CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 maggio 2026
Cassazione n. 15502/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.P.S. – [OSCURATO:PERSONA], in2026 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato1908 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLAD’ALOISIO;- controricorrente –nonché controS.[OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.;- intimata -avverso la sentenza n. 869/2020 della CORTE D’APPELNLuOme rod rie gistro generale 10051/2021Numero sezionale 1908/2026MILANO, depositata il 19/01/2021 R.G.N. 1116/2019; Numero di raccolta generale 15502/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dDealt a pubblicazione 21/05/202616/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale di Milano ha accolto l’opposizione proposta dallaTarek s.r.l. avverso l’avviso di addebito con il quale le era statointimato il pagamento in favore dell’Inps dell’importo,comprensivo di sanzioni, di 198.032,70 euro, derivante da notedi rettifica DM10 conseguenti alla revoca dei benefici di cuiaveva fruito nel periodo dal 2015 al 2017 ai sensi dell’art. 1,commi da 118 a 124, della l. n. 190 del 2014, per effettodell’assunzione a tempo indeterminato di 24 lavoratori.Il Tribunale ha ritenuto che nella specie fosse intervenuta unasostanziale regolarizzazione della posizione contributiva dellasocietà, rilevando che, a seguito della precedente notifica dialtro un avviso di addebito, la società si era attivata in viaamministrativa ottenendo prima uno sgravio parziale dellesomme e successivamente la rateizzazione del debito residuo.2. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Milano haaccolto il gravame proposto dall’Inps e, in parziale riforma dellasentenza di primo grado, ha: 1) dichiarato dovuti gli importi dicui all’avviso di addebito opposto, con applicazione dellesanzioni per omissione contributiva ex art. 116, comma 8, lett.a), della l. n. 388 del 2000, anziché di quelle previste perl’evasione; 2) confermato nel resto la sentenza, anche conriferimento alle spese, che il primo Giudice aveva compensatointeramente; 3) condannato la Tarek al pagamento in favoredell’Inps delle spese del grado di appello nella misura di 2/3,con compensazione della residua quota.- 2 -La Corte ha evidenziato che, una volta verificata la Ncuamuersoa re gistro generale 10051/2021Numero sezionale 1908/2026ostativa alla regolarità contributiva ed emesso l’inviNtuom eroa dlli ara ccolta generale 15502/2026regolarizzazione ai sensi dell’art. 4 del d.m. 30 gennaio 2015Da,t a pubblicazione 21/05/2026per evitare le conseguenze della irregolarità era necessario ilpagamento del dovuto entro il termine di quindici giorni, il chenella specie non era avvenuto.3. Avverso detta pronuncia la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a cinque motivi.L’Inps ha resistito mediante controricorso.Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa, nella qualeha precisato di aver assunto la denominazione [OSCURATO:SOCIETA]a seguito di fusione per incorporazione.4. All’esito della camera di consiglio del 16 aprile 2026, ilCollegio si è riservato di depositare ordinanza entro il terminedi sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma,c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art.1, comma 1175, della l. n. 296 del 2006, per avere la Corted’appello affermato che il rilascio di [OSCURATO:PERSONA] positivo durante lafruizione dei benefici contributivi non dispiega effetti ai fini delloro godimento.La ricorrente deduce che dal tenore testuale dell’art. 1, comma1175, cit., si desume che il solo possesso del [OSCURATO:PERSONA] c.d.“interno” è condizione sufficiente per ottenere di tali benefici. Asostegno del proprio assunto invoca altresì i principi dicollaborazione e buona fede desumibili dall’art. 10 della l. n. 212del 2000, evidenziando che nel periodo cui si riferiscono ibenefici oggetto dell’avviso di addebito essa era in possesso siadei requisiti richiesti dalla l. n. 190 del 2014, sia del [OSCURATO:PERSONA]- 3 -Numero sezionale 1908/2026constatate in epoca successiva non potevano comporNtuamreero dli ara ccolta generale 15502/2026revoca dei benefici. Data pubblicazione 21/05/20262. Il motivo non è fondato.2.1. La Corte d’appello ha affermato che la ratio dell’art. 1,comma 1175, della l. n. 296 del 2006, è quella di subordinarela fruizione delle agevolazioni contributive alla costanteregolarità contributiva, ritenendo che tale requisito abbia naturasostanziale, e cioè debba sussistere in concreto e non possapresumersi dal solo dato formale del possesso del [OSCURATO:PERSONA], il quale– se anche rilasciato – non può avere alcun effetto preclusivo inrelazione alle omissioni contributive comunque commesse nelperiodo di riferimento.Ha inoltre soggiunto che, in ragione della finalità premiantedell’agevolazione contributiva, la perdita dei benefici operaanche qualora emerga un’irregolarità contributiva relativa a unperiodo anteriore al godimento dei benefici medesimi, perchéessi, sebbene fruibili in base alla norma specifica, tuttavia nonspettavano ab origine stante la previsione generale di cui all’art.1, comma 1175, della l. n. 296 del 2006.2.2. La decisione della Corte territoriale si sottrae alle censuremosse dalla parte ricorrente perché si pone in linea con ilconsolidato orientamento di questa Corte secondo cui, in temadi benefici contributivi per la cui fruizione è richiesto, ex art. 1,comma 1175, l. n. 296 del 2006, il possesso del [OSCURATO:PERSONA] , lamancata segnalazione dell’irregolarità ostativa al suo rilascio,da parte dell’Inps, non determina l’inesigibilità delle differenzecontributive dovute in conseguenza dell’inosservanza degliobblighi che gravano sul datore di lavoro, poiché il [OSCURATO:PERSONA] non havalore costitutivo, essendo atto di certazione del rapportoprevidenziale, sicché, in caso di contestazione, la verifica della- 4 -reale consistenza delle situazioni di fatto e di diritto Nruemesrtoa re gistro generale 10051/2021Numero sezionale 1908/2026demandata all’accertamento giudiziale (v. Cass. n. 302Nu7m3e rod dei ral ccolta generale 15502/20262024; nello stesso senso cfr., altresì, Cass. n. 33315 del 202D5at a pubblicazione 21/05/2026e Cass. n. 2678 del 2026).In particolare, con la recente sentenza n. 2678 del 2026 questaCorte ha affermato che il [OSCURATO:PERSONA] c.d. “interno” è un documentoche certifica la regolarità contributiva del datore di lavoro,necessario per accedere a sgravi e benefici contributivi, egarantisce la trasparenza delle operazioni aziendali, ribadendo,sulla scia di altro precedente (cioè la citata Cass. n. 30273 del2024) che non è attribuito al rilascio del [OSCURATO:PERSONA] un valorecostitutivo che esso non può logicamente possedere, trattandosidi atto di certazione inerente ai rapporti contributivi che il datoredi lavoro intrattiene con gli enti previdenziali ed essendosoggetto, come tutti gli atti di certazione in materiaprevidenziale, al principio secondo cui, in caso di contestazione,resta sempre demandata all’accertamento giudiziale la verificadella reale consistenza delle situazioni di fatto e di dirittooggetto della certazione, trattandosi di presupposti dialtrettante obbligazioni ex lege (nello stesso senso v. altresìCass. n. 9057 del 2026, al punto 44 della motivazione).Ed infatti, questa Corte ha più volte ribadito – con indirizzo alquale deve assicurarsi continuità, non avendo la parterappresentato validi elementi per discostarsene – che ilpossesso del [OSCURATO:PERSONA], di per sé solo, non può essere inteso comedimostrazione ex se della regolarità contributiva e non può,quindi, essere considerato elemento che impedisce, di fatto,all’Istituto previdenziale di procedere al recupero di sgravi cherisultino indebitamente fruiti. A ciò ostano le peculiari finalità deldocumento e la lettera stessa dell’art. 1, comma 1175, cit., chequalifica il [OSCURATO:PERSONA] come condizione necessaria ma non sufficiente- 5 -per fruire dei benefici contributivi, posto che la norma ricNhumieedroe re gistro generale 10051/2021Numero sezionale 1908/2026altresì l’assenza di violazioni nelle materie di lavNuomreoro di era ccolta generale 15502/2026legislazione sociale e soggiunge che restano fermi gli altDrait a pubblicazione 21/05/2026obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi(v. Cass. n. 30459 del 2025, che richiama Cass. n. 30788 del2024).2.3. Quanto alla prospettata inosservanza, da parte dell’Inps,dei principi di affidamento e buona fede sanciti dall’art. 10 dellal. n. 212 del 2000, la tesi della ricorrente non è condivisibile,considerato il costante orientamento di questa Corte secondocui l’obbligazione contributiva nasce ed è conformatadirettamente dalla legge, sicché gli atti ed i procedimentiamministrativi posti in essere dagli enti previdenziali in ordinealla sua gestione possiedono natura meramente ricognitiva. Diconseguenza, le iniziative degli enti medesimi che siano direttealla riscossione di contributi che, con precedenti determinazioni,gli stessi enti avevano ritenuto non dovuti, non sonopropriamente riconducibili alla figura dell’autotutela, qualeespressione del potere autoritativo dell’amministrazione diprovvedere in merito ad atti precedentemente emanati, e nonsono pertanto assoggettabili alle relative garanzie formali esostanziali (così già Cass. n. 256 del 2001).Si è recentemente precisato che tale principio non può soffrirederoghe nemmeno in relazione all’art. 10 cit., che tutelal’affidamento del contribuente, trattandosi di principio che vacontemperato con l’inderogabilità delle norme tributarie,l’indisponibilità dell’obbligazione contributiva, la vincolativitàdella funzione di imposizione e l’irrinunciabilità del diritto aicontributi, con conseguente impossibilità di attribuire effettivincolanti per sé e per il giudice ordinario alle determinazionidell’ente concernenti la sussistenza e la misura dell’obbligazione- 6 -contributiva, sotto pena di riconoscere agli enti previdenziNaulmi euron re gistro generale 10051/2021Numero sezionale 1908/2026potere normativo che sarebbe in palese conflitto con il pNruinmecriop dii ora ccolta generale 15502/2026costituzionale della riserva relativa di legge di cui all’art. 2D3at a pubblicazione 21/05/2026Cost. (così da ultimo Cass. n. 30459 del 2025, che richiamaCass. n. 36846 del 2022 e Cass. n. 16865 del 2020).3. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso possono essereesaminati congiuntamente.3.1. Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4), c.p.c., la violazione dell’art. 115 c.p.c., e,ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazionedell’art. 116 c.p.c., per avere la Corte territoriale reputatoinsussistenti i presupposti per il godimento delle agevolazionicontributive ex lege n. 190 del 2014.La società censura la decisione impugnata laddove afferma chei presupposti per il godimento di tali agevolazioni devono essereprovati, in caso di contestazione, da chi assume di avernediritto, non essendo a ciò sufficiente l’autorizzazione all’utilizzonelle comunicazioni obbligatorie del “codice 6Y” che vieneprevisti dalla l. n. 190 cit. Evidenzia, al riguardo, che i beneficierano stati revocati per l’asserita mancanza di regolaritàcontributiva ai sensi dell’art. 1, comma 1175, cit., e non già pereffetto della mancanza dei requisiti soggettivi di cui alla l. n. 190cit., sicché la sentenza era incorsa nella violazione dell’art. 115c.p.c.3.2. Tramite il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4), c.p.c., la violazione dell’art. 115 c.p.c., e,ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazionedell’art. 116 c.p.c., per non avere la Corte territoriale ritenutoche la società non avesse ricevuto contestazioni circainadempimenti pregressi.- 7 -La ricorrente censura la decisione della Corte d’appelloN unmeerlola re gistro generale 10051/2021Numero sezionale 1908/2026parte in cui ha affermato che era fuori luogo il richiamNumoe roa dlli ara ccolta generale 15502/2026tutela dell’affidamento, posto che nell’istanza di sollecitazionDeat a pubblicazione 21/05/2026all’autotutela la società aveva riconosciuto che vi erano statidegli errori materiali nel calcolo delle aliquote contributive.Anche in relazione a tale doglianza la società ribadisce chel’irregolarità contributiva non era emersa in relazione al periodoal quale si riferivano le agevolazioni, ma riguardavano unperiodo precedente.4. I motivi sono infondati.4.1. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che la Corted’appello ha accolto l’impugnazione proposta dall’Inps in quantoha reputato che la mancata segnalazione, da parte dell’Ente,dell’irregolarità ostativa al rilascio del [OSCURATO:PERSONA] non determinal’inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi. Atale rilievo di fondo la Corte ha aggiunto che: a) il requisito dellaregolarità contributiva di cui all’art. 1, comma 1175, della l. n.296 del 2006, ha natura sostanziale, per cui deve sussistere inconcreto e non può presumersi dal solo dato formale delpossesso del [OSCURATO:PERSONA]; b) considerata la finalità premiantedell’agevolazione contributiva, la perdita dei benefici operaanche qualora emerga un’irregolarità contributiva relativa a unperiodo anteriore al godimento dei benefici medesimi (v. inparticolare pag. 7 della sentenza impugnata).4.2. Rispetto a tale percorso motivazionale, che costituiscel’essenza della ratio decidendi sottesa alla pronuncia impugnatae della cui correttezza si è già detto nella disamina del primomotivo, la Corte ha utilizzato quali argomenti di rincalzo siaquello in base al quale i presupposti per il godimento delleagevolazioni contributive devono essere provati, in caso dicontestazione, da chi assume di averne diritto, sia quello- 8 -secondo cui, in realtà, al momento della richiesta Neu medroe rle gistro generale 10051/2021Numero sezionale 1908/2026godimento dei benefici la società aveva già contezzNau mderoe dgi lrai ccolta generale 15502/2026inadempimenti pregressi, come poteva desumersi dall’istanza dDait a pubblicazione 21/05/2026autotutela dalla stessa presentata in data 8 marzo 2018.4.3. Il principio secondo cui grava sull’impresa che vanti il dirittoal beneficio contributivo l’onere di provare la sussistenza deinecessari requisiti, in relazione alla fattispecie normativa divolta in volta invocata, è assolutamente consolidato nellagiurisprudenza di questa Corte (v. per tutte Cass. n. 1157 del2018 e Cass. n. 21898 del 2010; cfr. altresì, più di recente,Cass. n. 3976 del 2024 e la già menzionata Cass. n. 2678 del2026).4.4. Tramite il secondo mezzo la ricorrente addebita allasentenza impugnata di non aver considerato che la fruizione deibenefici ex lege n. 190 del 2014 era legittima perché all’epocaessa era munita di [OSCURATO:PERSONA] regolare. Tuttavia, come rilevato aproposito del primo motivo, tale circostanza non è di per séidonea a dimostrare la regolarità contributiva e non può, quindi,impedire all’Inps di procedere al recupero di sgravi che risultinoindebitamente fruiti (v., sul punto, i plurimi precedenti dilegittimità dinanzi citati).4.5. Quanto al difetto di previa contestazione delle irregolaritàche hanno condotto alla revoca degli sgravi (questione su cui siincentra la terza doglianza), la Corte d’appello ha tratto il suoconvincimento dalla disamina dell’istanza di autotutela dell’8marzo 2018, nel quale la società aveva riconosciuto che vi eranostati degli errori materiali nel calcolo delle aliquote contributive(v. pag. 8, penultimo capoverso). Non sussiste, perciò, ladedotta violazione dell’art. 115 c.p.c., perché non risulta che laCorte abbia posto a fondamento della decisione prove nonintrodotte dalle parti, né che si sia sottratta al dovere di- 9 -considerare i fatti non contestati (v. Cass., Sez. Un., n. 2N0um8e6ro7 re gistro generale 10051/2021Numero sezionale 1908/2026del 2020). Ed infatti, stando a quanto si deduce nelloN usmteeros dsi ora ccolta generale 15502/2026ricorso, l’Inps non avrebbe contestato la circostanza di non aveDrat a pubblicazione 21/05/2026mai comunicato l’irregolarità contributiva, ma – come visto – laCorte d’appello ha valorizzato il contenuto di un attoproveniente dalla stessa società e non dall’Istitutoprevidenziale.4.6. Neppure sussiste la prospettata inosservanza dell’art. 116c.p.c., perché sotto tale profilo la censura si sostanzia nelprospettato cattivo esercizio del prudente apprezzamento dellaprova che, in quanto tale, è censurabile soltanto ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 5), c.p.c., ma nei ristretti limiti in cui èconsentito il sindacato sulla motivazione a seguito dellariformulazione della citata norma (cfr. nuovamente Cass., Sez.Un., n. 20867 del 2020).5. Al quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3), c.p.c., è affidata la denuncia di violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 3 e 4 del d.m. 30 gennaio 2015,per avere la Corte d’appello escluso che la contestazione in viaamministrativa che aveva condotto allo sgravio parziale deldebito e alla rateizzazione integrava un’ipotesi diregolarizzazione, rendendo così legittima la decadenza daibenefici e la pretesa dell’Inps azionata tramite l’avviso diaddebito impugnato.A giudizio della ricorrente, gli artt. 3 e 4 del d.m. cit. devonoessere fra loro coordinati, nel senso che, una volta pervenuto alcontribuente l’invito alla regolarizzazione di cui all’art. 4, laregolarità deve ritenersi comunque sussistente qualora ricorrauna delle ipotesi previste dall’art. 3, quali l’istanza dirateizzazione o la presenza di crediti in pendenza di contenziosoamministrativo. La società deduce che, nella specie, non si era- 10 -verificata alcuna decadenza dalla regolarizzazione per deNcuomrersoo re gistro generale 10051/2021Numero sezionale 1908/2026del termine di quindici giorni previsto dall’art. 4, dal moNummeeron dti ora ccolta generale 15502/2026che, prima della notifica di tale invito, essa aveva instaurato uDnat a pubblicazione 21/05/2026contezioso amministrativo che aveva consentito di ritenere nellemore un [OSCURATO:PERSONA] regolare e che aveva reso evidente la volontà diadempiere versando il dovuto tramite rateizzazione.6. Il motivo è infondato.6.1. La Corte d’appello ha rilevato che l’unico rimedio esperibilecontro l’avviso di addebito notificato il 6 febbraio 2018 (emessoa seguito di inadempimenti contributivi relativi a novembre2011, gennaio 2012, gennaio 2013 e da gennaio ad agosto2014) era l’opposizione prevista dall’art. 24 del d.lgs. n. 46 del1999, la cui mancata proposizione aveva determinato ladefinitiva incontestabilità della pretesa azionata, anche conriferimento agli effetti indiretti della pretesa, ossia in relazionealla decadenza dalle agevolazioni contributive.Ha osservato, altresì, che la stessa società aveva riconosciuto ilproprio debito, sia pure quantificandolo in misura minorerispetto alla pretesa iniziale, e ne aveva chiesto la rateizzazionesolo in fase di esecuzione esattoriale.Ha affermato, infine, che, in base alla disciplina regolamentarecontenuta nel d.m. 30 gennaio 2015, una volta verificatal’esistenza di una causa ostativa alla regolarità contributiva edemesso l’invito a regolarizzare di cui all’art. 4 del citato d.m.,l’unica possibilità di evitare le conseguenze dell’irregolaritàcontributiva è quella di effettuare il pagamento entro il terminedi quindici giorni (pagamento che, nella specie, non èintervenuto) (v. pag. 8).6.2. Tali affermazioni sono in sé corrette e si sottraggono,quindi, alle censure di parte ricorrente.- 11 -Nella specie, le modalità di rilascio del [OSCURATO:PERSONA] sono raNtumioenroe re gistro generale 10051/2021Numero sezionale 1908/2026temporis regolate dal d.m. 30 gennaio 2015, emanNuamteoro dii nra ccolta generale 15502/2026Per quanto qui rileva, all’art. 3 il citato d.m. identifica i «Requisitidi regolarità», prevedendo in particolare al comma 1 che «Laverifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamentidovuti dall’impresa in relazione ai lavoratori subordinati e aquelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata econtinuativa, che operano nell’impresa stessa, nonché ipagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all’ultimogiorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verificaè effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine dipresentazione delle relative denunce retributive».Il comma 2 dell’art. 3 cit., poi, individua una serie di ipotesi incui la regolarità deve ritenersi comunque sussistente («Laregolarità sussiste comunque in caso di: a) rateizzazioniconcesse dall’INPS, dall’INAIL o dalle Casse edili ovvero dagliAgenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge edei rispettivi regolamenti; b) sospensione dei pagamenti in forzadi disposizioni legislative; c) crediti in fase amministrativaoggetto di compensazione per la quale sia stato verificato ilcredito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioniemanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettatadai medesimi Enti; d) crediti in fase amministrativa in pendenzadi contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge ilricorso; e) crediti in fase amministrativa in pendenza dicontenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato dellasentenza, salva l’ipotesi cui all’art. 24, comma 3, del decretolegislativo 26 febbraio 1999, n. 46; f) crediti affidati per ilrecupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata- 12 -Numero registro generale 10051/2021disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell’avvisoN umero sezionale 1908/2026Numero di raccolta generale 15502/2026di addebito a seguito di ricorso giudiziario»). Data pubblicazione 21/05/2026Infine, il comma 3 dell’art. 3 stabilisce che la regolarità deveritenersi sussistente anche in presenza di uno scostamento “nongrave” tra le somme dovute e quelle versate, precisando altresìche non è da considerarsi grave lo scostamento pari o inferiorea 150,00 euro, compresi gli accessori di legge.Il successivo art. 4 del d.m. 30 gennaio 2015 disciplina leconseguenze derivanti dall’assenza di regolarità, stabilendo inparticolare che: a) se non può essere attestata la regolaritàcontributiva, l’Ente deve invitare il contribuente a regolarizzarela sua posizione (comma 1: «qualora non sia possibile attestarela regolarità contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesidi esclusione di cui all’art. 9, l’INPS, l’INAIL e le Casse edilitrasmettono tramite PEC, all’interessato o al soggetto da essodelegato ai sensi dell’art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12,l’invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause diirregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo»);b) a questo punto, l’interessato ha quindici giorni dalla notificadell’invito per procedere alla regolarizzazione (comma 2:«l’interessato, avvalendosi delle procedure in uso pressociascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro untermine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell’invito di cuial comma 1. L’invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifichee ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante ilpredetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo nonsuperiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato»);c) se la regolarizzazione interviene entro il termine di quindicigiorni, si deve generare il documento attestante la regolarità(comma 3); d) se la regolarizzazione, invece, non intervieneentro il termine stabilito, la risultanza negativa della verifica è- 13 -Numero registro generale 10051/2021comunicata ai soggetti che hanno effettuato l’interrogazione conN umero sezionale 1908/2026Numero di raccolta generale 15502/2026indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolaritDàat a pubblicazione 21/05/2026(comma 4).6.3. La lettura congiunta dei citati artt. 3 e 4 lascia intendereche, in base al d.m. in esame, la regolarità sussiste non soltantoquando siano stati verificati i pagamenti dovuti dall’impresa inscadenza sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedentea quello in cui la verifica è effettuata (art. 3, comma 1), maanche in tutte le ipotesi specificatamente contemplate dall’art.3, comma 2, nelle quali i pagamenti non sono stati regolari e,tuttavia, si è in presenza di situazioni particolari che rendononon ingiustificata l’inadempienza, quali rateizzazioni,sospensioni, pendenza di contenziosi (amministrativi ogiudiziari) relativi a crediti in fase amministrativa, sospensionedell’efficacia dei titoli concernenti crediti affidati all’agente dellariscossione.Altrettanto evidente è che, in forza del medesimo d.m.,nell’eventualità in cui non possa essere attestato il regolareversamento delle somme dovute la successiva regolarizzazioneè consentita esclusivamente entro il termine di quindici giornidalla ricezione dell’invito recante l’analitica indicazione delleirregolarità rilevate dagli enti tenuti al controllo (art. 4).6.4. Al riguardo, questa Corte ha già avuto occasione diaffermare – richiamando precedenti arresti relativi al d.m. 24ottobre 2007 (ossia Cass. nn. 27107 e 27108 del 2018), maritenuti espressivi di principi generali estensibili anche al d.m.30 gennaio 2015 – che l’invito a regolarizzare la posizione entroil termine di quindici giorni dal ricevimento dell’invito dà luogoad un procedimento di natura eccezionale, attraverso il qualesoltanto è consentita la sanatoria delle irregolarità che, ove laregolarizzazione abbia corso, perdono la loro capacità ostativa- 14 -rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziaNluim. erIon re gistro generale 10051/2021Numero sezionale 1908/2026particolare, è stato osservato che, sebbene l’art. 3 del dN.umme.ro 3di 0ra ccolta generale 15502/2026gennaio 2015 stabilisca che la regolarità sussiste in caso dDait a pubblicazione 21/05/2026rateizzazioni concesse dall’Inps, dall’Inail o dalle Casse ediliovvero dagli Agenti della riscossione, una volta avviato ilprocedimento di “invito alla regolarizzazione” ogni richiesta disanatoria non può che essere effettuata nei tempi e nei modidal medesimo decreto previsti (v. Cass. n. 15050 del 2025; sullastessa linea cfr. anche Cass. n. 2906 del 2026).6.5. Si tratta di orientamento al quale il Collegio reputa di doverdare continuità e dalla cui applicazione alla fattispecie inscrutinio discende la non censurabilità della decisione assuntadalla Corte territoriale, la quale – come visto – ha statuito che,una volta verificata l’impossibilità di attestare la regolarità edemesso l’invito di cui all’art. 4, l’unico modo di evitare leconseguenze dell’irregolarità sarebbe stata quella di effettuareil pagamento entro il termine di quindici giorni.6.6. Non ha rilievo la circostanza che già prima della ricezionedell’invito alla regolarizzazione la società aveva presentatoun’istanza di autotutela. Come osservato dalla Corte di merito,dall’omessa impugnazione dell’avviso di addebito relativo aicontributi concernenti periodi precedenti scaturiscel’irretrattabilità del credito (giurisprudenza costante: v. per tutteCass., Sez. Un., n. 23397 del 2016), i cui effetti si riverberanoanche sulla decadenza dalle agevolazioni contributive inprecedenza fruite. D’altra parte, poiché per il recupero deicontributi in questione era stato formato e notificato l’avviso diaddebito, la regolarità poteva ritenersi “comunque” sussistentesolo nell’ipotesi di sospensione del titolo a seguito di ricorsogiudiziario, come previsto dall’art. 3, comma 2, lett. f), del d.m.30 gennaio 2015.- 15 -6.7. Non è dirimente neppure il fatto che, intervenuto sgNrumaevroio re gistro generale 10051/2021Numero sezionale 1908/2026parziale, alla società è stato inviato un secondo invNituom eroa dlli ara ccolta generale 15502/2026regolarizzazione. Ed infatti, poiché in quel momento era giDàat a pubblicazione 21/05/2026decorso il termine di quindici giorni dal primo invito senza chela società avesse provveduto a regolarizzare, il secondo invitonon poteva implicare alcuna “rimessione in termini” a vantaggiodella parte che non aveva adempiuto, stante il generaleprincipio di indisponibilità delle obbligazioni contributive, divincolatività della funzione di imposizione e di irrinunciabilità deldiritto ai contributi, con conseguente impossibilità di attribuireeffetti vincolanti alle determinazioni dell’ente concernenti lasussistenza e la misura degli obblighi contributivi, altrimenti siriconoscerebbe agli enti previdenziali un potere normativo inconflitto con il principio costituzionale della riserva relativa dilegge di cui all’art. 23 Cost. (cfr., sul punto, Cass. n. 19487 del2023).6.8. Infine, non giova alla prospettazione di parte ricorrente ilrichiamo al precedente di questa Corte n. 6142 del 2026 (di cuisi fa menzione a pag. 6 della memoria illustrativa), poichérelativo ad una fattispecie, profondamente diversa da quella inesame, nella quale l’istanza di rateizzazione era statapresentata entro il termine di quindici giorni dalla notificadell’invito a regolarizzare, ma l’accoglimento della richiesta daparte dell’Istituto previdenziale era intervenuto solamentetempo dopo.7. Con il quinto ed ultimo motivo, formulato ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3), c.p.c., è denunciata la violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 92, secondo comma, c.p.c., per averela Corte d’appello compensato le spese del secondo grado inmisura parziale e non totale.- 16 -La ricorrente osserva che le ragioni che hanno indotto la NCumoerrtoe re gistro generale 10051/2021Numero sezionale 1908/2026territoriale a confermare la compensazione integrale dellNeu mseproe dsi era ccolta generale 15502/2026relative al primo grado, cioè la parziale fondatezza del ricorsDoat a pubblicazione 21/05/2026con riferimento alle sanzioni e le oscillazioni giurisprudenziali inmateria di efficacia del [OSCURATO:PERSONA] positivo, avrebbero dovuto portarela Corte ad assumere la medesima decisione anche in relazionealle spese del giudizio d’appello.8. Il motivo è inammissibile.8.1. Questa Corte ha affermato che la valutazione delleproporzioni della soccombenza reciproca e la determinazionedelle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi ocompensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92, secondo comma,c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito,che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo eglitenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domandaaccolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente(v. Cass. n. 30592 del 2017 e Cass. n. 14459 del 2021).8.2. Di conseguenza, così come proposta la censura in esamecensurato in questa sede, rientrando nell’ambito delladiscrezionalità riservata al giudice di merito.9. Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, il ricorsodev’essere rigettato.10. Le spese del giudizio di legittimità possono esserecompensate per intero, atteso che gli orientamenti interpretatividi questa Corte in tema di [OSCURATO:PERSONA] e procedura di regolarizzazionesi sono consolidati soltanto in epoca successiva alla proposizionedel ricorso.11. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti perl’applicazione dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del2002, come modificato dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del- 17 -2012. Spetta peraltro all’amministrazione giudiziaria veriNfuicmaerroe re gistro generale 10051/2021Numero sezionale 1908/2026la debenza in concreto del contributo per l’inesistenza dNiu mcearou dsi era ccolta generale 15502/2026originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (vDa.t a pubblicazione 21/05/2026Cass., Sez. Un., n. 4315 del 2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio dilegittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 aprile 2026La Presidente- 18 -