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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11191/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 35189/2021 FATTO E DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe - in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena di anni due, mesi otto e giorni venti di reclusione per il reato di rapina aggravata - deducendo tre motivi: a. violazione di legge in ragione della inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall' imputato alla P.G. le quali non potevano essere qualificate come dichiarazioni spontanee; b. vizio di motivazione in relazione alla ritenuta ricorrenza dell'aggravante di cui all' art. 628 comma III n. 1 c.p. del travisamento della persona; c. vizio di motivazione in relazione alla ritenuta ricorrenza dell'aggravante di cui all' art. 628 comma III n. 1 c.p. dell'uso dell'arma, non avendo i giudici di merito considerato che l'arma utilizzata era un 'arma giocattolo.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Il primo motivo è inammissibile atteso che riguarda questioni sulle quali si è formato il giudicato, non avendo l'imputato impugnato, in sede di appello, la affermazione della responsabilità, limitandosi a contestare la configurabilità delle contestate aggravanti la cui sussistenza è stata argomentata a prescindere da dette dichiarazioni, asseritannente inutilizzabili.

Per altro verso va osservato che nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 20/02/2017, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 26921801): nella specie il ricorrente non chiarisce in alcun modo le ragioni per le quali la asserita inutilizzabilità del suddetto dato probatorio sarebbe tale da incrinare il ragionamento dei giudici di merito basato, per contro, su molteplici dati probatori fra loro pienamente convergenti, elemento questo che rende la censura formulata con il primo motivo, anche sotto tale profilo, priva di pregio alcuno.

2.2. Il secondo ed il terzo motivo - che possono essere esaminati congiuntamente - sono manifestamente infondati in quanto la corte di appello, a fronte di censure identiche rispetto a quelle oggi reiterate, ha congruamente motivato sia con riferimento all' "abile ed efficace" travisamento" del rapinatore sia relativamente all' aggravante dell' uso dell' arma.

Va, del resto, rilevato che in tema di rapina, sussiste la circostanza aggravante dell'uso delle armi qualora la minaccia sia realizzata utilizzando un'arma giocattolo. (Sez. 2, Sentenza n. 44037 del 01/12/2010 Ud. (dep. 15/12/2010) Rv. 249042 -

01. i Non può, peraltro, sottacersi il ricorrente non si confronta con gli effettivi argomenti utilizzati in sede di motivazione del provvedimento impugnato, da ciò discendendo la inammissibilità del ricorso in relazione ai profili anzicennati.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 25 Gennaio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 35189/2021 FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe - in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena di anni due, mesi otto e giorni venti di reclusione per il reato di rapina aggravata - deducendo tre motivi: a. violazione di legge in ragione della inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall' imputato alla P.G. le quali non potevano essere qualificate come dichiarazioni spontanee; b. vizio di motivazione in relazione alla ritenuta ricorrenza dell'aggravante di cui all' art. 628 comma III n. 1 c.p. del travisamento della persona; c. vizio di motivazione in relazione alla ritenuta ricorrenza dell'aggravante di cui all' art. 628 comma III n. 1 c.p. dell'uso dell'arma, non avendo i giudici di merito considerato che l'arma utilizzata era un 'arma giocattolo. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è inammissibile atteso che riguarda questioni sulle quali si è formato il giudicato, non avendo l'imputato impugnato, in sede di appello, la affermazione della responsabilità, limitandosi a contestare la configurabilità delle contestate aggravanti la cui sussistenza è stata argomentata a prescindere da dette dichiarazioni, asseritannente inutilizzabili. Per altro verso va osservato che nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 20/02/2017, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 26921801): nella specie il ricorrente non chiarisce in alcun modo le ragioni per le quali la asserita inutilizzabilità del suddetto dato probatorio sarebbe tale da incrinare il ragionamento dei giudici di merito basato, per contro, su molteplici dati probatori fra loro pienamente convergenti, elemento questo che rende la censura formulata con il primo motivo, anche sotto tale profilo, priva di pregio alcuno. 2.2. Il secondo ed il terzo motivo - che possono essere esaminati congiuntamente - sono manifestamente infondati in quanto la corte di appello, a fronte di censure identiche rispetto a quelle oggi reiterate, ha congruamente motivato sia con riferimento all' "abile ed efficace" travisamento" del rapinatore sia relativamente all' aggravante dell' uso dell' arma. Va, del resto, rilevato che in tema di rapina, sussiste la circostanza aggravante dell'uso delle armi qualora la minaccia sia realizzata utilizzando un'arma giocattolo. (Sez. 2, Sentenza n. 44037 del 01/12/2010 Ud. (dep. 15/12/2010) Rv. 249042 - 01. i Non può, peraltro, sottacersi il ricorrente non si confronta con gli effettivi argomenti utilizzati in sede di motivazione del provvedimento impugnato, da ciò discendendo la inammissibilità del ricorso in relazione ai profili anzicennati. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 25 Gennaio
Sentenza Cassazione n. 11191/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris