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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2023

Cassazione n. 12287/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ha confermato quella con la quale il Tribunale della stessa città l'aveva condannato per il reato di cui all'art. 75 d.

Igs. n. 159 del 2011 e lamenta, con due distinti motivi, violazione di legge e vizio di motivazione, anche sotto il profilo della mancata assunzione di prova decisiva, poiché il giudice di secondo grado - nonostante l'espressa indicazione nelle conclusioni scritte redatte ai sensi dell'art. 23 comma 2 d.

Igs. n. 149 del 2020 dell'eccezione di bis in idem con il fatto giudicato con la sentenza del Tribunale di Genova in data 23 maggio 2019 - non le aveva prese in alcuna considerazione, né aveva motivato sul punto; considerato altresì che il ricorrente comunque, chiede che questa Corte si pronunci sulla questione, evidenziando come il fatto giudicato con la sentenza del Tribunale di Genova in data 23 maggio 2CI19 (inerente alla violazione dell'art. 75 d.

Igs. n. 159 del 2011, commessa in spregio al provvedimento di applicazione della misura di prevenzione in data 5 marzo 2015 e notificato il 5 settembre 2017 a far data dal 6 settembre 2017 con permanenza) certamente ricomprendesse le violazioni, rispettivamente in data 2 e 4 ottobre 2017 oggetto del presente giudizio; ritenuto che, nel caso di specie, la valutazione della sussistenza o meno del precedente giudicato, stante la natura del reato contestato, richiede un accertamento di fatto non consentito in questa sede; ricordato, invero, che «La preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto, risolvendosi in un error in procedendo, è deducibile nel giudizio di cassazione a condizione che la decisione della relativa questione non comporti la necessità di accertamenti di fatto, nel qual caso la stessa deve essere proposta al giudice dell'esecuzione» (Sez. 1, n. 37282 del 24/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282044); rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] liere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ha confermato quella con la quale il Tribunale della stessa città l'aveva condannato per il reato di cui all'art. 75 d. Igs. n. 159 del 2011 e lamenta, con due distinti motivi, violazione di legge e vizio di motivazione, anche sotto il profilo della mancata assunzione di prova decisiva, poiché il giudice di secondo grado - nonostante l'espressa indicazione nelle conclusioni scritte redatte ai sensi dell'art. 23 comma 2 d. Igs. n. 149 del 2020 dell'eccezione di bis in idem con il fatto giudicato con la sentenza del Tribunale di Genova in data 23 maggio 2019 - non le aveva prese in alcuna considerazione, né aveva motivato sul punto; considerato altresì che il ricorrente comunque, chiede che questa Corte si pronunci sulla questione, evidenziando come il fatto giudicato con la sentenza del Tribunale di Genova in data 23 maggio 2CI19 (inerente alla violazione dell'art. 75 d. Igs. n. 159 del 2011, commessa in spregio al provvedimento di applicazione della misura di prevenzione in data 5 marzo 2015 e notificato il 5 settembre 2017 a far data dal 6 settembre 2017 con permanenza) certamente ricomprendesse le violazioni, rispettivamente in data 2 e 4 ottobre 2017 oggetto del presente giudizio; ritenuto che, nel caso di specie, la valutazione della sussistenza o meno del precedente giudicato, stante la natura del reato contestato, richiede un accertamento di fatto non consentito in questa sede; ricordato, invero, che «La preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto, risolvendosi in un error in procedendo, è deducibile nel giudizio di cassazione a condizione che la decisione della relativa questione non comporti la necessità di accertamenti di fatto, nel qual caso la stessa deve essere proposta al giudice dell'esecuzione» (Sez. 1, n. 37282 del 24/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282044); rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] liere esten
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