giugno 2009, la Società contribuenteprovvedeva alla presentazione della comunicazione di definizione agevolata,chiedendo di restituire nella misura agevolata (riduzione al 40%) e in 120rate le imposte che avrebbe dichiaratamente dovuto per le annualità 2002-2008 e che non aveva versato, stante la sospensione degli adempimentitributari.Da un successivo controllo emergeva, però, che la contribuente avevaadempiuto solo parzialmente al pagamento delle rate dovute (euro57.229,63 a fronte del complessivo importo dovuto pari ad euro 67.500,00),con la conseguenza che l’Ufficio aveva iscritto legittimamente a ruolo gliimporti omessi, oltre interessi e sanzioni. Venivano, quindi, iscritte a ruoloa titolo definitivo, separatamente per ciascun anno oggetto di definizione(2002-2008), le rate ancora dovute e non versate, come indicate dallacontribuente stessa nella Comunicazione di definizione agevolatapresentata, unitamente agli interessi maturati e alle sanzioni per l’omessoversamento.Nella motivazione, riportata in cartella, l’Ufficio descriveva nel dettagliole imposte residue, distinte per tipologia e annualità di riferimento, lesanzioni e gli interessi applicati, indicando criteri di calcolo, misura eriferimento normativo.L’Ufficio esplicitava, inoltre, per ciascun periodo di imposta, le ragionidella pretesa, precisando, al rigo delle informazioni, che: «Nella sua istanzadi definizione dei versamenti sospesi per il sisma 2002, ai sensi del DecretoLegge 185 del 29 novembre 2008, risultano rate di imposte residue a debitonon versate. Si provvede a recuperare l’importo non versato, oltre interessie sanzioni.»Ad avviso di parte ricorrente si tratta di ragioni che la contribuente nonpoteva non conoscere, atteso che gli importi pretesi scaturivano proprioNumero registro generale 6802/2025Numero sezionale 1885/2026Numero di raccolta generale 13375/2026Data pubblicazione 09/05/2026dalla sua dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei tributisospesi, che conteneva appunto la dichiarazione delle imposte ancoradovute, da versare con le modalità agevolate sopra descritte.2. Il motivo – incentrato, diversamente da quanto sostenuto dallacontroricorrente, a pag. 7 ss. del controricorso, non sulla ricostruzione deifatti, ma sulla questione di diritto inerente all’onere di motivazione dellacartella di pagamento impugnata, riconducibile, peraltro, ai parametrinormativi posti a fondamento del motivo di ricorso - è fondato: questaCorte, con un principio estensibile anche al caso di specie, ha affermato chela cartella di pagamento emessa a seguito dell'omesso versamento di unao più rate relative a un accertamento con adesione non richiede unaspecifica motivazione, trovandosi di già il contribuente nella condizione diconoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale,di modo che l'onere motivazionale può considerarsi assolto mediante il merorichiamo all'atto di adesione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 24715).2.1. Nel caso di specie era la stessa contribuente ad aver chiesto larateizzazione delle somme non versate per essersi avvalsa dellasospensione ex art. 4 d.l. n. 245 del 4 novembre 2002. L’art. 6, comma 4-bis, del D.L. n. 185 del 29 novembre 2008, convertito con modificazionidalla legge n. 2 del 2009, entrata in vigore in data 29 gennaio 2009,richiamando l’art. 3, comma 2, legge n. 201 del 2008, ha previsto larestituzione in misura agevolata dell’ammontare dovuto per i tributi oggettodi sospensione. Di conseguenza, l’individuazione dell’importo dovuto nonsolo deriva dalle normative agevolative appena richiamate, ma dalla stessaistanza della contribuente di avvalersi della possibilità di ricorrere aversamenti rateizzati. Era, pertanto, ben chiara alla contribuente lamodalità di formazione del credito tributario residuo, che non scaturiva daun atto presupposto di accertamento dell’amministrazione finanziaria, madalla scelta delle contribuente stessa di avvalersi, dapprima, dellaNumero registro generale 6802/2025Numero sezionale 1885/2026Numero di raccolta generale 13375/2026Data pubblicazione 09/05/2026sospensione e, poi, della restituzione agevolata dei tributi oggetto disospensione.3. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è fondato e lasentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvio alla CGT2,che in diversa composizione deciderà anche sulle spese del presentegiudizio. P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Molise che, in diversa composizione, provvederà anchesulle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/02/2026.Il PresidenteLucio Luciotti