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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:160
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0489 SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione) 5 marzo 2026 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 31, paragrafo 3, terzo comma, lettera b) – Procedure ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Possibilità di prorogare il termine per la decisione di sei mesi in caso di un gran numero di domande di protezione internazionale presentate contemporaneamente – Decisioni di proroga successive – Condizioni e limiti – Articolo 4, paragrafo 1 – Obbligo per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di provvedere affinché l’autorità accertante disponga di mezzi appropriati per assolvere ai suoi compiti» Nella causa C‑489/24 [Safita] ( i ), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Raad van State (Consiglio di Stato, [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 10 luglio 2024, pervenuta in cancelleria l’11 luglio 2024, nel procedimento Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid contro X, LA CORTE (Decima Sezione), composta da J. Passer (relatore), presidente di sezione, E. Regan e D. Gratsias, giudici, avvocato generale: L. Medina cancelliere: A. Lamote, amministratrice vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 luglio 2025, considerate le osservazioni presentate: – per X, da V.M.

Oliana, advocate, e S. Rafi, experte; – per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], da M.K.

Bulterman e A. Hanje, in qualità di agenti; – per il governo ungherese, da Zs.

Biró-Tóth e M.Z.

Fehér, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da A. Azema, A. Baeckelmans, F. Blanc e M. Debieuvre, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 31, paragrafo 3, terzo comma, lettera b), della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale ( GU 2013, L 180, pag. 60 ), in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra lo Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid ([OSCURATO:PERSONA] di Stato alla Giustizia e alla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) e X, cittadino siriano, in merito all’omessa adozione di una decisione da parte di detta autorità, entro il termine legale di sei mesi, su una domanda dell’interessato di ottenere un permesso di soggiorno temporaneo a titolo di asilo.

Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 I considerando 3 e 18 della direttiva 2013/32 enunciano quanto segue: «(3) Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha convenuto di lavorare all’istituzione di un regime europeo comune in materia di asilo basato sull’applicazione, in ogni sua componente, della [Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il] 28 luglio 1951 [ Recueil des traités des Nations unies , vol. 189, pag. 150, n. 2545 (1954)], modificata dal protocollo di [OSCURATO:PERSONA] del 31 gennaio 1967 (“convenzione di Ginevra”), affermando in questo modo il principio di “non-refoulement” (non respingimento) e garantendo che nessuno sia nuovamente esposto alla persecuzione. (…) (18) È nell’interesse sia degli [OSCURATO:PERSONA] membri sia dei richiedenti protezione internazionale che sia presa una decisione quanto prima possibile in merito alle domande di protezione internazionale, fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo». 4 L’articolo 4 di tale direttiva, intitolato «Autorità responsabili», al paragrafo 1 dispone quanto segue: «Per tutti i procedimenti gli [OSCURATO:PERSONA] membri designano un’autorità che sarà competente per l’esame adeguato delle domande a norma della presente direttiva. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché tale autorità disponga di mezzi appropriati, in particolare di personale competente in numero sufficiente, per assolvere ai suoi compiti ai sensi della presente direttiva». 5 L’articolo 31 della medesima direttiva, intitolato «Procedura di esame», prevede quanto segue: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri esaminano le domande di protezione internazionale con procedura di esame conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II.

2. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché la procedura di esame sia espletata quanto prima possibile, fatto salvo un esame adeguato e completo.

3. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché la procedura di esame sia espletata entro sei mesi dalla presentazione della domanda.

Qualora una domanda sia oggetto della procedura stabilita nel regolamento (UE) n. 604/2013 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide ( GU 2013, L 180, pag. 31 )], il termine di sei mesi inizia a decorrere dal momento in cui si è determinato lo Stato membro competente per l’esame ai sensi di detto regolamento, il richiedente si trova nel territorio di detto Stato ed è stato preso in carico dall’autorità competente. [OSCURATO:PERSONA] membri possono prorogare il termine di sei mesi di cui al presente paragrafo per un periodo massimo di ulteriori nove mesi, se: (…) b) un gran numero di cittadini di paesi terzi o apolidi chiede contemporaneamente protezione internazionale, rendendo molto difficile all’atto pratico concludere la procedura entro il termine di sei mesi; (…) In casi eccezionali debitamente motivati gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono superare di tre mesi al massimo il termine stabilito nel presente paragrafo laddove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda di protezione internazionale. (…)

5. In ogni caso gli [OSCURATO:PERSONA] membri concludono la procedura di esame entro un termine massimo di 21 mesi dalla presentazione della domanda.

6. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché, nell’impossibilità di prendere una decisione entro sei mesi, il richiedente interessato: a) sia informato del ritardo; e b) sia informato, su sua richiesta dei motivi del ritardo e del termine entro cui è prevista la decisione in merito alla sua domanda. (…)».

Diritto dei [OSCURATO:PERSONA] sugli stranieri del 2000 6 L’articolo 42 della Wet tot algehele herziening van de Vreemdelingenwet (Vreemdelingenwet 2000) [legge recante revisione generale della legge in materia di stranieri (legge sugli stranieri del 2000)], del 23 novembre 2000 (Stb. 2000, n. 495), così dispone: «1.

La decisione sulla domanda di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui all’articolo 28 o del permesso di soggiorno a tempo indeterminato di cui all’articolo 33 è adottata entro sei mesi dal ricevimento della domanda. (…)

4. Il termine di cui al paragrafo 1 può essere prorogato per un periodo massimo di ulteriori nove mesi, se: (…) b. un gran numero di cittadini stranieri presenta contemporaneamente una domanda rendendo molto difficile all’atto pratico concludere la procedura entro il termine di sei mesi; (…) (…)».

La WBV 2022/22 7 Il 21 settembre 2022 il [OSCURATO:PERSONA] di Stato alla Giustizia e alla [OSCURATO:PERSONA] ha adottato il Besluit houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000 (decreto di modifica della circolare in materia di stranieri del 2000; in prosieguo: il «WBV 2022/22»), entrato in vigore il 27 settembre 2022. 8 Il WBV 2022/22 ha modificato la Vreemdelingencirculaire 2000 (circolare sugli stranieri del 2000), in modo tale, segnatamente, da prorogare il termine per l’esame delle domande di asilo previsto dalla legge sugli stranieri del 2000.

Tale circolare recitava ormai come segue: «(…) 2.13 [OSCURATO:PERSONA] per la decisione L’[Immigratie- en Naturalisatiedienst (Servizio dell’immigrazione e delle naturalizzazioni, [OSCURATO:PERSONA]); in prosieguo: l’“IND”)] decide sulla domanda entro i sei mesi successivi alla presentazione della domanda di rilascio o di proroga di un permesso di soggiorno temporaneo a titolo di asilo.

Tale termine può essere prorogato sulla base dell’articolo 42 della [legge sugli stranieri del 2000].

A decorrere dall’entrata in vigore del WBV 2022/22, l’IND si avvale della facoltà, prevista all’articolo 42, paragrafo 4, lettera b), della [legge sugli stranieri del 2000], di prorogare il termine di nove mesi in materia di asilo.

Ciò significa che l’IND proroga di nove mesi il termine legale per la decisione di tutte le domande di rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo a titolo di asilo, se il termine legale per la decisione su una domanda non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della WBV 2022/22.

Tale proroga del termine per la decisione si applica alle domande presentate fino al 1 o gennaio 2023. (…)».

Il WBV 2023/3 9 [OSCURATO:PERSONA] di Stato alla Giustizia e alla [OSCURATO:PERSONA] ha adottato, il 26 gennaio 2023, il Besluit houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000 (decreto recante modifica della circolare sugli stranieri del 2000; in prosieguo: il «WBV 2023/3»), che ha nuovamente modificato la circolare sugli stranieri del 2000 nel modo seguente: «(…) 2.13 Adozione della decisione L’IND adotta una decisione sulla domanda entro sei mesi dalla presentazione della domanda di rilascio o di proroga di un permesso di soggiorno temporaneo a titolo di asilo.

Tale termine può essere prorogato conformemente all’articolo 42 della [legge sugli stranieri del 2000]. (…) In seguito alla pubblicazione del WBV 2023/3, la proroga di nove mesi del termine di decisione si applica anche alle domande di asilo presentate tra il 1 o gennaio 2023 e il 1 o gennaio 2024. (…)».

Il WBV 2023/26 10 [OSCURATO:PERSONA] di Stato alla Giustizia e alla [OSCURATO:PERSONA] ha adottato, il 27 dicembre 2023, il Besluit houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000 (decreto recante modifica della circolare sugli stranieri del 2000; in prosieguo: il «WBV 2023/26»), che ha nuovamente modificato la circolare sugli stranieri del 2000 nel modo seguente: «(…) 2.13 Adozione della decisione L’[IND] adotta una decisione sulla domanda entro sei mesi dalla presentazione della domanda di rilascio o di proroga di un permesso di soggiorno temporaneo a titolo di asilo.

Tale termine può essere prorogato conformemente all’articolo 42 della [legge sugli stranieri del 2000]. (…) In seguito alla pubblicazione del WBV 2023/26, la proroga di nove mesi del termine di decisione si applica anche alle domande di asilo presentate tra il 1 o gennaio 2024 e il 1 o gennaio 2025. (…)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 11 X ha presentato una domanda di protezione internazionale nei [OSCURATO:PERSONA] il 17 febbraio 2023. 12 Il 23 agosto 2023 X ha inviato una messa in mora al [OSCURATO:PERSONA] di Stato alla Giustizia e alla [OSCURATO:PERSONA] a causa della mancata adozione di una decisione entro il termine di sei mesi, di cui all’articolo 42, paragrafo 1, della legge sugli stranieri del 2000. 13 Poiché il [OSCURATO:PERSONA] di Stato alla Giustizia e alla [OSCURATO:PERSONA] non ha risposto a tale messa in mora nel corso delle due settimane successive al suo invio, X ha presentato un ricorso dinanzi al rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia, [OSCURATO:PERSONA]). 14 Con sentenza del 12 dicembre 2023 tale giudice ha dichiarato irricevibile detto ricorso, nella parte in cui riguardava la mancata adozione di una decisione in tempo utile, ritenendo che il termine per la decisione di sei mesi applicabile a tale domanda fosse stato regolarmente prorogato di nove mesi a seguito dell’adozione del WBV 2023/3.

Tuttavia detto giudice ha dichiarato che la durata di tale proroga era limitata a nove mesi dopo l’entrata in vigore del WBV 2022/22.

Da ciò risulterebbe che il WBV 2023/3 e la proroga del termine da esso previsto non sarebbero applicabili alle domande di asilo presentate dopo il 26 giugno 2023. 15 [OSCURATO:PERSONA] di Stato alla Giustizia e alla [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato tale sentenza dinanzi al Raad van State (Consiglio di Stato, [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio.

X ha proposto appello incidentale contro detta sentenza. 16 Dinanzi al giudice del rinvio il [OSCURATO:PERSONA] di Stato alla Giustizia e alla [OSCURATO:PERSONA] afferma che il rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia) ha erroneamente considerato, in primo luogo, che il WBV 2023/3 fosse contrario all’articolo 31, paragrafo 3, terzo comma, lettera b), della direttiva 2013/32 per quanto riguarda le domande di asilo presentate dopo il 26 giugno 2023, ossia nove mesi dopo l’entrata in vigore del WBV 2022/22 e, in secondo luogo, che le proroghe successive dovessero essere limitate nel tempo, tenuto conto dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2013/32. [OSCURATO:PERSONA] di Stato alla Giustizia e alla [OSCURATO:PERSONA] ritiene di potersi avvalere della facoltà di prorogare di nove mesi il termine per la decisione, anche se lo ha già fatto in precedenza, a condizione che l’afflusso di richiedenti asilo sia tale da rendere tale proroga del termine necessaria per il trattamento adeguato ed esaustivo delle domande di asilo.

Egli adduce un aumento del numero di domande di asilo nel corso del 2023 rispetto al 2022 e afferma di trovarsi ancora di fronte a ritardi nel trattamento delle domande di asilo, nonostante le misure adottate per ridurre i tempi di trattamento di tali domande e aumentare il numero di decisioni adottate. 17 A sostegno del suo appello incidentale X sostiene che il rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia, [OSCURATO:PERSONA]) ha erroneamente dichiarato che l’articolo 31, paragrafo 3, terzo comma, lettera b), della direttiva 2013/32 poteva essere applicato alla situazione che il [OSCURATO:PERSONA] di Stato alla Giustizia e alla [OSCURATO:PERSONA] sostiene di dover affrontare.

Infatti, un aumento progressivo del numero di domande di asilo non rientrerebbe nell’ambito di applicazione di tale disposizione.

Di conseguenza, la proroga del termine per la decisione sulla base tanto del WBV 2022/22 quanto del WBV 2023/3 sarebbe illegittima. 18 Il giudice del rinvio ritiene che, sebbene la domanda di pronuncia pregiudiziale di cui ha precedentemente investito la Corte, che ha dato luogo alla sentenza dell’8 maggio 2025, Zimir ( C‑662/23 , EU:C:2025:326 ), riguardasse l’interpretazione delle stesse disposizioni del diritto dell’Unione, sia necessario sottoporre alla Corte ulteriori questioni al fine di sapere se il [OSCURATO:PERSONA] di Stato alla Giustizia e alla [OSCURATO:PERSONA] sia autorizzato a prorogare nuovamente, mediante il WBV 2023/3, il termine per l’adozione della decisione sulle domande di asilo. 19 Più in particolare, il giudice del rinvio chiede se, e in caso affermativo a quali condizioni, uno Stato membro possa avvalersi, a più riprese e in modo consecutivo, della facoltà, prevista all’articolo 31, paragrafo 3, terzo comma, lettera b), della direttiva 2013/32, di prorogare il termine per la decisione per trattare le domande di asilo, tenuto conto in particolare del suo obbligo, previsto all’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva, di provvedere affinché l’autorità incaricata di esaminare le domande di asilo disponga di mezzi appropriati, in particolare di personale competente in numero sufficiente, per assolvere ai suoi compiti.

Esso rileva, a tale riguardo, che le circostanze che hanno portato alla proroga del termine per la decisione sulla base del WBV 2022/22 e del WBV 2023/3 non cambieranno verosimilmente nel prossimo futuro e precisa che il [OSCURATO:PERSONA] di Stato alla Giustizia e alla [OSCURATO:PERSONA] ha nel frattempo adottato una terza decisione di proroga adottando il WBV 2023/26. 20 In tali circostanze, il Raad van State (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 31, paragrafo 3, terzo comma, lettera b), della direttiva [2013/32] si presti a un’applicazione in tempi successivi ad opera dell’autorità accertante. 2) In caso di risposta in senso affermativo alla prima questione: a) A quali condizioni l’autorità accertante possa dare applicazione in tempi successivi all’articolo 31, paragrafo 3, terzo comma, lettera b), della direttiva [2013/32], e se la durata totale del periodo per cui l’autorità accertante può applicare detta disposizione in tempi successivi venga così limitata. b) In che misura il giudice, nel rispondere alla questione se l’autorità accertante potesse prorogare il termine per la decisione in tempi successivi e consecutivamente a una precedente decisione di proroga, possa o debba tenere conto dell’aumento del numero di domande di asilo, anche rispetto al periodo anteriore alla precedente decisione di proroga, e di eventuali sforzi dell’autorità accertante per far fronte alla carenza di organico onde poter garantire – alla luce dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva [2013/32] – un esame adeguato e completo delle domande di asilo».

Sulle questioni pregiudiziali 21 Con le sue due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 31, paragrafo 3, terzo comma, lettera b), della direttiva 2013/32, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva, debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro può, e, in caso affermativo, a quali condizioni, decidere, più volte e in modo consecutivo, di prorogare di una durata massima di nove mesi il termine applicabile alla procedura di esame delle domande di protezione internazionale di cui è investito. 22 L’articolo 31, paragrafo 3, terzo comma, lettera b), della direttiva 2013/32 prevede che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possano prorogare di nove mesi al massimo il termine per l’esame delle domande di protezione internazionale se un gran numero di cittadini di paesi terzi o apolidi chiede contemporaneamente protezione internazionale, rendendo molto difficile all’atto pratico, concludere la procedura entro il termine di sei mesi previsto all’articolo 31, paragrafo 3, primo comma, di tale direttiva. 23 In effetti, la facoltà per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di prorogare il termine per l’esame delle domande di protezione internazionale di sei mesi, ai sensi di tale disposizione, è subordinata al soddisfacimento di tre condizioni strettamente connesse tra loro e cumulative, vale a dire, in primo luogo, che tali domande siano presentate «contemporaneamente», in secondo luogo, che tali domande siano presentate da «un gran numero» di cittadini di paesi terzi o di apolidi e, in terzo luogo, che ciò avvenga «rendendo molto difficile all’atto pratico concludere la procedura entro il termine di sei mesi».

Tali condizioni, interdipendenti, devono essere interpretate congiuntamente (sentenza dell’8 maggio 2025, Zimir, C‑662/23 , EU:C:2025:326 , punto 33 ). 24 La Corte ha ripetutamente dichiarato che, conformemente all’articolo 31, paragrafo 3, terzo comma, lettera b), della direttiva 2013/32, il termine di sei mesi per l’esame delle domande di protezione internazionale, previsto dall’articolo 31, paragrafo 3, primo comma, di tale direttiva, può essere prorogato per un periodo di nove mesi da uno Stato membro qualora si verifichi un aumento significativo, in un breve lasso di tempo, del numero delle suddette domande rispetto alla tendenza abituale e prevedibile in tale Stato membro, il che esclude la situazione caratterizzata da un aumento progressivo del numero di dette domande su un lungo periodo (v., in tal senso, sentenza del 8 maggio 2025, Zimir ( C‑662/23 , EU:C:2025:326 , punto 49 ). 25 Per quanto riguarda la questione se e a quali condizioni l’articolo 31, paragrafo 3, terzo comma, lettera b), della direttiva 2013/32 consenta a uno Stato membro di decidere più volte e in modo consecutivo di prorogare il termine per la procedura d’esame occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v. sentenze del 17 novembre 1983, Merck, 292/82 , EU:C:1983:335 , punto 12 , e dell’11 dicembre 2025, GKV-Spitzenverband, C‑743/23 , EU:C:2025:954 , punto 41 ). 26 A tale proposito occorre constatare che la formulazione dell’articolo 31, paragrafo 3, terzo comma, lettera b), della direttiva 2013/32 non consente, in quanto tale, di determinare se uno Stato membro possa decidere, più volte e in modo consecutivo, di prorogare il termine applicabile alla procedura di esame, purché siano soddisfatte le tre condizioni elencate al punto 23 della presente sentenza. 27 Per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce tale disposizione si deve rilevare che, ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 2013/32, gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché la procedura di esame sia espletata quanto prima possibile, fatto salvo un esame adeguato e completo.

Inoltre risulta dall’articolo 31, paragrafo 3, primo comma, di tale direttiva, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché la procedura di esame sia espletata entro sei mesi dalla presentazione della domanda.

Peraltro l’articolo 31, paragrafo 3, quarto comma, della direttiva in parola precisa che, in casi eccezionali debitamente motivati, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono superare di tre mesi al massimo il termine stabilito nel paragrafo in questione laddove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda di protezione internazionale.

In ogni caso dall’articolo 31, paragrafo 5, della medesima direttiva, deriva che gli [OSCURATO:PERSONA] membri concludono la procedura di esame entro un termine massimo di ventuno mesi dalla presentazione della domanda. 28 Occorre altresì tener conto dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2013/32, secondo cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché l’autorità da essi designata per effettuare un esame adeguato delle domande di protezione internazionale disponga di mezzi appropriati, in particolare di personale competente in numero sufficiente, per assolvere ai suoi compiti ai sensi di tale direttiva (v., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2025, Zimir, C‑662/23 , EU:C:2025:326 , punto 40 ). 29 Per quanto riguarda l’obiettivo perseguito dalla direttiva 2013/32, dai considerando 3 e 18 risulta che essa mira a istituire un regime europeo comune in materia di asilo, nell’ambito del quale dovrebbe essere presa una decisione quanto prima possibile in merito alle domande di protezione internazionale all’esito di un esame adeguato e completo di tali domande, fatta salva la possibilità di prorogare, conformemente all’articolo 31, paragrafo 3, terzo comma, di tale direttiva, il termine di sei mesi previsto all’articolo 31, paragrafo 3, primo comma, della stessa, per rispondere a situazioni particolari che giustifichino un periodo di esame più lungo al fine di poter garantire un siffatto esame adeguato e completo (v., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2025, Zimir, C‑622/23 , EU:C:2025:326 , punti 43 e 44 ). 30 Risulta quindi tanto dal contesto in cui si inserisce l’articolo 31, paragrafo 3, terzo comma, lettera b), della direttiva 2013/32 quanto dall’obiettivo perseguito da tale direttiva che nulla consente di escludere a priori che uno Stato membro possa decidere, più volte e in modo consecutivo, di prorogare il termine della procedura di esame delle domande di protezione internazionale di cui è investito, purché siano soddisfatte le tre condizioni elencate al punto 23 della presente sentenza e la procedura di esame di una domanda di protezione internazionale particolare si concluda entro un termine massimo di ventuno mesi a decorrere dalla presentazione della domanda. 31 Tuttavia, come ricordato al punto 24 della presente sentenza, un’interpretazione dell’articolo 31, paragrafo 3, terzo comma, lettera b), della direttiva 2013/32 che consenta a uno Stato membro di prorogare detto termine in caso di aumento progressivo del numero di tali domande per un periodo prolungato comprometterebbe l’obiettivo perseguito dalla direttiva di cui trattasi. 32 Inoltre, se il numero di domande di protezione internazionale rimane costantemente elevato per un lungo periodo, spetta allo Stato membro interessato assegnare all’autorità accertante mezzi appropriati e sufficienti per consentirle di trattare le domande di protezione internazionale nel rispetto della direttiva 2013/32, conformemente all’obbligo di cui all’articolo 4, paragrafo 1, di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2025, Zimir, C‑662/23 , EU:C:2025:326 , punto 55 ). 33 Pertanto, anche se uno Stato membro può decidere più volte e in modo consecutivo di prorogare il termine applicabile alla procedura di esame delle domande di protezione internazionale di cui è investito, la durata cumulativa di tali proroghe successive non può, tuttavia, superare il tempo necessario a tale Stato membro per conformarsi all’obbligo di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2013/32 e assegnare mezzi maggiori a disposizione dell’autorità accertante, in modo che quest’ultima sia nuovamente in grado di trattare le domande di protezione internazionale entro il termine di sei mesi previsto all’articolo 31, paragrafo 3, primo comma, di tale direttiva.

Tale tempo necessario deve quindi essere valutato alla luce del tempo richiesto per assumere e formare personale competente a trattare, in modo adeguato ed esaustivo, le domande di protezione internazionale ricevute (v., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2025, Zimir, C‑662/23 , EU:C:2025:326 , punto 48 ). 34 Pertanto, dopo aver prorogato una prima volta il termine applicabile alla procedura di esame sulla base dell’articolo 31, paragrafo 3, terzo comma, lettera b), della direttiva 2013/32, lo Stato membro interessato potrà avvalersi di questa stessa facoltà per prorogare nuovamente tale termine, al fine, in particolare, di prendere in considerazione l’aumento, anche non significativo, del numero di domande di asilo rispetto al periodo coperto dalla decisione di proroga precedente, solo qualora riesca a dimostrare, motivando debitamente la sua decisione al riguardo con elementi concreti, che, nonostante gli sforzi compiuti per far fronte all’afflusso simultaneo di domande di protezione internazionale, esso non ha disposto di un tempo sufficiente per assegnare all’autorità accertante mezzi appropriati e sufficienti, in particolare mediante l’assunzione e la formazione di personale competente, per consentirle di trattare le domande di protezione internazionale in modo adeguato ed esaustivo entro il termine di sei mesi previsto all’articolo 31, paragrafo 3, primo comma, di tale direttiva. 35 Peraltro, conformemente all’articolo 31, paragrafo 6, della direttiva 2013/32, i richiedenti protezione internazionale interessati devono, da un lato, essere informati dall’autorità accertante del fatto che lo Stato membro competente ha deciso di prorogare i termini della procedura di esame della loro domanda e, dall’altro, ricevere, su loro richiesta, tutte le informazioni relative ai motivi di tale proroga e al termine entro il quale è prevista la decisione in merito alla loro domanda. 36 Viste le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 31, paragrafo 3, terzo comma, lettera b), della direttiva 2013/32, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva, dev’essere interpretato nel senso che uno Stato membro può decidere più volte e in modo consecutivo di prorogare il termine applicabile alla procedura di esame delle domande di protezione internazionale di cui è investito, purché tale Stato membro sia in grado di dimostrare, da un lato, che, nonostante gli sforzi compiuti per far fronte all’afflusso simultaneo di domande di protezione internazionale, esso non ha disposto di un tempo sufficiente per adempiere al suo obbligo di assegnare all’autorità accertante mezzi appropriati e sufficienti per consentirle di trattare tali domande in modo adeguato ed esaustivo e, dall’altro, che la durata cumulativa delle proroghe successive non supera né il tempo che gli è necessario per rispettare tale obbligo né il termine massimo di ventuno mesi dalla presentazione di una specifica domanda di protezione internazionale.

Sulle spese 37 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara: L’articolo 31, paragrafo 3, terzo comma, lettera b), della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva, dev’essere interpretato nel senso che: uno Stato membro può decidere più volte e in modo consecutivo di prorogare il termine applicabile alla procedura di esame delle domande di protezione internazionale di cui è investito, purché tale Stato membro sia in grado di dimostrare, da un lato, che, nonostante gli sforzi compiuti per far fronte all’afflusso simultaneo di domande di protezione internazionale, esso non ha disposto di un tempo sufficiente per adempiere al suo obbligo di assegnare all’autorità accertante mezzi appropriati e sufficienti per consentirle di trattare tali domande in modo adeguato ed esaustivo e, dall’altro, che la durata cumulativa delle proroghe successive non supera né il tempo che gli è necessario per rispettare tale obbligo né il termine massimo di ventuno mesi dalla presentazione di una specifica domanda di protezione internazionale.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0489 SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione) 5 marzo 2026 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 31, paragrafo 3, terzo comma, lettera b) – Procedure ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Possibilità di prorogare il termine per la decisione di sei mesi in caso di un gran numero di domande di protezione internazionale presentate contemporaneamente – Decisioni di proroga successive – Condizioni e limiti – Articolo 4, paragrafo 1 – Obbligo per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di provvedere affinché l’autorità accertante disponga di mezzi appropriati per assolvere ai suoi compiti» Nella causa C‑489/24 [Safita] ( i ), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Raad van State (Consiglio di Stato, [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 10 luglio 2024, pervenuta in cancelleria l’11 luglio 2024, nel procedimento Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid contro X, LA CORTE (Decima Sezione), composta da J. Passer (relatore), presidente di sezione, E. Regan e D. Gratsias, giudici, avvocato generale: L. Medina cancelliere: A. Lamote, amministratrice vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 luglio 2025, considerate le osservazioni presentate: – per X, da V.M. Oliana, advocate, e S. Rafi, experte; – per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], da M.K. Bulterman e A. Hanje, in qualità di agenti; – per il governo ungherese, da Zs. Biró-Tóth e M.Z. Fehér, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da A. Azema, A. Baeckelmans, F. Blanc e M. Debieuvre, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 31, paragrafo 3, terzo comma, lettera b), della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale ( GU 2013, L 180, pag. 60 ), in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra lo Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid ([OSCURATO:PERSONA] di Stato alla Giustizia e alla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) e X, cittadino siriano, in merito all’omessa adozione di una decisione da parte di detta autorità, entro il termine legale di sei mesi, su una domanda dell’interessato di ottenere un permesso di soggiorno temporaneo a titolo di asilo. Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 I considerando 3 e 18 della direttiva 2013/32 enunciano quanto segue: «(3) Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha convenuto di lavorare all’istituzione di un regime europeo comune in materia di asilo basato sull’applicazione, in ogni sua componente, della [Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il] 28 luglio 1951 [ Recueil des traités des Nations unies , vol. 189, pag. 150, n. 2545 (1954)], modificata dal protocollo di [OSCURATO:PERSONA] del 31 gennaio 1967 (“convenzione di Ginevra”), affermando in questo modo il principio di “non-refoulement” (non respingimento) e garantendo che nessuno sia nuovamente esposto alla persecuzione. (…) (18) È nell’interesse sia degli [OSCURATO:PERSONA] membri sia dei richiedenti protezione internazionale che sia presa una decisione quanto prima possibile in merito alle domande di protezione internazionale, fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo». 4 L’articolo 4 di tale direttiva, intitolato «Autorità responsabili», al paragrafo 1 dispone quanto segue: «Per tutti i procedimenti gli [OSCURATO:PERSONA] membri designano un’autorità che sarà competente per l’esame adeguato delle domande a norma della presente direttiva. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché tale autorità disponga di mezzi appropriati, in particolare di personale competente in numero sufficiente, per assolvere ai suoi compiti ai sensi della presente direttiva». 5 L’articolo 31 della medesima direttiva, intitolato «Procedura di esame», prevede quanto segue: «1.   [OSCURATO:PERSONA] membri esaminano le domande di protezione internazionale con procedura di esame conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II. 2.   [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché la procedura di esame sia espletata quanto prima possibile, fatto salvo un esame adeguato e completo. 3.   [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché la procedura di esame sia espletata entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Qualora una domanda sia oggetto della procedura stabilita nel regolamento (UE) n. 604/2013 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide ( GU 2013, L 180, pag. 31 )], il termine di sei mesi inizia a decorrere dal momento in cui si è determinato lo Stato membro competente per l’esame ai sensi di detto regolamento, il richiedente si trova nel territorio di detto Stato ed è stato preso in carico dall’autorità competente. [OSCURATO:PERSONA] membri possono prorogare il termine di sei mesi di cui al presente paragrafo per un periodo massimo di ulteriori nove mesi, se: (…) b) un gran numero di cittadini di paesi terzi o apolidi chiede contemporaneamente protezione internazionale, rendendo molto difficile all’atto pratico concludere la procedura entro il termine di sei mesi; (…) In casi eccezionali debitamente motivati gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono superare di tre mesi al massimo il termine stabilito nel presente paragrafo laddove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda di protezione internazionale. (…) 5.   In ogni caso gli [OSCURATO:PERSONA] membri concludono la procedura di esame entro un termine massimo di 21 mesi dalla presentazione della domanda. 6.   [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché, nell’impossibilità di prendere una decisione entro sei mesi, il richiedente interessato: a) sia informato del ritardo; e b) sia informato, su sua richiesta dei motivi del ritardo e del termine entro cui è prevista la decisione in merito alla sua domanda. (…)». Diritto dei [OSCURATO:PERSONA] sugli stranieri del 2000 6 L’articolo 42 della Wet tot algehele herziening van de Vreemdelingenwet (Vreemdelingenwet 2000) [legge recante revisione generale della legge in materia di stranieri (legge sugli stranieri del 2000)], del 23 novembre 2000 (Stb. 2000, n. 495), così dispone: «1.   La decisione sulla domanda di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui all’articolo 28 o del permesso di soggiorno a tempo indeterminato di cui all’articolo 33 è adottata entro sei mesi dal ricevimento della domanda. (…) 4.   Il termine di cui al paragrafo 1 può essere prorogato per un periodo massimo di ulteriori nove mesi, se: (…) b. un gran numero di cittadini stranieri presenta contemporaneamente una domanda rendendo molto difficile all’atto pratico concludere la procedura entro il termine di sei mesi; (…) (…)». La WBV 2022/22 7 Il 21 settembre 2022 il [OSCURATO:PERSONA] di Stato alla Giustizia e alla [OSCURATO:PERSONA] ha adottato il Besluit houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000 (decreto di modifica della circolare in materia di stranieri del 2000; in prosieguo: il «WBV 2022/22»), entrato in vigore il 27 settembre 2022. 8 Il WBV 2022/22 ha modificato la Vreemdelingencirculaire 2000 (circolare sugli stranieri del 2000), in modo tale, segnatamente, da prorogare il termine per l’esame delle domande di asilo previsto dalla legge sugli stranieri del 2000. Tale circolare recitava ormai come segue: «(…) 2.13 [OSCURATO:PERSONA] per la decisione L’[Immigratie- en Naturalisatiedienst (Servizio dell’immigrazione e delle naturalizzazioni, [OSCURATO:PERSONA]); in prosieguo: l’“IND”)] decide sulla domanda entro i sei mesi successivi alla presentazione della domanda di rilascio o di proroga di un permesso di soggiorno temporaneo a titolo di asilo. Tale termine può essere prorogato sulla base dell’articolo 42 della [legge sugli stranieri del 2000]. A decorrere dall’entrata in vigore del WBV 2022/22, l’IND si avvale della facoltà, prevista all’articolo 42, paragrafo 4, lettera b), della [legge sugli stranieri del 2000], di prorogare il termine di nove mesi in materia di asilo. Ciò significa che l’IND proroga di nove mesi il termine legale per la decisione di tutte le domande di rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo a titolo di asilo, se il termine legale per la decisione su una domanda non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della WBV 2022/22. Tale proroga del termine per la decisione si applica alle domande presentate fino al 1 o gennaio 2023. (…)». Il WBV 2023/3 9 [OSCURATO:PERSONA] di Stato alla Giustizia e alla [OSCURATO:PERSONA] ha adottato, il 26 gennaio 2023, il Besluit houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000 (decreto recante modifica della circolare sugli stranieri del 2000; in prosieguo: il «WBV 2023/3»), che ha nuovamente modificato la circolare sugli stranieri del 2000 nel modo seguente: «(…) 2.13 Adozione della decisione L’IND adotta una decisione sulla domanda entro sei mesi dalla presentazione della domanda di rilascio o di proroga di un permesso di soggiorno temporaneo a titolo di asilo. Tale termine può essere prorogato conformemente all’articolo 42 della [legge sugli stranieri del 2000]. (…) In seguito alla pubblicazione del WBV 2023/3, la proroga di nove mesi del termine di decisione si applica anche alle domande di asilo presentate tra il 1 o gennaio 2023 e il 1 o gennaio 2024. (…)». Il WBV 2023/26 10 [OSCURATO:PERSONA] di Stato alla Giustizia e alla [OSCURATO:PERSONA] ha adottato, il 27 dicembre 2023, il Besluit houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000 (decreto recante modifica della circolare sugli stranieri del 2000; in prosieguo: il «WBV 2023/26»), che ha nuovamente modificato la circolare sugli stranieri del 2000 nel modo seguente: «(…) 2.13 Adozione della decisione L’[IND] adotta una decisione sulla domanda entro sei mesi dalla presentazione della domanda di rilascio o di proroga di un permesso di soggiorno temporaneo a titolo di asilo. Tale termine può essere prorogato conformemente all’articolo 42 della [legge sugli stranieri del 2000]. (…) In seguito alla pubblicazione del WBV 2023/26, la proroga di nove mesi del termine di decisione si applica anche alle domande di asilo presentate tra il 1 o gennaio 2024 e il 1 o gennaio 2025. (…)». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 11 X ha presentato una domanda di protezione internazionale nei [OSCURATO:PERSONA] il 17 febbraio 2023. 12 Il 23 agosto 2023 X ha inviato una messa in mora al [OSCURATO:PERSONA] di Stato alla Giustizia e alla [OSCURATO:PERSONA] a causa della mancata adozione di una decisione entro il termine di sei mesi, di cui all’articolo 42, paragrafo 1, della legge sugli stranieri del 2000. 13 Poiché il [OSCURATO:PERSONA] di Stato alla Giustizia e alla [OSCURATO:PERSONA] non ha risposto a tale messa in mora nel corso delle due settimane successive al suo invio, X ha presentato un ricorso dinanzi al rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia, [OSCURATO:PERSONA]). 14 Con sentenza del 12 dicembre 2023 tale giudice ha dichiarato irricevibile detto ricorso, nella parte in cui riguardava la mancata adozione di una decisione in tempo utile, ritenendo che il termine per la decisione di sei mesi applicabile a tale domanda fosse stato regolarmente prorogato di nove mesi a seguito dell’adozione del WBV 2023/3. Tuttavia detto giudice ha dichiarato che la durata di tale proroga era limitata a nove mesi dopo l’entrata in vigore del WBV 2022/22. Da ciò risulterebbe che il WBV 2023/3 e la proroga del termine da esso previsto non sarebbero applicabili alle domande di asilo presentate dopo il 26 giugno 2023. 15 [OSCURATO:PERSONA] di Stato alla Giustizia e alla [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato tale sentenza dinanzi al Raad van State (Consiglio di Stato, [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio. X ha proposto appello incidentale contro detta sentenza. 16 Dinanzi al giudice del rinvio il [OSCURATO:PERSONA] di Stato alla Giustizia e alla [OSCURATO:PERSONA] afferma che il rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia) ha erroneamente considerato, in primo luogo, che il WBV 2023/3 fosse contrario all’articolo 31, paragrafo 3, terzo comma, lettera b), della direttiva 2013/32 per quanto riguarda le domande di asilo presentate dopo il 26 giugno 2023, ossia nove mesi dopo l’entrata in vigore del WBV 2022/22 e, in secondo luogo, che le proroghe successive dovessero essere limitate nel tempo, tenuto conto dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2013/32. [OSCURATO:PERSONA] di Stato alla Giustizia e alla [OSCURATO:PERSONA] ritiene di potersi avvalere della facoltà di prorogare di nove mesi il termine per la decisione, anche se lo ha già fatto in precedenza, a condizione che l’afflusso di richiedenti asilo sia tale da rendere tale proroga del termine necessaria per il trattamento adeguato ed esaustivo delle domande di asilo. Egli adduce un aumento del numero di domande di asilo nel corso del 2023 rispetto al 2022 e afferma di trovarsi ancora di fronte a ritardi nel trattamento delle domande di asilo, nonostante le misure adottate per ridurre i tempi di trattamento di tali domande e aumentare il numero di decisioni adottate. 17 A sostegno del suo appello incidentale X sostiene che il rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia, [OSCURATO:PERSONA]) ha erroneamente dichiarato che l’articolo 31, paragrafo 3, terzo comma, lettera b), della direttiva 2013/32 poteva essere applicato alla situazione che il [OSCURATO:PERSONA] di Stato alla Giustizia e alla [OSCURATO:PERSONA] sostiene di dover affrontare. Infatti, un aumento progressivo del numero di domande di asilo non rientrerebbe nell’ambito di applicazione di tale disposizione. Di conseguenza, la proroga del termine per la decisione sulla base tanto del WBV 2022/22 quanto del WBV 2023/3 sarebbe illegittima. 18 Il giudice del rinvio ritiene che, sebbene la domanda di pronuncia pregiudiziale di cui ha precedentemente investito la Corte, che ha dato luogo alla sentenza dell’8 maggio 2025, Zimir ( C‑662/23 , EU:C:2025:326 ), riguardasse l’interpretazione delle stesse disposizioni del diritto dell’Unione, sia necessario sottoporre alla Corte ulteriori questioni al fine di sapere se il [OSCURATO:PERSONA] di Stato alla Giustizia e alla [OSCURATO:PERSONA] sia autorizzato a prorogare nuovamente, mediante il WBV 2023/3, il termine per l’adozione della decisione sulle domande di asilo. 19 Più in particolare, il giudice del rinvio chiede se, e in caso affermativo a quali condizioni, uno Stato membro possa avvalersi, a più riprese e in modo consecutivo, della facoltà, prevista all’articolo 31, paragrafo 3, terzo comma, lettera b), della direttiva 2013/32, di prorogare il termine per la decisione per trattare le domande di asilo, tenuto conto in particolare del suo obbligo, previsto all’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva, di provvedere affinché l’autorità incaricata di esaminare le domande di asilo disponga di mezzi appropriati, in particolare di personale competente in numero sufficiente, per assolvere ai suoi compiti. Esso rileva, a tale riguardo, che le circostanze che hanno portato alla proroga del termine per la decisione sulla base del WBV 2022/22 e del WBV 2023/3 non cambieranno verosimilmente nel prossimo futuro e precisa che il [OSCURATO:PERSONA] di Stato alla Giustizia e alla [OSCURATO:PERSONA] ha nel frattempo adottato una terza decisione di proroga adottando il WBV 2023/26. 20 In tali circostanze, il Raad van State (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 31, paragrafo 3, terzo comma, lettera b), della direttiva [2013/32] si presti a un’applicazione in tempi successivi ad opera dell’autorità accertante. 2) In caso di risposta in senso affermativo alla prima questione: a) A quali condizioni l’autorità accertante possa dare applicazione in tempi successivi all’articolo 31, paragrafo 3, terzo comma, lettera b), della direttiva [2013/32], e se la durata totale del periodo per cui l’autorità accertante può applicare detta disposizione in tempi successivi venga così limitata. b) In che misura il giudice, nel rispondere alla questione se l’autorità accertante potesse prorogare il termine per la decisione in tempi successivi e consecutivamente a una precedente decisione di proroga, possa o debba tenere conto dell’aumento del numero di domande di asilo, anche rispetto al periodo anteriore alla precedente decisione di proroga, e di eventuali sforzi dell’autorità accertante per far fronte alla carenza di organico onde poter garantire – alla luce dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva [2013/32] – un esame adeguato e completo delle domande di asilo». Sulle questioni pregiudiziali 21 Con le sue due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 31, paragrafo 3, terzo comma, lettera b), della direttiva 2013/32, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva, debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro può, e, in caso affermativo, a quali condizioni, decidere, più volte e in modo consecutivo, di prorogare di una durata massima di nove mesi il termine applicabile alla procedura di esame delle domande di protezione internazionale di cui è investito. 22 L’articolo 31, paragrafo 3, terzo comma, lettera b), della direttiva 2013/32 prevede che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possano prorogare di nove mesi al massimo il termine per l’esame delle domande di protezione internazionale se un gran numero di cittadini di paesi terzi o apolidi chiede contemporaneamente protezione internazionale, rendendo molto difficile all’atto pratico, concludere la procedura entro il termine di sei mesi previsto all’articolo 31, paragrafo 3, primo comma, di tale direttiva. 23 In effetti, la facoltà per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di prorogare il termine per l’esame delle domande di protezione internazionale di sei mesi, ai sensi di tale disposizione, è subordinata al soddisfacimento di tre condizioni strettamente connesse tra loro e cumulative, vale a dire, in primo luogo, che tali domande siano presentate «contemporaneamente», in secondo luogo, che tali domande siano presentate da «un gran numero» di cittadini di paesi terzi o di apolidi e, in terzo luogo, che ciò avvenga «rendendo molto difficile all’atto pratico concludere la procedura entro il termine di sei mesi». Tali condizioni, interdipendenti, devono essere interpretate congiuntamente (sentenza dell’8 maggio 2025, Zimir, C‑662/23 , EU:C:2025:326 , punto 33 ). 24 La Corte ha ripetutamente dichiarato che, conformemente all’articolo 31, paragrafo 3, terzo comma, lettera b), della direttiva 2013/32, il termine di sei mesi per l’esame delle domande di protezione internazionale, previsto dall’articolo 31, paragrafo 3, primo comma, di tale direttiva, può essere prorogato per un periodo di nove mesi da uno Stato membro qualora si verifichi un aumento significativo, in un breve lasso di tempo, del numero delle suddette domande rispetto alla tendenza abituale e prevedibile in tale Stato membro, il che esclude la situazione caratterizzata da un aumento progressivo del numero di dette domande su un lungo periodo (v., in tal senso, sentenza del 8 maggio 2025, Zimir ( C‑662/23 , EU:C:2025:326 , punto 49 ). 25 Per quanto riguarda la questione se e a quali condizioni l’articolo 31, paragrafo 3, terzo comma, lettera b), della direttiva 2013/32 consenta a uno Stato membro di decidere più volte e in modo consecutivo di prorogare il termine per la procedura d’esame occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v. sentenze del 17 novembre 1983, Merck, 292/82 , EU:C:1983:335 , punto 12 , e dell’11 dicembre 2025, GKV-Spitzenverband, C‑743/23 , EU:C:2025:954 , punto 41 ). 26 A tale proposito occorre constatare che la formulazione dell’articolo 31, paragrafo 3, terzo comma, lettera b), della direttiva 2013/32 non consente, in quanto tale, di determinare se uno Stato membro possa decidere, più volte e in modo consecutivo, di prorogare il termine applicabile alla procedura di esame, purché siano soddisfatte le tre condizioni elencate al punto 23 della presente sentenza. 27 Per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce tale disposizione si deve rilevare che, ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 2013/32, gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché la procedura di esame sia espletata quanto prima possibile, fatto salvo un esame adeguato e completo. Inoltre risulta dall’articolo 31, paragrafo 3, primo comma, di tale direttiva, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché la procedura di esame sia espletata entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Peraltro l’articolo 31, paragrafo 3, quarto comma, della direttiva in parola precisa che, in casi eccezionali debitamente motivati, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono superare di tre mesi al massimo il termine stabilito nel paragrafo in questione laddove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda di protezione internazionale. In ogni caso dall’articolo 31, paragrafo 5, della medesima direttiva, deriva che gli [OSCURATO:PERSONA] membri concludono la procedura di esame entro un termine massimo di ventuno mesi dalla presentazione della domanda. 28 Occorre altresì tener conto dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2013/32, secondo cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché l’autorità da essi designata per effettuare un esame adeguato delle domande di protezione internazionale disponga di mezzi appropriati, in particolare di personale competente in numero sufficiente, per assolvere ai suoi compiti ai sensi di tale direttiva (v., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2025, Zimir, C‑662/23 , EU:C:2025:326 , punto 40 ). 29 Per quanto riguarda l’obiettivo perseguito dalla direttiva 2013/32, dai considerando 3 e 18 risulta che essa mira a istituire un regime europeo comune in materia di asilo, nell’ambito del quale dovrebbe essere presa una decisione quanto prima possibile in merito alle domande di protezione internazionale all’esito di un esame adeguato e completo di tali domande, fatta salva la possibilità di prorogare, conformemente all’articolo 31, paragrafo 3, terzo comma, di tale direttiva, il termine di sei mesi previsto all’articolo 31, paragrafo 3, primo comma, della stessa, per rispondere a situazioni particolari che giustifichino un periodo di esame più lungo al fine di poter garantire un siffatto esame adeguato e completo (v., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2025, Zimir, C‑622/23 , EU:C:2025:326 , punti 43 e 44 ). 30 Risulta quindi tanto dal contesto in cui si inserisce l’articolo 31, paragrafo 3, terzo comma, lettera b), della direttiva 2013/32 quanto dall’obiettivo perseguito da tale direttiva che nulla consente di escludere a priori che uno Stato membro possa decidere, più volte e in modo consecutivo, di prorogare il termine della procedura di esame delle domande di protezione internazionale di cui è investito, purché siano soddisfatte le tre condizioni elencate al punto 23 della presente sentenza e la procedura di esame di una domanda di protezione internazionale particolare si concluda entro un termine massimo di ventuno mesi a decorrere dalla presentazione della domanda. 31 Tuttavia, come ricordato al punto 24 della presente sentenza, un’interpretazione dell’articolo 31, paragrafo 3, terzo comma, lettera b), della direttiva 2013/32 che consenta a uno Stato membro di prorogare detto termine in caso di aumento progressivo del numero di tali domande per un periodo prolungato comprometterebbe l’obiettivo perseguito dalla direttiva di cui trattasi. 32 Inoltre, se il numero di domande di protezione internazionale rimane costantemente elevato per un lungo periodo, spetta allo Stato membro interessato assegnare all’autorità accertante mezzi appropriati e sufficienti per consentirle di trattare le domande di protezione internazionale nel rispetto della direttiva 2013/32, conformemente all’obbligo di cui all’articolo 4, paragrafo 1, di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2025, Zimir, C‑662/23 , EU:C:2025:326 , punto 55 ). 33 Pertanto, anche se uno Stato membro può decidere più volte e in modo consecutivo di prorogare il termine applicabile alla procedura di esame delle domande di protezione internazionale di cui è investito, la durata cumulativa di tali proroghe successive non può, tuttavia, superare il tempo necessario a tale Stato membro per conformarsi all’obbligo di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2013/32 e assegnare mezzi maggiori a disposizione dell’autorità accertante, in modo che quest’ultima sia nuovamente in grado di trattare le domande di protezione internazionale entro il termine di sei mesi previsto all’articolo 31, paragrafo 3, primo comma, di tale direttiva. Tale tempo necessario deve quindi essere valutato alla luce del tempo richiesto per assumere e formare personale competente a trattare, in modo adeguato ed esaustivo, le domande di protezione internazionale ricevute (v., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2025, Zimir, C‑662/23 , EU:C:2025:326 , punto 48 ). 34 Pertanto, dopo aver prorogato una prima volta il termine applicabile alla procedura di esame sulla base dell’articolo 31, paragrafo 3, terzo comma, lettera b), della direttiva 2013/32, lo Stato membro interessato potrà avvalersi di questa stessa facoltà per prorogare nuovamente tale termine, al fine, in particolare, di prendere in considerazione l’aumento, anche non significativo, del numero di domande di asilo rispetto al periodo coperto dalla decisione di proroga precedente, solo qualora riesca a dimostrare, motivando debitamente la sua decisione al riguardo con elementi concreti, che, nonostante gli sforzi compiuti per far fronte all’afflusso simultaneo di domande di protezione internazionale, esso non ha disposto di un tempo sufficiente per assegnare all’autorità accertante mezzi appropriati e sufficienti, in particolare mediante l’assunzione e la formazione di personale competente, per consentirle di trattare le domande di protezione internazionale in modo adeguato ed esaustivo entro il termine di sei mesi previsto all’articolo 31, paragrafo 3, primo comma, di tale direttiva. 35 Peraltro, conformemente all’articolo 31, paragrafo 6, della direttiva 2013/32, i richiedenti protezione internazionale interessati devono, da un lato, essere informati dall’autorità accertante del fatto che lo Stato membro competente ha deciso di prorogare i termini della procedura di esame della loro domanda e, dall’altro, ricevere, su loro richiesta, tutte le informazioni relative ai motivi di tale proroga e al termine entro il quale è prevista la decisione in merito alla loro domanda. 36 Viste le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 31, paragrafo 3, terzo comma, lettera b), della direttiva 2013/32, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva, dev’essere interpretato nel senso che uno Stato membro può decidere più volte e in modo consecutivo di prorogare il termine applicabile alla procedura di esame delle domande di protezione internazionale di cui è investito, purché tale Stato membro sia in grado di dimostrare, da un lato, che, nonostante gli sforzi compiuti per far fronte all’afflusso simultaneo di domande di protezione internazionale, esso non ha disposto di un tempo sufficiente per adempiere al suo obbligo di assegnare all’autorità accertante mezzi appropriati e sufficienti per consentirle di trattare tali domande in modo adeguato ed esaustivo e, dall’altro, che la durata cumulativa delle proroghe successive non supera né il tempo che gli è necessario per rispettare tale obbligo né il termine massimo di ventuno mesi dalla presentazione di una specifica domanda di protezione internazionale. Sulle spese 37 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara: L’articolo 31, paragrafo 3, terzo comma, lettera b), della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva, dev’essere interpretato nel senso che: uno Stato membro può decidere più volte e in modo consecutivo di prorogare il termine applicabile alla procedura di esame delle domande di protezione internazionale di cui è investito, purché tale Stato membro sia in grado di dimostrare, da un lato, che, nonostante gli sforzi compiuti per far fronte all’afflusso simultaneo di domande di protezione internazionale, esso non ha disposto di un tempo sufficiente per adempiere al suo obbligo di assegnare all’autorità accertante mezzi appropriati e sufficienti per consentirle di trattare tali domande in modo adeguato ed esaustivo e, dall’altro, che la durata cumulativa delle proroghe successive non supera né il tempo che gli è necessario per rispettare tale obbligo né il termine massimo di ventuno mesi dalla presentazione di una specifica domanda di protezione internazionale. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.