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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 giugno 2026

Cassazione n. 21363/2026

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itamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato exlege all’indirizzo Pec in atti.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] 2018 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege all’indirizzoPec in atti.-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 2343/2023depositata il 18/07/2023.Numero registro generale 20759/2023Numero sezionale 1575/2026Numero di raccolta generale 21363/2026Data pubblicazione 23/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria del credito vantato daCredito [OSCURATO:SOCIETA]., chiedeva ed otteneva dal Tribunale Milanodecreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità difideiussore della debitrice principale [OSCURATO:SOCIETA]., per il pagamento dellasomma di euro 3.774.95614, quale saldo del contratto di apertura dicredito ipotecario in conto corrente, intercorso tra [OSCURATO:PERSONA].p.a. (poi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione tardiva, ai sensi dell’art. 650c.p.c., allegando di non avere avuto tempestiva conoscenza del decretoingiuntivo per irregolarità della notificazione dello stesso.L’opposta, ritualmente costituitasi in giudizio, chiedeva il rigettodell’opposizione.2.

Con sentenza n. 3769/2022 il Tribunale di Milano, pronunciando aisensi dell’art. 281-sexies c.p.c., dichiarava inammissibile l’opposizione,confermando il decreto ingiuntivo opposto.3.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cuiresisteva la [OSCURATO:SOCIETA]4.

Con sentenza n. n. 2343/2023 la Corte d’Appello di Milanorigettava il gravame.5.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso percassazione, affidato a quattro motivi.Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]6.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. prima al 5 dicembre 2025, poi rinviatad’ufficio al 29 aprile 2026.Il ricorrente e la società controricorrente hanno depositato rispettivememorie illustrative.Numero registro generale 20759/2023Numero sezionale 1575/2026Numero di raccolta generale 21363/2026Data pubblicazione 23/06/2026MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Va pregiudizialmente esaminata l’eccezione di inammissibilità delcontroricorso in quanto privo di procura speciale alle liti, sollevata dalricorrente in memoria.1.1.

Al riguardo, a seguito dell’esame diretto degli atti processuali,vale precisare che:-) nel presente giudizio di cassazione si costituiva con controricorsola [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in qualità di procuratore specialedella resistente [OSCURATO:PERSONA] 2028 s.r.l.;-) il controricorso recava a margine una procura alle liti intestataCerved [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e rilasciata agli Avv.ti Meroni e Marra,tuttavia mancante sia della sottoscrizione della parte che di quella deidifensori in essa indicati; inoltre, tra gli allegati al controricorso, venivadepositata la prima pagina dello stesso anch’essa priva di sottoscrizionesia della parte che dei legali;-) questa Corte disponeva la trattazione del ricorso in camera diconsiglio, inizialmente fissata al 5 dicembre 2025, poi rinviata alla nuovadata del 29 aprile 2026;-) in data 28 ottobre 2025 veniva depositata nel fascicolo telematicola comparsa di costituzione dei difensori nominati da [OSCURATO:SOCIETA]., nellasua qualità di nuova procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]., con allegatala procura speciale, rilasciata dalla società Fire agli [OSCURATO:PERSONA], questa volta validamente sottoscritta;-) nella propria memoria illustrativa del 24 novembre 2025 ilricorrente eccepiva l’inammissibilità del controricorso per difetto divalida procura alle liti;-) la trattazione del ricorso in camera di consiglio venivasuccessivamente rinviata alla data del 29 aprile 2026 e nella propriamemoria illustrativa del 15 aprile 2026 il ricorrente ha ribaditol’eccezione di difetto di procura speciale del controricorso.Numero registro generale 20759/2023Numero sezionale 1575/2026Numero di raccolta generale 21363/2026Data pubblicazione 23/06/20261.2.

Orbene, l’eccezione è fondata e va accolta.1.3.

Effettivamente la procura speciale a margine del controricorso èdel tutto priva di sottoscrizione, sia della parte controricorrente che deidifensori.Anche la procura speciale depositata come allegato al controricorsoconsiste nella prima pagina dello stesso, anch’essa priva disottoscrizione sia della parte che dei difensori.Né può assumere rilievo la procura speciale alle liti conferitasuccessivamente ai difensori dalla [OSCURATO:SOCIETA]., a mente del principio percui “Non è consentito nel giudizio di legittimità l'intervento volontario delterzo, mancando una espressa previsione normativa, indispensabilenella disciplina di una fase processuale autonoma, e riferendosi l'art.105 cod. proc. civ. esclusivamente al giudizio di cognizione di primogrado, senza che, peraltro, possa configurarsi una questione dilegittimità costituzionale della norma disciplinantel'intervento volontario, come sopra interpretata, con riferimento all'art.24 della Costituzione, giacché la legittimità della norma limitativa di talemezzo di tutela giurisdizionale discende dalla particolare naturastrutturale e funzionale del giudizio dinanzi alla Corte di cassazione.

Nérisulta possibile la conversione in ricorso incidentale dell'atto,inammissibile, con il quale il terzo pretenda di intervenire nel giudizio dilegittimità, attesa la necessaria coincidenza fra legittimazione, attiva epassiva, all'impugnazione ed assunzione della qualità di partenel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata” (v.

Cass., n.10813/2011; Cass., n. 6774/2011).Né, infine, induce a diverse conclusioni quanto dedotto dalla societàcontroricorrente nella propria memoria illustrativa del 17 aprile 2026,secondo cui: “Sul punto ci si limita a rilevare che la procura, sottoscrittadigitalmente da [OSCURATO:PERSONA], procuratrice di Cerved, a sua voltaprocuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]., risulta regolarmente depositataNumero registro generale 20759/2023Numero sezionale 1575/2026Numero di raccolta generale 21363/2026Data pubblicazione 23/06/2026contestualmente al controricorso in data 24 novembre 2023, ove èagevolmente consultabile (e che viene allegata anche al presente attosolo per immediatezza sul all.

A).

Il file è denominato“Aragorn_controricorso_PAG.1-SIGNED-SIGNED-SIGNED”.L’eccezione, infatti, non investe il profilo dell’avvenuto deposito dellaprocura contestualmente al controricorso, bensì quello, decisivo, dellasua mancanza di sottoscrizione da parte della parte conferente e deidifensori.Va aggiunto che anche la procura speciale dalla controricorrenteallegata sub A) alla memoria illustrativa per comodità di consultazione,si presenta priva delle sottoscrizioni della parte e dei difensori.1.4.

Con il primo motivo il ricorrente denunzia “Violazione e falsaapplicazione delle norme di diritto ex art. 360, 1^ comma n.3 c.p.c., inrelazione all’art.139 c.p.c. (corretta notifica del decreto ingiuntivo)”.Censura l’impugnata sentenza là dove risulta affermato che: “lanotificazione dell’atto qualora non venga effettuata a mani proprie deldestinatario, può essere effettuata ai sensi dell’art.139 cpc, nel comunedi residenza dello stesso consegnando l’atto ad una “persona difamiglia”, ad un “addetto”, al “portiere dello stabile o ad un “vicino diche accetti di riceverlo” nel luogo, indifferentemente, in cui ildestinatario ha l’abitazione l’ufficio o in cui esercita la l’industria o ilcommercio”, e deduce che la corte territoriale è incorsa in errore, làdove ha ritenuto che il luogo in cui è avvenuta la notifica (via Paisiello29 in Roma) coincidesse con uno dei luoghi indicati dall’art.139 c.p.c.(abitazione, ufficio, industria o commercio), mentre così non era, nonavendo il Mazzieri in via Paisiello 29 né la residenza, né la dimora, né ildomicilio, né l’ufficio professionale, né alcun centro di interessi, ma solola precedente residenza anagrafica e solo fino al 28 febbraio 2017, dataa partire dalla quale si era trasferito aliunde.1.5.

Il motivo è infondato.Numero registro generale 20759/2023Numero sezionale 1575/2026Numero di raccolta generale 21363/2026Data pubblicazione 23/06/20261.6.

La corte di merito si è attenuta al consolidato orientamento diquesta Corte secondo cui l’art. 139 c.p.c., nel prevedere che lanotificazione sia eseguita nel luogo di residenza del destinatario e nelprecisare che questi va ricercato nella casa di abitazione ovvero nelluogo in cui ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio, nonstabilisce un ordine tassativo tra tali luoghi, essendo sufficiente che laconsegna avvenga in uno di essi, purché situato nel comune di residenzadel destinatario (Cass., n. 15755/2004; Cass., n. 25489/2017).Muovendo da tale corretta premessa la corte territoriale ha ritenutoidoneo, ai fini della notificazione, l’indirizzo di Roma via Paisiello 29,valorizzando una pluralità di circostanze, emerse dalle risultanzeistruttorie acquisite in giudizio.Anzitutto, nel contratto di fideiussione del 4 dicembre 2006, oggettodi causa, Mazzieri aveva indicato proprio quell’indirizzo quale recapitoper le notifiche; inoltre, l’art. 12 del contratto prevedeva che ognidichiarazione, comunicazione o notifica della banca al fideiussoreavrebbe prodotto pieno effetto all’indirizzo indicato all’atto dellacostituzione del rapporto, salvo successiva comunicazione scritta divariazione, che mai il Mazzieri aveva ritenuto di inoltrare alla banca,nonostante il cambiamento di residenza.

In particolare, poi, dalla visuracamerale estratta il 2 dicembre 2021 risultava che egli continuava adichiarare via Paisiello 29 come proprio domicilio, quale socio dinumerose società, alcune delle quali ancora attive nel maggio 2019,epoca della notificazione del decreto ingiuntivo.

Inoltre, il portiere dellostabile di via Paisiello 29 aveva accettato la ricezione dell’atto destinatoa [OSCURATO:PERSONA], ritenendosi evidentemente autorizzato a riceverlo.Infine, la corte territoriale ha anche attribuito rilievo alla circostanza cheuna precedente raccomandata del [OSCURATO:PERSONA], inviata il 9maggio 2017 allo stesso Mazzieri, quale fideiussore di [OSCURATO:SOCIETA], per ilpagamento della somma oggetto di causa, fosse stata ricevuta il 12Numero registro generale 20759/2023Numero sezionale 1575/2026Numero di raccolta generale 21363/2026Data pubblicazione 23/06/2026maggio 2017 proprio presso il medesimo indirizzo di via Paisiello 29 dapersona presente nello stabile e ritenutasi autorizzata alla ricezione.In conclusione, quindi, là dove ha ritenuto valida ed efficace lanotificazione del decreto ingiuntivo in Roma via Paisiello 29, conconseguente inammissibilità della opposizione tardiva proposta da [OSCURATO:PERSONA]Mazzieri, la corte di merito ha svolto una motivazione congrua e scevrada vizi logico-giuridici, che resiste al sindacato di legittimità.2.

Con il secondo motivo il ricorrente denunzia “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 644 c.p.c. per avere l’impugnata sentenza esclusoche il decreto ingiuntivo fosse divenuto inefficace ex art. 644 c.p.c. peresser stato notificato in un luogo (Roma, via Paisiello n. 29) diversodalla residenza anagrafica (sita in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 8)”.Lamenta che sull’errato presupposto della validità della notifica lacorte di merito ha dichiarato inammissibile l’opposizione tardiva exart.650 c.p.c., con conseguente passaggio in giudicato del decretoingiuntivo opposto, mentre, al contrario avrebbe dovuto rilevare che ildecreto ingiuntivo era divenuto inefficace, per difetto di notifica neltermine dei sessanta giorni previsti dal codice.2.1.

Il motivo è infondato.2.2.

In parte, per le medesime ragioni svolte in sede di scrutinio delprimo motivo, in parte perché là dove ha escluso che il decretoingiuntivo opposto fosse divenuto inefficace ex art. 644 c.p.c., la corteterritoriale ha deciso la questione di diritto relativa all’esistenza dellanotifica del decreto ingiuntivo in maniera conforme alla giurisprudenza diquesta Corte né l’esame del motivo offre elementi per mutarnel’orientamento, secondo cui “Non può essere dichiarata ex art. 188 disp.la notifica si sia regolarmente perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.p.c.,ma sia stata effettuata in luogo diverso dalla residenza che ildestinatario aveva al momento della notificazione, costituendo taleNumero registro generale 20759/2023Numero sezionale 1575/2026Numero di raccolta generale 21363/2026Data pubblicazione 23/06/2026ipotesi un caso di nullità e non di inesistenza della notifica che ricorre,oltre che nel caso di totale mancanza dell'atto, nelle sole ipotesi in cuisia posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenzialiidonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione,ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nellacategoria delle nullità” (v.

Cass. n. 23903/2018).L’inefficacia del decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 644 c.p.c.,invocata dal ricorrente, è configurabile soltanto nell’ipotesi di inesistenzadella notificazione, evenienza che non ricorre nella specie, come la cortedi merito ha motivatamente accertato.3.

Con il terzo motivo il ricorrente denunzia “Violazione e falsaapplicazione delle norme di diritto ex art.360, 1^ comma n.3 c.p.c. inrelazione ai principi affermati nella sentenza della Corte di CassazioneS.U. n.9479 del 06.4.23 [nullità della fideiussione per abusività delleclausole]”.Lamenta che la corte di merito è incorsa in errore là dove ha ritenutodel tutto inconferente nella fattispecie in esame, il richiamo ai principiaffermati nella sentenza Cass., Sez.

Un., n. 9479/23, sul rilievo che iprimi due principi (il primo, per cui se il decreto ingiuntivo non opposto,relativo a un contratto tra consumatore e professionista, non motivasull’assenza di clausole abusive, il giudice dell’esecuzione deveverificarle d’ufficio e avvertire il consumatore della facoltà di proporreopposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. entro quaranta giorni,limitatamente all’accertamento dell’abusività delle clausole incidenti sulcredito ingiunto; il secondo, per cui ove tale questione venga fattavalere dal debitore in sede esecutiva, l’opposizione all’esecuzioneproposta ai sensi dell’art. 615, primo comma, c.p.c. deve essereriqualificata come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimessa algiudice competente; se, invece, l’abusività sia dedotta con opposizioneex art. 615, secondo comma, c.p.c., il giudice dell’esecuzione deveNumero registro generale 20759/2023Numero sezionale 1575/2026Numero di raccolta generale 21363/2026Data pubblicazione 23/06/2026assegnare al debitore il termine di quaranta giorni per proporrel’opposizione tardiva) sono, in quanto tali, solo applicabili al giudizio diesecuzione e ai giudizi di opposizione all’esecuzione, dunque non allacontroversia in esame.Quanto al terzo principio ( per cui qualora un decreto ingiuntivo nonopposto, avente ad oggetto un contratto concluso tra un consumatore eun professionista, non abbia esplicitamente motivato in ordine alcarattere non abusivo delle clausole inserite nel contratto oggettodell’ingiunzione e, quindi, il consumatore non sia stato avvertito dellafacoltà di far valere l’eventuale abusività delle stesse solo entro undeterminato termine, l’ingiunto-consumatore è legittimato a proporrel’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al fine di far accertare l’abusivitàin questione, anche se ha avuto rituale conoscenza del decretoingiuntivo ) la corte di merito si sarebbe sempre erroneamentepronunciata, in particolare là dove ha rilevato che “l’appellante non haneppure allegato (e men che meno provato), non solo nel giudizio diprimo grado ma neppure nel presente giudizio d’appello (e neppure nellacomparsa conclusionale), la sua qualità di consumatore (qualità chedagli elementi acquisiti nel giudizio non pare, invero, sussistente) esoprattutto quali fossero le clausole presenti nel contratto difideiussione, oggetto della controversia, di cui intendeva far accertarel’abusività ai sensi del D.Lvo 206/2005, unica circostanza chelegittimerebbe la sua opposizione tardiva”.4.

Con il quarto motivo il ricorrente denunzia “Violazione e falsaapplicazione delle norme di diritto ex art.360, 1^ comma n.4 c.p.c., inrelazione all’art.112 c.p.c. [omessa pronuncia sulla prescrizionedecennale]”.Lamenta che la corte d’appello, premesso il rigetto dei primi duemotivi di gravame, ha omesso di pronunciarsi rispetto al terzo motivo equindi di esaminare l’eccezione di decadenza per intervenutaNumero registro generale 20759/2023Numero sezionale 1575/2026Numero di raccolta generale 21363/2026Data pubblicazione 23/06/2026prescrizione decennale della fideiussione, contenuta, tra le altre,nell’atto di appello.4.1.

Il terzo e il quarto motivo, che possono essere congiuntamenteesaminati in quanto connessi, sono inammissibili.4.2.

Risulta nell’impugnata sentenza affermato che “Percompletezza, si evidenzia come sia del tutto inconferente nellafattispecie in esame il richiamo, fatto dall’appellante con la comparsaconclusionale ai principi affermati da Cass.

SU 9479 del 6.4.2023”.Trattasi di motivazione dalla corte di merito resa ad abundantiam,dopo aver rilevato, in rito, l’inammissibilità della opposizione tardiva exart. 650 c.p.c., confermando sul punto la sentenza di primo grado.A tale stregua, là dove svolge censure avverso tale motivazione(come pure a quella, ulteriore, ove la corte territoriale afferma “Il rigettodei primi due motivi d’appello esclude che la Corte debba esaminare ilterzo motivo d’appello”) il ricorrente incorre in manifesta violazione delconsolidato principio di diritto, secondo cui “Ove il giudice si sia spogliatodella potestas iudicandi statuendo l'inammissibilità dell'atto introduttivodel giudizio, le eventuali ulteriori considerazioni sul merito dellacontroversia costituiscono mere argomentazioni ipotetiche e virtuali, lequali non possono formare oggetto di impugnazione proprio perl'assenza di valenza decisoria, potendosi l'impugnazione stessaappuntare esclusivamente sulla statuizione in rito relativaall'ammissibilità della domanda” (v.

Cass., n. 32092/2024; Cass., n.10240/2025).5.

All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto delricorso.Attesa l’inammissibilità del controricorso non è peraltro a farsi luogoa pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Numero registro generale 20759/2023Numero sezionale 1575/2026Numero di raccolta generale 21363/2026Data pubblicazione 23/06/2026Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione il 29 aprile 2026.Il PresidenteLUIGI [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
itamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato exlege all’indirizzo Pec in atti.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] 2018 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege all’indirizzoPec in atti.-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 2343/2023depositata il 18/07/2023.Numero registro generale 20759/2023Numero sezionale 1575/2026Numero di raccolta generale 21363/2026Data pubblicazione 23/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria del credito vantato daCredito [OSCURATO:SOCIETA]., chiedeva ed otteneva dal Tribunale Milanodecreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità difideiussore della debitrice principale [OSCURATO:SOCIETA]., per il pagamento dellasomma di euro 3.774.95614, quale saldo del contratto di apertura dicredito ipotecario in conto corrente, intercorso tra [OSCURATO:PERSONA].p.a. (poi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione tardiva, ai sensi dell’art. 650c.p.c., allegando di non avere avuto tempestiva conoscenza del decretoingiuntivo per irregolarità della notificazione dello stesso.L’opposta, ritualmente costituitasi in giudizio, chiedeva il rigettodell’opposizione.2. Con sentenza n. 3769/2022 il Tribunale di Milano, pronunciando aisensi dell’art. 281-sexies c.p.c., dichiarava inammissibile l’opposizione,confermando il decreto ingiuntivo opposto.3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cuiresisteva la [OSCURATO:SOCIETA]4. Con sentenza n. n. 2343/2023 la Corte d’Appello di Milanorigettava il gravame.5. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso percassazione, affidato a quattro motivi.Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]6. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. prima al 5 dicembre 2025, poi rinviatad’ufficio al 29 aprile 2026.Il ricorrente e la società controricorrente hanno depositato rispettivememorie illustrative.Numero registro generale 20759/2023Numero sezionale 1575/2026Numero di raccolta generale 21363/2026Data pubblicazione 23/06/2026MOTIVI DELLA DECISIONE1. Va pregiudizialmente esaminata l’eccezione di inammissibilità delcontroricorso in quanto privo di procura speciale alle liti, sollevata dalricorrente in memoria.1.1. Al riguardo, a seguito dell’esame diretto degli atti processuali,vale precisare che:-) nel presente giudizio di cassazione si costituiva con controricorsola [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in qualità di procuratore specialedella resistente [OSCURATO:PERSONA] 2028 s.r.l.;-) il controricorso recava a margine una procura alle liti intestataCerved [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e rilasciata agli Avv.ti Meroni e Marra,tuttavia mancante sia della sottoscrizione della parte che di quella deidifensori in essa indicati; inoltre, tra gli allegati al controricorso, venivadepositata la prima pagina dello stesso anch’essa priva di sottoscrizionesia della parte che dei legali;-) questa Corte disponeva la trattazione del ricorso in camera diconsiglio, inizialmente fissata al 5 dicembre 2025, poi rinviata alla nuovadata del 29 aprile 2026;-) in data 28 ottobre 2025 veniva depositata nel fascicolo telematicola comparsa di costituzione dei difensori nominati da [OSCURATO:SOCIETA]., nellasua qualità di nuova procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]., con allegatala procura speciale, rilasciata dalla società Fire agli [OSCURATO:PERSONA], questa volta validamente sottoscritta;-) nella propria memoria illustrativa del 24 novembre 2025 ilricorrente eccepiva l’inammissibilità del controricorso per difetto divalida procura alle liti;-) la trattazione del ricorso in camera di consiglio venivasuccessivamente rinviata alla data del 29 aprile 2026 e nella propriamemoria illustrativa del 15 aprile 2026 il ricorrente ha ribaditol’eccezione di difetto di procura speciale del controricorso.Numero registro generale 20759/2023Numero sezionale 1575/2026Numero di raccolta generale 21363/2026Data pubblicazione 23/06/20261.2. Orbene, l’eccezione è fondata e va accolta.1.3. Effettivamente la procura speciale a margine del controricorso èdel tutto priva di sottoscrizione, sia della parte controricorrente che deidifensori.Anche la procura speciale depositata come allegato al controricorsoconsiste nella prima pagina dello stesso, anch’essa priva disottoscrizione sia della parte che dei difensori.Né può assumere rilievo la procura speciale alle liti conferitasuccessivamente ai difensori dalla [OSCURATO:SOCIETA]., a mente del principio percui “Non è consentito nel giudizio di legittimità l'intervento volontario delterzo, mancando una espressa previsione normativa, indispensabilenella disciplina di una fase processuale autonoma, e riferendosi l'art.105 cod. proc. civ. esclusivamente al giudizio di cognizione di primogrado, senza che, peraltro, possa configurarsi una questione dilegittimità costituzionale della norma disciplinantel'intervento volontario, come sopra interpretata, con riferimento all'art.24 della Costituzione, giacché la legittimità della norma limitativa di talemezzo di tutela giurisdizionale discende dalla particolare naturastrutturale e funzionale del giudizio dinanzi alla Corte di cassazione. Nérisulta possibile la conversione in ricorso incidentale dell'atto,inammissibile, con il quale il terzo pretenda di intervenire nel giudizio dilegittimità, attesa la necessaria coincidenza fra legittimazione, attiva epassiva, all'impugnazione ed assunzione della qualità di partenel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata” (v. Cass., n.10813/2011; Cass., n. 6774/2011).Né, infine, induce a diverse conclusioni quanto dedotto dalla societàcontroricorrente nella propria memoria illustrativa del 17 aprile 2026,secondo cui: “Sul punto ci si limita a rilevare che la procura, sottoscrittadigitalmente da [OSCURATO:PERSONA], procuratrice di Cerved, a sua voltaprocuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]., risulta regolarmente depositataNumero registro generale 20759/2023Numero sezionale 1575/2026Numero di raccolta generale 21363/2026Data pubblicazione 23/06/2026contestualmente al controricorso in data 24 novembre 2023, ove èagevolmente consultabile (e che viene allegata anche al presente attosolo per immediatezza sul all. A). Il file è denominato“Aragorn_controricorso_PAG.1-SIGNED-SIGNED-SIGNED”.L’eccezione, infatti, non investe il profilo dell’avvenuto deposito dellaprocura contestualmente al controricorso, bensì quello, decisivo, dellasua mancanza di sottoscrizione da parte della parte conferente e deidifensori.Va aggiunto che anche la procura speciale dalla controricorrenteallegata sub A) alla memoria illustrativa per comodità di consultazione,si presenta priva delle sottoscrizioni della parte e dei difensori.1.4. Con il primo motivo il ricorrente denunzia “Violazione e falsaapplicazione delle norme di diritto ex art. 360, 1^ comma n.3 c.p.c., inrelazione all’art.139 c.p.c. (corretta notifica del decreto ingiuntivo)”.Censura l’impugnata sentenza là dove risulta affermato che: “lanotificazione dell’atto qualora non venga effettuata a mani proprie deldestinatario, può essere effettuata ai sensi dell’art.139 cpc, nel comunedi residenza dello stesso consegnando l’atto ad una “persona difamiglia”, ad un “addetto”, al “portiere dello stabile o ad un “vicino diche accetti di riceverlo” nel luogo, indifferentemente, in cui ildestinatario ha l’abitazione l’ufficio o in cui esercita la l’industria o ilcommercio”, e deduce che la corte territoriale è incorsa in errore, làdove ha ritenuto che il luogo in cui è avvenuta la notifica (via Paisiello29 in Roma) coincidesse con uno dei luoghi indicati dall’art.139 c.p.c.(abitazione, ufficio, industria o commercio), mentre così non era, nonavendo il Mazzieri in via Paisiello 29 né la residenza, né la dimora, né ildomicilio, né l’ufficio professionale, né alcun centro di interessi, ma solola precedente residenza anagrafica e solo fino al 28 febbraio 2017, dataa partire dalla quale si era trasferito aliunde.1.5. Il motivo è infondato.Numero registro generale 20759/2023Numero sezionale 1575/2026Numero di raccolta generale 21363/2026Data pubblicazione 23/06/20261.6. La corte di merito si è attenuta al consolidato orientamento diquesta Corte secondo cui l’art. 139 c.p.c., nel prevedere che lanotificazione sia eseguita nel luogo di residenza del destinatario e nelprecisare che questi va ricercato nella casa di abitazione ovvero nelluogo in cui ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio, nonstabilisce un ordine tassativo tra tali luoghi, essendo sufficiente che laconsegna avvenga in uno di essi, purché situato nel comune di residenzadel destinatario (Cass., n. 15755/2004; Cass., n. 25489/2017).Muovendo da tale corretta premessa la corte territoriale ha ritenutoidoneo, ai fini della notificazione, l’indirizzo di Roma via Paisiello 29,valorizzando una pluralità di circostanze, emerse dalle risultanzeistruttorie acquisite in giudizio.Anzitutto, nel contratto di fideiussione del 4 dicembre 2006, oggettodi causa, Mazzieri aveva indicato proprio quell’indirizzo quale recapitoper le notifiche; inoltre, l’art. 12 del contratto prevedeva che ognidichiarazione, comunicazione o notifica della banca al fideiussoreavrebbe prodotto pieno effetto all’indirizzo indicato all’atto dellacostituzione del rapporto, salvo successiva comunicazione scritta divariazione, che mai il Mazzieri aveva ritenuto di inoltrare alla banca,nonostante il cambiamento di residenza. In particolare, poi, dalla visuracamerale estratta il 2 dicembre 2021 risultava che egli continuava adichiarare via Paisiello 29 come proprio domicilio, quale socio dinumerose società, alcune delle quali ancora attive nel maggio 2019,epoca della notificazione del decreto ingiuntivo. Inoltre, il portiere dellostabile di via Paisiello 29 aveva accettato la ricezione dell’atto destinatoa [OSCURATO:PERSONA], ritenendosi evidentemente autorizzato a riceverlo.Infine, la corte territoriale ha anche attribuito rilievo alla circostanza cheuna precedente raccomandata del [OSCURATO:PERSONA], inviata il 9maggio 2017 allo stesso Mazzieri, quale fideiussore di [OSCURATO:SOCIETA], per ilpagamento della somma oggetto di causa, fosse stata ricevuta il 12Numero registro generale 20759/2023Numero sezionale 1575/2026Numero di raccolta generale 21363/2026Data pubblicazione 23/06/2026maggio 2017 proprio presso il medesimo indirizzo di via Paisiello 29 dapersona presente nello stabile e ritenutasi autorizzata alla ricezione.In conclusione, quindi, là dove ha ritenuto valida ed efficace lanotificazione del decreto ingiuntivo in Roma via Paisiello 29, conconseguente inammissibilità della opposizione tardiva proposta da [OSCURATO:PERSONA]Mazzieri, la corte di merito ha svolto una motivazione congrua e scevrada vizi logico-giuridici, che resiste al sindacato di legittimità.2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 644 c.p.c. per avere l’impugnata sentenza esclusoche il decreto ingiuntivo fosse divenuto inefficace ex art. 644 c.p.c. peresser stato notificato in un luogo (Roma, via Paisiello n. 29) diversodalla residenza anagrafica (sita in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 8)”.Lamenta che sull’errato presupposto della validità della notifica lacorte di merito ha dichiarato inammissibile l’opposizione tardiva exart.650 c.p.c., con conseguente passaggio in giudicato del decretoingiuntivo opposto, mentre, al contrario avrebbe dovuto rilevare che ildecreto ingiuntivo era divenuto inefficace, per difetto di notifica neltermine dei sessanta giorni previsti dal codice.2.1. Il motivo è infondato.2.2. In parte, per le medesime ragioni svolte in sede di scrutinio delprimo motivo, in parte perché là dove ha escluso che il decretoingiuntivo opposto fosse divenuto inefficace ex art. 644 c.p.c., la corteterritoriale ha deciso la questione di diritto relativa all’esistenza dellanotifica del decreto ingiuntivo in maniera conforme alla giurisprudenza diquesta Corte né l’esame del motivo offre elementi per mutarnel’orientamento, secondo cui “Non può essere dichiarata ex art. 188 disp.la notifica si sia regolarmente perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.p.c.,ma sia stata effettuata in luogo diverso dalla residenza che ildestinatario aveva al momento della notificazione, costituendo taleNumero registro generale 20759/2023Numero sezionale 1575/2026Numero di raccolta generale 21363/2026Data pubblicazione 23/06/2026ipotesi un caso di nullità e non di inesistenza della notifica che ricorre,oltre che nel caso di totale mancanza dell'atto, nelle sole ipotesi in cuisia posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenzialiidonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione,ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nellacategoria delle nullità” (v. Cass. n. 23903/2018).L’inefficacia del decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 644 c.p.c.,invocata dal ricorrente, è configurabile soltanto nell’ipotesi di inesistenzadella notificazione, evenienza che non ricorre nella specie, come la cortedi merito ha motivatamente accertato.3. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia “Violazione e falsaapplicazione delle norme di diritto ex art.360, 1^ comma n.3 c.p.c. inrelazione ai principi affermati nella sentenza della Corte di CassazioneS.U. n.9479 del 06.4.23 [nullità della fideiussione per abusività delleclausole]”.Lamenta che la corte di merito è incorsa in errore là dove ha ritenutodel tutto inconferente nella fattispecie in esame, il richiamo ai principiaffermati nella sentenza Cass., Sez. Un., n. 9479/23, sul rilievo che iprimi due principi (il primo, per cui se il decreto ingiuntivo non opposto,relativo a un contratto tra consumatore e professionista, non motivasull’assenza di clausole abusive, il giudice dell’esecuzione deveverificarle d’ufficio e avvertire il consumatore della facoltà di proporreopposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. entro quaranta giorni,limitatamente all’accertamento dell’abusività delle clausole incidenti sulcredito ingiunto; il secondo, per cui ove tale questione venga fattavalere dal debitore in sede esecutiva, l’opposizione all’esecuzioneproposta ai sensi dell’art. 615, primo comma, c.p.c. deve essereriqualificata come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimessa algiudice competente; se, invece, l’abusività sia dedotta con opposizioneex art. 615, secondo comma, c.p.c., il giudice dell’esecuzione deveNumero registro generale 20759/2023Numero sezionale 1575/2026Numero di raccolta generale 21363/2026Data pubblicazione 23/06/2026assegnare al debitore il termine di quaranta giorni per proporrel’opposizione tardiva) sono, in quanto tali, solo applicabili al giudizio diesecuzione e ai giudizi di opposizione all’esecuzione, dunque non allacontroversia in esame.Quanto al terzo principio ( per cui qualora un decreto ingiuntivo nonopposto, avente ad oggetto un contratto concluso tra un consumatore eun professionista, non abbia esplicitamente motivato in ordine alcarattere non abusivo delle clausole inserite nel contratto oggettodell’ingiunzione e, quindi, il consumatore non sia stato avvertito dellafacoltà di far valere l’eventuale abusività delle stesse solo entro undeterminato termine, l’ingiunto-consumatore è legittimato a proporrel’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al fine di far accertare l’abusivitàin questione, anche se ha avuto rituale conoscenza del decretoingiuntivo ) la corte di merito si sarebbe sempre erroneamentepronunciata, in particolare là dove ha rilevato che “l’appellante non haneppure allegato (e men che meno provato), non solo nel giudizio diprimo grado ma neppure nel presente giudizio d’appello (e neppure nellacomparsa conclusionale), la sua qualità di consumatore (qualità chedagli elementi acquisiti nel giudizio non pare, invero, sussistente) esoprattutto quali fossero le clausole presenti nel contratto difideiussione, oggetto della controversia, di cui intendeva far accertarel’abusività ai sensi del D.Lvo 206/2005, unica circostanza chelegittimerebbe la sua opposizione tardiva”.4. Con il quarto motivo il ricorrente denunzia “Violazione e falsaapplicazione delle norme di diritto ex art.360, 1^ comma n.4 c.p.c., inrelazione all’art.112 c.p.c. [omessa pronuncia sulla prescrizionedecennale]”.Lamenta che la corte d’appello, premesso il rigetto dei primi duemotivi di gravame, ha omesso di pronunciarsi rispetto al terzo motivo equindi di esaminare l’eccezione di decadenza per intervenutaNumero registro generale 20759/2023Numero sezionale 1575/2026Numero di raccolta generale 21363/2026Data pubblicazione 23/06/2026prescrizione decennale della fideiussione, contenuta, tra le altre,nell’atto di appello.4.1. Il terzo e il quarto motivo, che possono essere congiuntamenteesaminati in quanto connessi, sono inammissibili.4.2. Risulta nell’impugnata sentenza affermato che “Percompletezza, si evidenzia come sia del tutto inconferente nellafattispecie in esame il richiamo, fatto dall’appellante con la comparsaconclusionale ai principi affermati da Cass. SU 9479 del 6.4.2023”.Trattasi di motivazione dalla corte di merito resa ad abundantiam,dopo aver rilevato, in rito, l’inammissibilità della opposizione tardiva exart. 650 c.p.c., confermando sul punto la sentenza di primo grado.A tale stregua, là dove svolge censure avverso tale motivazione(come pure a quella, ulteriore, ove la corte territoriale afferma “Il rigettodei primi due motivi d’appello esclude che la Corte debba esaminare ilterzo motivo d’appello”) il ricorrente incorre in manifesta violazione delconsolidato principio di diritto, secondo cui “Ove il giudice si sia spogliatodella potestas iudicandi statuendo l'inammissibilità dell'atto introduttivodel giudizio, le eventuali ulteriori considerazioni sul merito dellacontroversia costituiscono mere argomentazioni ipotetiche e virtuali, lequali non possono formare oggetto di impugnazione proprio perl'assenza di valenza decisoria, potendosi l'impugnazione stessaappuntare esclusivamente sulla statuizione in rito relativaall'ammissibilità della domanda” (v. Cass., n. 32092/2024; Cass., n.10240/2025).5. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto delricorso.Attesa l’inammissibilità del controricorso non è peraltro a farsi luogoa pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Numero registro generale 20759/2023Numero sezionale 1575/2026Numero di raccolta generale 21363/2026Data pubblicazione 23/06/2026Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione il 29 aprile 2026.Il PresidenteLUIGI [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21363/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris