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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34734/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 111/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] agricola Biopig Italia, di [OSCURATO:PERSONA] & C., società semplice, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia; - controricorrente - avverso la sentenza n. 861/15/15, depositata in data 18 maggio 2015, della Commissione tributaria regionale del Veneto; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 30 giugno 2022, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. \JU-- Rilevato che:

1. - la Società agricola Biopig Italia, di [OSCURATO:PERSONA] & C., società semplice, sulla base di un solo motivo, illustrato con memoria, ricorre per la cassazione della sentenza n. 861/15/15, depositata in data 18 maggio 2015, con la quale la Commissione tributaria regionale del Veneto ha rigettato l'appello proposto dalla stessa odierna ricorrente, così confermando la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l'impugnazione di un avviso di liquidazione emesso per il recupero a tassazione, in misura proporzionale, delle imposte ipotecaria a catastale dovute in relazione ad un fabbricato strumentale, in corso di costruzione, oggetto di un contratto di compravendita del 4 giugno 2012; - l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Considerato che:

1. - ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. n. 347 del 1990, artt. 1, 10 e 1 bis della tariffa allegata, al d.p.r. n. 633 del 1972, art. 10, c. 1, n. 8-ter, ed alla

I. n. 220 del 2010, art. 1, deducendo, in sintesi, che, - avuto riguardo alla novella legislativa di cui al d.l. n. 223 del 2006, art. 35, c. 10 bis, conv. in I. n. 248 del 2006, - per le cessioni di beni immobili strumentali non ultimati, in quanto non compresi tra le ipotesi di esclusione previste dall'art. 10, c. 1, nn. 8 bis e 8 ter, le imposte ipotecarie e catastali debbono trovare applicazione in misura fissa;

2. - il ricorso è destituito di fondamento e va senz'altro disatteso;

3. - nella fattispecie la stessa ricorrente non contesta la qualificazione di fattispecie operata nell'atto impositivo e, dunque, che il fabbricato in questione, a destinazione produttiva, abbia formato oggetto di compravendita con cd. leasing di ritorno;- e va rimarcato che il contratto d'impresa socialmente tipico, che va sotto la denominazione di sale and lease back (vendita con leasing di ritorno), è quel contratto col quale, com'è noto, un'impresa vende un proprio bene, di natura strumentale per l'esercizio dell'impresa, ad una impresa di leasing (concedente), la quale contestualmente lo concede in leasing all'alienante (utilizzatore) che, a sua volta, corrisponde per l'utilizzazione del bene un canone ed ha la facoltà, alla scadenza del leasing, di riacquistare la proprietà esercitando un diritto di opzione, per un predeterminato prezzo (cfr., già, Cass., 16 ottobre 1995, n. 10805 cui adde, ex plurimis, Cass., 28 maggio 2018, n. 13305; Cass., 11 settembre 2017, n. 21042); 3.1 - per effetto delle modifiche introdotte dal d.l. n. 223 del 2006, art. 35, c. 10-bis, conv. in I. n. 248 del 2006, il d.lgs. n. 347 del 1990, art. 10, c. 1, prevede che «Le volture catastali sono soggette all'imposta del 10 per mille sul valore dei beni immobili o dei diritti reali immobiliari determinato a norma dell'art. 2, anche se relative a immobili strumentali, ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.» (art. 10, c. 1); e l'art. 1 bis della Tariffa allegata espressamente contempla la «Trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento di proprietà di beni immobili strumentali, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, o costituzione o trasferimenti di diritti immobiliari sugli stessi» (con tassazione proporzionale del 3%); 3.2 - come reso esplicito dalle riportate disposizioni, - che ai fini della modulazione delle imposte, fanno riferimento «a cessioni di beni immobili strumentali di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8- ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. \gvlck- 633, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto», - le imposte ipotecaria e catastale debbono essere applicate in misura proporzionale rispetto agli atti di trasferimento di immobili strumentali, ed anche se questi «assoggettati all'imposta sul valore aggiunto»; - il riferimento al d.p.r. n. 633 del 1972, art. 10, c. 1, n. 8-ter, deve intendersi, così, operato in relazione alla unitaria categoria degli immobili strumentali (quali «fabbricati o ... porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni»), e ciò indipendentemente, quindi, dall'assoggettamento ad Iva delle relative cessioni; - del resto, in detti termini la Corte ha già interpretato le disposizioni normative in trattazione, rilevando che in tema d'imposte ipotecarie e catastali, «a seguito delle innovazioni apportate al d.lgs. n. 347 del 1990 dalla disciplina introdotta dall'art. 35, comma 10-bis, lett. a), del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla

I. n. 248 del 2006, tali imposte devono essere applicate in misura proporzionale anche se relative al trasferimento di beni immobili strumentali ed indipendentemente dall'assoggettamento di questi ultimi ad IVA.» (Cass., 13 luglio 2017, n. 17284 cui adde Cass., 24 febbraio 2020, n. 4861); - né ricorre, nella fattispecie, una cessione di fabbricato strumentale riconducibile all'ambito del circuito produttivo in quanto, come si è anticipato, il contratto di compravendita, ed il leasing di ritorno, si sono perfezionati nei confronti del consumatore finale (v.

Cass., 18 novembre 2016, n. 23499);

4. - le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari SJk a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater).

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in C 5.600,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 111/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] agricola Biopig Italia, di [OSCURATO:PERSONA] & C., società semplice, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia; - controricorrente - avverso la sentenza n. 861/15/15, depositata in data 18 maggio 2015, della Commissione tributaria regionale del Veneto; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 30 giugno 2022, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. \JU-- Rilevato che: 1. - la Società agricola Biopig Italia, di [OSCURATO:PERSONA] & C., società semplice, sulla base di un solo motivo, illustrato con memoria, ricorre per la cassazione della sentenza n. 861/15/15, depositata in data 18 maggio 2015, con la quale la Commissione tributaria regionale del Veneto ha rigettato l'appello proposto dalla stessa odierna ricorrente, così confermando la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l'impugnazione di un avviso di liquidazione emesso per il recupero a tassazione, in misura proporzionale, delle imposte ipotecaria a catastale dovute in relazione ad un fabbricato strumentale, in corso di costruzione, oggetto di un contratto di compravendita del 4 giugno 2012; - l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. Considerato che: 1. - ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. n. 347 del 1990, artt. 1, 10 e 1 bis della tariffa allegata, al d.p.r. n. 633 del 1972, art. 10, c. 1, n. 8-ter, ed alla I. n. 220 del 2010, art. 1, deducendo, in sintesi, che, - avuto riguardo alla novella legislativa di cui al d.l. n. 223 del 2006, art. 35, c. 10 bis, conv. in I. n. 248 del 2006, - per le cessioni di beni immobili strumentali non ultimati, in quanto non compresi tra le ipotesi di esclusione previste dall'art. 10, c. 1, nn. 8 bis e 8 ter, le imposte ipotecarie e catastali debbono trovare applicazione in misura fissa; 2. - il ricorso è destituito di fondamento e va senz'altro disatteso; 3. - nella fattispecie la stessa ricorrente non contesta la qualificazione di fattispecie operata nell'atto impositivo e, dunque, che il fabbricato in questione, a destinazione produttiva, abbia formato oggetto di compravendita con cd. leasing di ritorno;- e va rimarcato che il contratto d'impresa socialmente tipico, che va sotto la denominazione di sale and lease back (vendita con leasing di ritorno), è quel contratto col quale, com'è noto, un'impresa vende un proprio bene, di natura strumentale per l'esercizio dell'impresa, ad una impresa di leasing (concedente), la quale contestualmente lo concede in leasing all'alienante (utilizzatore) che, a sua volta, corrisponde per l'utilizzazione del bene un canone ed ha la facoltà, alla scadenza del leasing, di riacquistare la proprietà esercitando un diritto di opzione, per un predeterminato prezzo (cfr., già, Cass., 16 ottobre 1995, n. 10805 cui adde, ex plurimis, Cass., 28 maggio 2018, n. 13305; Cass., 11 settembre 2017, n. 21042); 3.1 - per effetto delle modifiche introdotte dal d.l. n. 223 del 2006, art. 35, c. 10-bis, conv. in I. n. 248 del 2006, il d.lgs. n. 347 del 1990, art. 10, c. 1, prevede che «Le volture catastali sono soggette all'imposta del 10 per mille sul valore dei beni immobili o dei diritti reali immobiliari determinato a norma dell'art. 2, anche se relative a immobili strumentali, ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.» (art. 10, c. 1); e l'art. 1 bis della Tariffa allegata espressamente contempla la «Trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento di proprietà di beni immobili strumentali, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, o costituzione o trasferimenti di diritti immobiliari sugli stessi» (con tassazione proporzionale del 3%); 3.2 - come reso esplicito dalle riportate disposizioni, - che ai fini della modulazione delle imposte, fanno riferimento «a cessioni di beni immobili strumentali di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8- ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. \gvlck- 633, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto», - le imposte ipotecaria e catastale debbono essere applicate in misura proporzionale rispetto agli atti di trasferimento di immobili strumentali, ed anche se questi «assoggettati all'imposta sul valore aggiunto»; - il riferimento al d.p.r. n. 633 del 1972, art. 10, c. 1, n. 8-ter, deve intendersi, così, operato in relazione alla unitaria categoria degli immobili strumentali (quali «fabbricati o ... porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni»), e ciò indipendentemente, quindi, dall'assoggettamento ad Iva delle relative cessioni; - del resto, in detti termini la Corte ha già interpretato le disposizioni normative in trattazione, rilevando che in tema d'imposte ipotecarie e catastali, «a seguito delle innovazioni apportate al d.lgs. n. 347 del 1990 dalla disciplina introdotta dall'art. 35, comma 10-bis, lett. a), del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla I. n. 248 del 2006, tali imposte devono essere applicate in misura proporzionale anche se relative al trasferimento di beni immobili strumentali ed indipendentemente dall'assoggettamento di questi ultimi ad IVA.» (Cass., 13 luglio 2017, n. 17284 cui adde Cass., 24 febbraio 2020, n. 4861); - né ricorre, nella fattispecie, una cessione di fabbricato strumentale riconducibile all'ambito del circuito produttivo in quanto, come si è anticipato, il contratto di compravendita, ed il leasing di ritorno, si sono perfezionati nei confronti del consumatore finale (v. Cass., 18 novembre 2016, n. 23499); 4. - le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari SJk a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater). P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in C 5.600,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Cos
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