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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21418/2023

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unciato la seguente ORDINANZA sulricorso 15942 / 20 15 propost i da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (LU) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ( C.F. : [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso , congiuntamente e disgiuntamente,dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( C.F. : TTTLSN71P14H2940 ; [OSCURATO:TELEFONO]; PEC [OSCURATO:EMAIL]) e da ll'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( C.F. : [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ; [OSCURATO:TELEFONO] ; PEC [OSCURATO:EMAIL]),entrambi del foro di Rimini, come daprocura speciale in calce al ricorso ; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; Estratti di ruolo – Prodromiche cartell e esattoriali – Istanza di definizione agevolata -controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Responsabile dell’U.O. [OSCURATO:PERSONA] e del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 38, coma da procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Responsabile dell’U.O. [OSCURATO:PERSONA] e del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 38, coma da procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente – e Regione Toscana ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del Presidente p.t. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) dell’[OSCURATO:PERSONA], coma da mandato in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; e Camera di Commercio di Lucca; Comune di Camaiore; -intimati - -avverso l a sentenza n. 2463 / 1 3 / 20 1 4 emessa d a l la CTR Toscan a in data 15/12/2014e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che

1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava alcuni estratti ruolo emessi da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. conseguenti a cartelle esattoriali per un importo complessivo di euro 194.949,13, lamentando la irregolare notificazione delle cartelle, eccependo la prescrizione delle pretese di pagamento e deducendo, nel merito, la infondatezza della complessiva pretesa fiscale.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Lucca, dopo aver dichiarato la carenza di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate, del Comune di Camaiore, della Camera di Commercio di Luca e della Regione Toscana, rigettava il ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che la notificazione delle cartelle era stata operata a mani della sorella e della madre del ricorrente e che la sua conoscenza dellecartelle era desumibile dalla presentazione di un’istanza di rateizzazione nei pagamenti.

3. Sulla impugnazione del contribuente, la CTR Toscana rigettava il gravame, evidenziando, per quanto qui ancora rileva, che il contenuto delle relate di notificazione asseverava la regolarità del complessivo procedimento di notificazione ad opera di soggetti all’uopo autorizzati e che il perfezionamento della procedura di notificazione delle cartelle era confermato dallo stesso contribuente il quale, con nota del 12.4.2011, aveva avanzato richiesta di rateizzazione delle cartelle, con la conseguenza che, essendo stata omessa l’impugnazione nel termine di rito contro le cartelle, il ricorso proposto avverso gli estratti di ruolo era inammissibile perché tardivo.

4. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la Regione Toscana hanno resistito con separati controricorsi.

La Camera di Commercio di Lucca edil Comune di Camaiore non hanno svolto difese.

In prossimità dell’adunanza camerale l’Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. hanno depositato memorie illustrative.

Considerato che

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 140 c.p.c. e 26 d.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che le notifiche effettuate con consegna ad un familiare ai sensi dell’art. 26 citato e quelle avvenute ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. erano affette da una serie di vizi che ne inficiavano la validità e che l’onere di dimostrare l’esistenza e, quindi, il contenuto delle cartelle di pagamento era a carico del concessionario della riscossione.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per omessa e insufficiente motivazione, in relazione agli artt. 132, secondo comma, n, 4, cod. proc. civ. e 118, primo comma, disp. att. cod. proc. civ., con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR omesso la motivazione in ordine alla valutazione della prova che doveva fornire l’Amministrazione circa l’esistenza e, quindi, il contenuto delle cartelle di pagamento e per aver reso una motivazione insufficiente in ordine alla regolarità dell’iter notificatorio delle stesse.

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per non aver la CTR valutato la circostanza che l’Amministrazione non aveva esibito e prodotto copia delle cartelle anche in seguito ad una sua espressa richiesta.

4. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha documentato, con memoria dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], che l’odierno contribuente, con istanza avanzata in data 31.7.2019, aveva dichiarato di aderire alla definizione dei debiti di cui all’art. 1, commi 184 e 185, della Legge n. 145/2018 riservata alle persone fisiche in situazione di grave e comprovata difficoltà economica (“Saldo e Stralcio”) –riapertura termini , comprendente anche i ruoli oggetto del presente giudizio, dichiarando espressamente di assumere l’impegno di rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione .

La concessionaria ha altresì attestato che l’Agenzia aveva comunicato al Caldani le somme da versare e le rate all’uopo concesse e che questi non aveva poi pagato alcun importo, essendo, per l’effetto, decaduto dai benefici previsti ex lege.

Ai sensi dell’art. 3, comma 6, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 (richiamato nell’art. 1, comma 198, della l. n. 145/2008), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.

L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti. (la sottolineatura è dello scrivente).

Ne consegue che, non essendovistato riscontro alla richiesta, formulata con ordinanza interlocutoria del 15.7.2021, di fornire informazioni in ordine alla procedura attivata con istanza di condono fiscale, in difetto di prova dell’avvenuto pagamento di quanto dovuto, la domanda di estinzione del giudizio va rigettata.

5. Nel merito, va rilevato che il legislatore, con l'art. 3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022, decidendo su una questione di massima di particolare importanza, hanno di recente affermato che, in tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, con il quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata, e che sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest’ultimo con riguardo agli artt. 6 della CEDU e 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione.

L'interesse in questione può poi essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa (Cass., sez. un., n. 21691/16, punto 16), mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. (sull'ammissibilità del deposito di documenti concernenti la persistenza dell'interesse ad agire, cfr., tra varie, Cass. n. 26175/17), o anche fino all'udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo; qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio.

Nel caso di specie, la ricorrente non ha dedotto alcunchè, nei termini all’uopo spettantile, in ordine alla titolarità di un interesse (uno di quelli in modo tassativo previsti dalla norma riportata in precedenza) ad impugnare l’estratto diruolo e, con esso, le cartelle di pagamento asseritamente non notificategli.

6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla entrata in vigore del d.l. n. 146/2021 edalla pubblicazione della pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite n. 26283/2022 in epoca successiva alla instaurazione del presente giudizio, per compensare integralmente le spese di lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta l’istanza di estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata; dichiara inammissibile il ricorso; compensa per intero le spese del presente giudizio; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore import

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso 15942 / 20 15 propost i da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (LU) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ( C.F. : [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso , congiuntamente e disgiuntamente,dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( C.F. : TTTLSN71P14H2940 ; [OSCURATO:TELEFONO]; PEC [OSCURATO:EMAIL]) e da ll'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( C.F. : [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ; [OSCURATO:TELEFONO] ; PEC [OSCURATO:EMAIL]),entrambi del foro di Rimini, come daprocura speciale in calce al ricorso ; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; Estratti di ruolo – Prodromiche cartell e esattoriali – Istanza di definizione agevolata -controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Responsabile dell’U.O. [OSCURATO:PERSONA] e del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 38, coma da procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Responsabile dell’U.O. [OSCURATO:PERSONA] e del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 38, coma da procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente – e Regione Toscana ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del Presidente p.t. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) dell’[OSCURATO:PERSONA], coma da mandato in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; e Camera di Commercio di Lucca; Comune di Camaiore; -intimati - -avverso l a sentenza n. 2463 / 1 3 / 20 1 4 emessa d a l la CTR Toscan a in data 15/12/2014e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava alcuni estratti ruolo emessi da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. conseguenti a cartelle esattoriali per un importo complessivo di euro 194.949,13, lamentando la irregolare notificazione delle cartelle, eccependo la prescrizione delle pretese di pagamento e deducendo, nel merito, la infondatezza della complessiva pretesa fiscale. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Lucca, dopo aver dichiarato la carenza di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate, del Comune di Camaiore, della Camera di Commercio di Luca e della Regione Toscana, rigettava il ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che la notificazione delle cartelle era stata operata a mani della sorella e della madre del ricorrente e che la sua conoscenza dellecartelle era desumibile dalla presentazione di un’istanza di rateizzazione nei pagamenti. 3. Sulla impugnazione del contribuente, la CTR Toscana rigettava il gravame, evidenziando, per quanto qui ancora rileva, che il contenuto delle relate di notificazione asseverava la regolarità del complessivo procedimento di notificazione ad opera di soggetti all’uopo autorizzati e che il perfezionamento della procedura di notificazione delle cartelle era confermato dallo stesso contribuente il quale, con nota del 12.4.2011, aveva avanzato richiesta di rateizzazione delle cartelle, con la conseguenza che, essendo stata omessa l’impugnazione nel termine di rito contro le cartelle, il ricorso proposto avverso gli estratti di ruolo era inammissibile perché tardivo. 4. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi. L’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la Regione Toscana hanno resistito con separati controricorsi. La Camera di Commercio di Lucca edil Comune di Camaiore non hanno svolto difese. In prossimità dell’adunanza camerale l’Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. hanno depositato memorie illustrative. Considerato che 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 140 c.p.c. e 26 d.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che le notifiche effettuate con consegna ad un familiare ai sensi dell’art. 26 citato e quelle avvenute ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. erano affette da una serie di vizi che ne inficiavano la validità e che l’onere di dimostrare l’esistenza e, quindi, il contenuto delle cartelle di pagamento era a carico del concessionario della riscossione. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per omessa e insufficiente motivazione, in relazione agli artt. 132, secondo comma, n, 4, cod. proc. civ. e 118, primo comma, disp. att. cod. proc. civ., con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR omesso la motivazione in ordine alla valutazione della prova che doveva fornire l’Amministrazione circa l’esistenza e, quindi, il contenuto delle cartelle di pagamento e per aver reso una motivazione insufficiente in ordine alla regolarità dell’iter notificatorio delle stesse. 3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per non aver la CTR valutato la circostanza che l’Amministrazione non aveva esibito e prodotto copia delle cartelle anche in seguito ad una sua espressa richiesta. 4. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha documentato, con memoria dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], che l’odierno contribuente, con istanza avanzata in data 31.7.2019, aveva dichiarato di aderire alla definizione dei debiti di cui all’art. 1, commi 184 e 185, della Legge n. 145/2018 riservata alle persone fisiche in situazione di grave e comprovata difficoltà economica (“Saldo e Stralcio”) –riapertura termini , comprendente anche i ruoli oggetto del presente giudizio, dichiarando espressamente di assumere l’impegno di rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione . La concessionaria ha altresì attestato che l’Agenzia aveva comunicato al Caldani le somme da versare e le rate all’uopo concesse e che questi non aveva poi pagato alcun importo, essendo, per l’effetto, decaduto dai benefici previsti ex lege. Ai sensi dell’art. 3, comma 6, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 (richiamato nell’art. 1, comma 198, della l. n. 145/2008), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti. (la sottolineatura è dello scrivente). Ne consegue che, non essendovistato riscontro alla richiesta, formulata con ordinanza interlocutoria del 15.7.2021, di fornire informazioni in ordine alla procedura attivata con istanza di condono fiscale, in difetto di prova dell’avvenuto pagamento di quanto dovuto, la domanda di estinzione del giudizio va rigettata. 5. Nel merito, va rilevato che il legislatore, con l'art. 3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022, decidendo su una questione di massima di particolare importanza, hanno di recente affermato che, in tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, con il quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata, e che sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest’ultimo con riguardo agli artt. 6 della CEDU e 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione. L'interesse in questione può poi essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa (Cass., sez. un., n. 21691/16, punto 16), mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. (sull'ammissibilità del deposito di documenti concernenti la persistenza dell'interesse ad agire, cfr., tra varie, Cass. n. 26175/17), o anche fino all'udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo; qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio. Nel caso di specie, la ricorrente non ha dedotto alcunchè, nei termini all’uopo spettantile, in ordine alla titolarità di un interesse (uno di quelli in modo tassativo previsti dalla norma riportata in precedenza) ad impugnare l’estratto diruolo e, con esso, le cartelle di pagamento asseritamente non notificategli. 6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile. Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla entrata in vigore del d.l. n. 146/2021 edalla pubblicazione della pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite n. 26283/2022 in epoca successiva alla instaurazione del presente giudizio, per compensare integralmente le spese di lite. P.Q.M. La Corte rigetta l’istanza di estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata; dichiara inammissibile il ricorso; compensa per intero le spese del presente giudizio; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore import
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