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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29750/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso.

Rilevato che il primo motivo sulla sussistenza del dolo di cui all'art. 316 ter cod. pen. è generico, avendo i Giudici di merito precisato le ragioni per le quali non è ipótizzabile una ignoranza inevitabile del precetto penale (pag .5 e 6).

Osservato, che il secondo motivo in ordine alla sussistenza del ragionevole dubbio circa la responsabilità dell'imputato è generico, a fronte della puntuale ricostruzione della sentenza di appello circa gli elementi costitutivi della fattispecie (pag. 5-7) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3/03/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso. Rilevato che il primo motivo sulla sussistenza del dolo di cui all'art. 316 ter cod. pen. è generico, avendo i Giudici di merito precisato le ragioni per le quali non è ipótizzabile una ignoranza inevitabile del precetto penale (pag .5 e 6). Osservato, che il secondo motivo in ordine alla sussistenza del ragionevole dubbio circa la responsabilità dell'imputato è generico, a fronte della puntuale ricostruzione della sentenza di appello circa gli elementi costitutivi della fattispecie (pag. 5-7) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/03/