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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2007

ECLI:EU:C:2007:447
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 18 luglio 2007 – Polonia / Parlamento e Consiglio (Causa C‑460/05) «Direttiva 2005/36/CE – Riconoscimento delle qualifiche professionali – Infermieri responsabili dell’assistenza generale – Ostetriche – Disposizioni specifiche applicabili ai titoli di formazione polacchi – Validità – Obbligo di motivazione – Introduzione attraverso l’atto di adesione» Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata (Art. 253 CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2005/36) (v. punti 18‑21) [OSCURATO:PERSONA] degli artt. 33, n. 2, e 43, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255, pag. 22) – Regime speciale di riconoscimento dei diritti acquisiti degli infermieri responsabili dell’assistenza generale nonché delle ostetriche in possesso di un titolo polacco Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La Repubblica di Polonia è condannata alle spese. 3) [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee sopporta le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 18 luglio 2007 – Polonia / Parlamento e Consiglio (Causa C‑460/05) «Direttiva 2005/36/CE – Riconoscimento delle qualifiche professionali – Infermieri responsabili dell’assistenza generale – Ostetriche – Disposizioni specifiche applicabili ai titoli di formazione polacchi – Validità – Obbligo di motivazione – Introduzione attraverso l’atto di adesione» Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata (Art. 253 CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2005/36) (v. punti 18‑21) [OSCURATO:PERSONA] degli artt. 33, n. 2, e 43, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255, pag. 22) – Regime speciale di riconoscimento dei diritti acquisiti degli infermieri responsabili dell’assistenza generale nonché delle ostetriche in possesso di un titolo polacco Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La Repubblica di Polonia è condannata alle spese. 3) [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee sopporta le proprie spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2007 — Fons Iuris — Fons Iuris