Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 149/2011
ECLI:EU:C:2011:73
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 15 febbraio 2011 – [OSCURATO:SOCIETA] / UAMI
(causa C‑353/09 P)
«[OSCURATO:PERSONA] – Marchio comunitario – Regolamento (CE) n. 40/94 – Art. 8, n. 1, lett. b) – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio comunitario denominativo [OSCURATO:PERSONA] – Marchio nazionale denominativo anteriore [OSCURATO:PERSONA] – Esame del rischio di confusione»
[OSCURATO:PERSONA] – Motivi d’impugnazione – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi di fatto e probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256, n. 1, secondo comma, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58,
primo comma) (v. punto 40)
[OSCURATO:PERSONA] proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 1° luglio 2009, causa T‑16/08, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – [OSCURATO:PERSONA], con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto dal titolare del
marchio denominativo comunitario «[OSCURATO:PERSONA]», per prodotti della classe 30, contro la decisione della quarta commissione
di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 7 novembre 2007, procedimento R 149/2006‑4, recante
rigetto del ricorso proposto avverso la decisione della divisione di annullamento che accoglie la domanda di dichiarazione
di nullità di detto marchio presentata dal titolare dei marchi denominativi nazionali anteriori «[OSCURATO:PERSONA]» e «[OSCURATO:PERSONA]»,
per prodotti classificati, in particolare nella classe 30 – Violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
[OSCURATO:PERSONA] SpA è condannata alle spese.