Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14191/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 40559/2022 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale; Ritenuto che il ricorso — che contesta la violazione dell'art. 649 cod.proc.pen. per mancata applicazione del principio del ne bis in idem — è inammissibile per manifesta infondatezza.

Rilevato che, per inquadrare la doglianza, occorre ricordare che un'importante chiave di lettura della disposizione in argomento si deve alla sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 2016, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 649 cod. proc. pen. per contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU (secondo cui «Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato»).

In particolare, la disposizione del nostro codice di rito è stata reputata incostituzionale nella parte in cui, secondo il diritto vivente, escludeva che il fatto fosse il medesimo per la sola circostanza che sussistesse un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza irrevocabile e il reato per cui era iniziato il nuovo procedimento penale.

Considerato che, nel circoscrivere il giudizio di incostituzionalità rispetto a quanto opinato dal Giudice rimettente, la pronunzia della Consulta ha indicato all'interprete quale debba essere il percorso di verifica dell'identità del "fatto" che può condurre alla sentenza di improcedibilità ex art. 649 cod. proc. pen.

A questo riguardo, la Corte Costituzionale ha sostenuto che il fatto storico-naturalistico che rileva, ai fini del divieto di bis in idem da leggersi in chiave convenzionale, è «l'accadimento materiale, certamente affrancato dal giogo dell'inquadramento giuridico, ma pur sempre frutto di un'addizione di elementi la cui selezione è condotta secondo criteri normativi»; criteri normativi opina il Giudice delle leggi — che ricomprendono non solo l'azione o l'omissione, ma anche l'oggetto fisico su cui cade il gesto ovvero l'evento naturalistico che ne è conseguito, ovvero la modificazione della realtà indotta dal comportamento dell'agente, secondo una dimensione empirica, così come accertata nel primo giudizio.

Considerato, in altri termini, che la verifica circa il bis in idem, pur dovendo attingere il fatto materiale e non già la fattispecie astratta, impone di riguardarlo comunque individuando, nel comportamento sub iudice, gli elementi di sovrapponibilità fattuale rispetto alla struttura della fattispecie come prevista dal legislatore.

Come ha scritto la Corte Costituzionale, il fatto va apprezzato «secondo l'accezione che gli conferisce l'ordinamento», ma, a smentire la possibile riemersione dell'idem legale, «ad avere carattere giuridico è la sola indicazione dei segmenti dell'accadimento naturalistico che l'interprete è tenuto a prendere in considerazione per valutare la medesimezza del fatto» (in termini e per un'ampia ricostruzione del tema, cfr. Sez. 5, n. 11049 del 13/11/2017, dep. 2018, Ghelli, Rv. 272839, in motivazione, nonché Sez. 4, n. 12175 del 03/11/2016, dep. 2017, Bordogna e altri, Rv. 270387).

Considerato — per sgomberare il campo da talune ambiguità interpretative sul tema in discorso che ancora oggi si rilevano — che la soluzione del quesito circa la possibilità di concorso formale tra i due reati — il reato fallimentare e quello tributario — non ha implicazioni, in un senso o in un altro, sulla soluzione della quaestio iuris posta dal ricorrente.

Considerato, infatti, che la Consulta, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen., ha escluso che la possibilità astratta che due fattispecie, commesse con un'unica azione od omissione, concorrano tra loro nel caso in cui vengano giudicate insieme consenta di prescindere, quando si tratti di raffrontare situazioni oggetto di diversi processi — l'uno già conclusosi, l'altro in corso di svolgimento — dalla verifica circa la medesimezza del fatto nella chiave sopra evidenziata e di processare comunque nuovamente l'imputato già condannato per il primo reato (ripudiando così il diritto vivente fino ad allora emerso dalla giurisprudenza di questa Corte).

Considerato, tuttavia, che la Corte Costituzionale ha anche escluso che vi siano implicazioni a contrario, nel senso che, ogni qualvolta possa ipotizzarsi in astratto un concorso formale tra due reati, automaticamente vi sia medesimezza del fatto e debba operare, pertanto, il divieto di bis in idem.

Considerato, in definitiva, quindi, che, per verificare se vi sia bis in idem, il raffronto deve essere tra la prima contestazione, per come si è sviluppata nel processo, e il fatto posto a base della nuova iniziativa del pubblico ministero, secondo una prospettiva concreta e non legata alla struttura delle fattispecie ma pur sempre inquadrando gli accadimenti storici secondo la "griglia" normativa 'condotta-nesso causale-evento'; nell'effettuare detta operazione, si deve tuttavia prescindere dalla risoluzione dell'ulteriore interrogativo — estraneo al tema del bis in idem processuale in chiave convenzionale — se tra i due reati possa esservi concorso formale e, quindi, prescindere dai vari criteri interpretativi su questo distinto tema.

Considerato — fatta questa premessa e riguardando le fattispecie concrete poste al vaglio di questo Collegio che vi sono due momenti di distinguo tra le condotte contestate nell'uno e nell'altro procedimento, che impediscono di ritenere la sovrapponibilità predicata dal ricorrente.

Considerato, infatti, che non vi è una completa sovrapposizione tra le condotte oggetto dei due procedimenti, in quanto, nel processo in corso, si contesta la sottrazione di tutte le scritture fino alla data del fallimento, dichiarato il 17 luglio 2017, mentre, nel processo per l'art. 10 d.lgs 74 del 2000, per quanto si evince dall'appello e dal ricorso, si procede per la sottrazione delle scritture dal 2003 al 2008 (quindi per una condotta snodatasi in un momento diverso) addebito emerso a seguito di una verifica fiscale per il periodo 2008-2013 conclusasi il 15 novembre 2013; Considerato che il secondo tratto di differenziazione concerne la natura delle scritture che, nel caso del reato fallimentare, sono tutte quelle obbligatorie e quelle facoltative richieste dalle dimensioni dell'impresa, come sancito dall'art. 2214 commi 1 e 2 cod. civ.: nella specie risulta sottratta alla curatela l'intera documentazione; nel caso del reato tributario, invece, le scritture rilevanti sono costituite solo da quelle obbligatorie ai fini fiscali (Sez. 5, n. 35591 del 20/06/2017, Fagioli e altro, Rv. 270811; Sez. 5, n. 16360 del 01/03/2011, Romele, Rv. 250175).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 40559/2022 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale; Ritenuto che il ricorso — che contesta la violazione dell'art. 649 cod.proc.pen. per mancata applicazione del principio del ne bis in idem — è inammissibile per manifesta infondatezza. Rilevato che, per inquadrare la doglianza, occorre ricordare che un'importante chiave di lettura della disposizione in argomento si deve alla sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 2016, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 649 cod. proc. pen. per contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU (secondo cui «Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato»). In particolare, la disposizione del nostro codice di rito è stata reputata incostituzionale nella parte in cui, secondo il diritto vivente, escludeva che il fatto fosse il medesimo per la sola circostanza che sussistesse un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza irrevocabile e il reato per cui era iniziato il nuovo procedimento penale. Considerato che, nel circoscrivere il giudizio di incostituzionalità rispetto a quanto opinato dal Giudice rimettente, la pronunzia della Consulta ha indicato all'interprete quale debba essere il percorso di verifica dell'identità del "fatto" che può condurre alla sentenza di improcedibilità ex art. 649 cod. proc. pen. A questo riguardo, la Corte Costituzionale ha sostenuto che il fatto storico-naturalistico che rileva, ai fini del divieto di bis in idem da leggersi in chiave convenzionale, è «l'accadimento materiale, certamente affrancato dal giogo dell'inquadramento giuridico, ma pur sempre frutto di un'addizione di elementi la cui selezione è condotta secondo criteri normativi»; criteri normativi opina il Giudice delle leggi — che ricomprendono non solo l'azione o l'omissione, ma anche l'oggetto fisico su cui cade il gesto ovvero l'evento naturalistico che ne è conseguito, ovvero la modificazione della realtà indotta dal comportamento dell'agente, secondo una dimensione empirica, così come accertata nel primo giudizio. Considerato, in altri termini, che la verifica circa il bis in idem, pur dovendo attingere il fatto materiale e non già la fattispecie astratta, impone di riguardarlo comunque individuando, nel comportamento sub iudice, gli elementi di sovrapponibilità fattuale rispetto alla struttura della fattispecie come prevista dal legislatore. Come ha scritto la Corte Costituzionale, il fatto va apprezzato «secondo l'accezione che gli conferisce l'ordinamento», ma, a smentire la possibile riemersione dell'idem legale, «ad avere carattere giuridico è la sola indicazione dei segmenti dell'accadimento naturalistico che l'interprete è tenuto a prendere in considerazione per valutare la medesimezza del fatto» (in termini e per un'ampia ricostruzione del tema, cfr. Sez. 5, n. 11049 del 13/11/2017, dep. 2018, Ghelli, Rv. 272839, in motivazione, nonché Sez. 4, n. 12175 del 03/11/2016, dep. 2017, Bordogna e altri, Rv. 270387). Considerato — per sgomberare il campo da talune ambiguità interpretative sul tema in discorso che ancora oggi si rilevano — che la soluzione del quesito circa la possibilità di concorso formale tra i due reati — il reato fallimentare e quello tributario — non ha implicazioni, in un senso o in un altro, sulla soluzione della quaestio iuris posta dal ricorrente. Considerato, infatti, che la Consulta, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen., ha escluso che la possibilità astratta che due fattispecie, commesse con un'unica azione od omissione, concorrano tra loro nel caso in cui vengano giudicate insieme consenta di prescindere, quando si tratti di raffrontare situazioni oggetto di diversi processi — l'uno già conclusosi, l'altro in corso di svolgimento — dalla verifica circa la medesimezza del fatto nella chiave sopra evidenziata e di processare comunque nuovamente l'imputato già condannato per il primo reato (ripudiando così il diritto vivente fino ad allora emerso dalla giurisprudenza di questa Corte). Considerato, tuttavia, che la Corte Costituzionale ha anche escluso che vi siano implicazioni a contrario, nel senso che, ogni qualvolta possa ipotizzarsi in astratto un concorso formale tra due reati, automaticamente vi sia medesimezza del fatto e debba operare, pertanto, il divieto di bis in idem. Considerato, in definitiva, quindi, che, per verificare se vi sia bis in idem, il raffronto deve essere tra la prima contestazione, per come si è sviluppata nel processo, e il fatto posto a base della nuova iniziativa del pubblico ministero, secondo una prospettiva concreta e non legata alla struttura delle fattispecie ma pur sempre inquadrando gli accadimenti storici secondo la "griglia" normativa 'condotta-nesso causale-evento'; nell'effettuare detta operazione, si deve tuttavia prescindere dalla risoluzione dell'ulteriore interrogativo — estraneo al tema del bis in idem processuale in chiave convenzionale — se tra i due reati possa esservi concorso formale e, quindi, prescindere dai vari criteri interpretativi su questo distinto tema. Considerato — fatta questa premessa e riguardando le fattispecie concrete poste al vaglio di questo Collegio che vi sono due momenti di distinguo tra le condotte contestate nell'uno e nell'altro procedimento, che impediscono di ritenere la sovrapponibilità predicata dal ricorrente. Considerato, infatti, che non vi è una completa sovrapposizione tra le condotte oggetto dei due procedimenti, in quanto, nel processo in corso, si contesta la sottrazione di tutte le scritture fino alla data del fallimento, dichiarato il 17 luglio 2017, mentre, nel processo per l'art. 10 d.lgs 74 del 2000, per quanto si evince dall'appello e dal ricorso, si procede per la sottrazione delle scritture dal 2003 al 2008 (quindi per una condotta snodatasi in un momento diverso) addebito emerso a seguito di una verifica fiscale per il periodo 2008-2013 conclusasi il 15 novembre 2013; Considerato che il secondo tratto di differenziazione concerne la natura delle scritture che, nel caso del reato fallimentare, sono tutte quelle obbligatorie e quelle facoltative richieste dalle dimensioni dell'impresa, come sancito dall'art. 2214 commi 1 e 2 cod. civ.: nella specie risulta sottratta alla curatela l'intera documentazione; nel caso del reato tributario, invece, le scritture rilevanti sono costituite solo da quelle obbligatorie ai fini fiscali (Sez. 5, n. 35591 del 20/06/2017, Fagioli e altro, Rv. 270811; Sez. 5, n. 16360 del 01/03/2011, Romele, Rv. 250175). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa de
Sentenza Cassazione n. 14191/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris