CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 maggio 2025
Cassazione n. 37883/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, del 09/06/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso ; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso per i motivi esposti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame e per quanto di interesse in questa sede, confermava la misura cautelare della custodia in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA], con provvedimento emesso 1'8 maggio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in quanto gravemente indiziato (unitamente ad altre persone) dei seguenti delitti: - partecipazione ad associazione di stampo mafioso e, in particolare, al clan camorristico [OSCURATO:PERSONA] operante sul territorio di Qualiano a partire dal mese di giugno 2023 con condotta attuale (capo A della imputazione provvisoria); - concorso in estorsioni consumate e tentate aggravate dal metodo mafioso (capi D, I, P, T, U, TT, UU della imputazione provvisoria relativi ad episodi avvenuti tra il mese di settembre del 2023 ed il mese di luglio del 2024). Con la medesima ordinanza, invece, l'ordinanza genetica veniva annullata rispetto ai capi B) e R) essendo stata esclusa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato per tali fatti. 1.1. In sintesi, il Tribunale - dopo avere ricostruito le vicende che avevano portato alla nascita del clan [OSCURATO:PERSONA] (sorto a seguito di una sanguinosa faida tra i componenti del clan Pianese), la cui esistenza a partire dal 2006 è stata accertata da varie sentenze irrevocabili - evidenziava che [OSCURATO:PERSONA] era stato già condannato in via irrevocabile per avere fatto parte, con posizione di rilievo, del predetto sodalizio nel passato, nonché per estorsioni aggravate dal metodo mafioso e che, una volta scarcerato per espiazione della pena il giorno 12 maggio 2021, aveva ripreso a commettere attività di carattere estorsivo nel territorio di Qualiano, sempre nella sua qualità di componente di vertice del gruppo sopra indicato. I gravi indizi di colpevolezza venivano desunti, principalmente, dalle intercettazioni ambientali effettuate sulle autovetture in uso ad un coindagato ([OSCURATO:PERSONA]) assieme al quale il [OSCURATO:PERSONA] agiva, nonché dalle attività di osservazione e dagli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria. 1.2. Con riferimento alla posizione assunta da [OSCURATO:PERSONA] (alias '[OSCURATO:PERSONA] del Caffè') nell'ambito del clan [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale del riesame osservava che l'indagato era pienamente inserito all'interno di esso con una posizione apicale occupandosi, in particolare, delle attività estorsive in danno dei commercianti ed imprenditori della zona, che non potevano essere esercitate se non nell'ambito della criminalità organizzata. Inoltre, i suoi continui incontri con esponenti di altri gruppi camorristici operanti nella stessa zona dimostravano la sua posizione di rilievo all'interno del gruppo di riferimento, per il quale svolgeva quindi anche funzioni di raccordo con gli altri sodalizi criminali. La sua collocazione al vertice del gruppo trovava conferma, a parere dei giudici del riesame, anche dall'atteggiamento di timore e di rispetto mostrato, nei suoi confronti, dalle vittime delle estorsioni consapevoli della sua caratura criminale e del ruolo primario da lui rivestito. 1.3. Quanto poi ai singoli episodi di estorsione o tentata estorsione (capi D, I, P, T, U, TT, UU della rubrica provvisoria), il Tribunale di Napoli confermava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato sulla base della complessiva valutazione delle risultanze dell'attività investigativa e, specificamente, dal tenore inequivoco delle intercettazioni ambientali. Analogamente, i giudici del riesame cautelare ritenevano configurabile, nella fattispecie, anche la contestata aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. sotto il profilo oggettivo e soggettivo, poiché il pagamento delle somme oggetto di estorsione era stato richiesto per agevolare le finalità del clan ed in quanto la richiesta estorsiva proveniva direttamente da soggetti notoriamente affiliati al clan [OSCURATO:PERSONA]. 1.4. Infine, rispetto alla sussistenza delle esigenze cautelari, l'ordinanza evidenziava che, in considerazione delle imputazioni provvisorie, vigeva la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere e che, nel caso concreto, non vi eramp elementi dai quali dedurre un definitivo distacco dell'indagato dal gruppo di riferimento essendo emersi, al contrario, dati di segno opposto in considerazione del fatto che - una volta tornato in libertà - [OSCURATO:PERSONA] aveva riassunto il suo ruolo di rilievo nell'ambito del clan, a dimostrazione che il vincolo associativo non era venuto meno nel corso della carcerazione. 2. Avverso detta ordinanza l'indagato, per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento nella parte in cui ha confermato il provvedimento genetico. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 267 del codice di rito ed il difetto di motivazione rispetto alla eccezione difensiva di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali autorizzate con decreto n. 3776/2023 RIT del 7 giugno 2023. Al riguardo osserva che, nonostante il decreto autorizzasse l'ascolto delle conversazioni nella autovettura [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA] (che il coindagato [OSCURATO:PERSONA] aveva preso a noleggio dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), il Tribunale ha ritenuto - in modo illegittimo - utilizzabili anche quelle effettuate presso differenti autovetture e, in particolare, nella [OSCURATO:PERSONA] FZ034PS applicando, in via analogica, quanto previsto per le intercettazioni telefoniche sul presupposto che l'indicazione dell'autovettura avrebbe unicamente lo scopo di identificare il titolare del diritto compromesso. Secondo l'indagato tale interpretazione estensiva si pone in contrasto con la legge in quanto consente l'utilizzazione delle intercettazioni effettuate anche presso vetture differenti rispetto a quella indicata nel provvedimento autorizzativo potendo, in tal modo, coinvolgere anche soggetti estranei all'indagine. 2.2. Con il secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 416-bis, comma 2, e 416-bis.1 cod. pen. ed il vizio di motivazione per essere stata confermata la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza rispetto al reato sub A) ed alla aggravante del metodo mafioso, nonostante la mancanza di elementi a conferma di ciò. In particolare, secondo l'indagato, mancherebbe qualsiasi indizio circa la sua attuale appartenenza - con un ruolo di vertice - al clan [OSCURATO:PERSONA] e che le estorsioni (consumate e tentate) sono state da lui commesse nell'interesse di detto sodalizio criminale; quindi, la sussistenza della sua attuale affiliazione sarebbe stata dedotta, unicamente, dalle precedenti condanne irrevocabili pronunciate nei suoi confronti per fatti ormai risalenti nel tempo. 3. Infine, al termine della udienza in camera di consiglio fissata ai sensi dell'art. 127 del codice di rito, le parti hanno concluso nei termini sopra trascritti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Con riferimento al primo motivo si osserva che, come già evidenziato dal Tribunale, il decreto che aveva autorizzato le intercettazioni ambientali indicava non solo l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA], ma anche ogni altra autovettura in uso a [OSCURATO:PERSONA], di talché sono state legittimamente utilizzate le intercettazioni effettuate sulle varie automobili utilizzate dal predetto coindagato. Deve poi ricordarsi che il decreto di autorizzazione all'intercettazione delle conversazioni effettuate all'interno di un'autovettura non deve necessariamente indicare la targa, il modello ovvero altri elementi esteriori di identificazione del veicolo, essendo sufficiente che dal provvedimento autorizzativo si evinca, senza margini di incertezza, l'esatta individuazione del luogo ove svolgere l'intercettazione. (Sez. 4, n. 24478 del 12/03/2015, Rv. 263723 - 01). Inoltre, l'erronea indicazione del numero di targa nel testo del provvedimento autorizzativo delle intercettazioni all'interno dell'autovettura in uso all'indagato costituisce mera irregolarità dalla quale non discende l'inutilizzabilità dell'intercettazione (Sez. 1, n. 8218 del 02/02/2010, Rv. 246628 - 01). Alla luce di tali principi, l'ordinanza impugnata non è quindi censurabile; a quanto sopra deve aggiungersi che il ricorrente si astiene dall'indicare, in dettaglio, quali atti processuali sarebbero affetti dalla indicata patologia e quale rilevanza essi assumono nell'ottica del giudizio di gravità indiziaria, con la conseguente aspecificità delle doglianze. In proposito, è opportuno richiamare l'insegnamento del massimo consesso nomofilattico, che ha avuto modo di precisare come «In tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato» (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416; negli stessi termini cfr. anche Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254108). 3. Passando all'esame del secondo motivo, è opportuno ribadire che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia censurato, con il ricorso per cassazione, il provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). 3.1. Inoltre, al fine dell'adozione della misura cautelare, è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità" sulla responsabilità dell'indagato» in ordine ai reati addebitati. In altri termini, in sede cautelare gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. 3.2. Ciò posto si rileva che il Tribunale di Napoli non è incorso nei vizi lamentati dal ricorrente atteso che, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha dato conto delle ragioni per le quali ha confermato la valutazione di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'odierno ricorrente per i fatti oggetto della imputazione provvisoria. 3.3. Come sopra esposto, l'ordinanza impugnata ha ricostruito la vicenda oggetto della imputazione provvisoria sulla base, essenzialmente, delle intercettazioni ambientali e telefoniche; al riguardo, deve evidenziarsi che il ricorrente non contesta la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per i delitti di estorsione consumata e tentata, limitandosi a censurare il provvedimento impugnato rispetto alla esistenza di indizi a suo carico rispetto al reato associativo ed alla aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. 3.4. Orbene, la prova della partecipazione all'associazione di stampo mafioso può essere desunta, con metodo logico-induttivo, anche dall'accertata sussistenza di un rapporto gerarchico dell'interessato rispetto ai soggetti ritenuti sicuramente partecipi del sodalizio. (Sez. 6, n. 1162 del 14/10/2021, Rv. 282661) In tema di associazione mafiosa, i gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare possono dedursi dalla precedente condanna del soggetto per l'adesione al medesimo sodalizio e dal ruolo assunto all'interno dell'organizzazione, valutati congiuntamente agli ulteriori elementi acquisiti a sostegno della perdurante partecipazione relativamente al periodo successivo a quello cui è riferita la condanna. (Sez. 6, n. 3508 del 24/10/2019 Rv. 278221).3.5. Il provvedimento impugnato ha fatto buon governo degli insegnamenti sopra richiamati e qui ribaditi poiché, lungi dal limitarsi a richiamare le sole condanne definitive riportate dall'odierno ricorrente per associazione di stampo mafioso ed estorsione aggravata, ha rinvenuto e valorizzato gli elementi indiziari di una perdurante partecipazione - con posizione di rilievo - dell'indagato all'associazione criminosa, valutati nel loro complesso (pagg.7 e seguenti dell'ordinanza impugnata). In particolare, la vicenda è stata ricostruita in maniera completa e logica grazie sia al contenuto delle conversazioni captate, sia dei risultati delle attività investigative svolte dalla polizia giudiziaria; nessun elemento di riscontro è necessario, in quanto, secondo il costante insegnamento di questa Corte, cui si intende dare continuità, in tema di prove, il contenuto di intercettazioni, da cui emergano elementi di accusa nei confronti dell'indagato, può costituire fonte probatoria diretta della sua colpevolezza, senza necessità di riscontro ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica. (Sez. 3, n. 10683 del 07/11/2023, dep. 2024, Mascia, Rv. 286150 - 04). Anche sotto il profilo della interpretazione delle conversazioni captate fra presenti le medesime sono di piana interpretazione, come rilevato nel provvedimento impugnato che, infatti, ha valutato il loro significato in maniera logica e lineare, applicando, come richiesto dagli insegnamenti di legittimità, criteri corretti. Va quindi ricordato che in tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata abbia interpretato fatti comunicativi, l'individuazione del contesto in cui si è svolto il colloquio e dei riferimenti personali in esso contenuti, onde ricostruire il significato di un'affermazione e identificare le persone alle quali abbiano fatto riferimento i colloquianti, costituisce attività propria del giudizio di merito, censurabile in sede di legittimità solo quando si sia fondata su criteri inaccettabili o abbia applicato tali criteri in modo scorretto. (Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024, L., Rv. 286599 - 01). 4. Ulteriori elementi a sostegno del fatto che una volta scarcerato il 12 maggio 2021 (per espiazione delle precedenti condanne per la partecipazione, con ruolo di vertice, al clan [OSCURATO:PERSONA] e ad estorsioni aggravate) l'indagato aveva inteso mantenere (unitamente a [OSCURATO:PERSONA]) il ruolo di rilievo nell'ambito compagine criminale di provenienza sono richiamati dal Tribunale del riesame; come riportato nel provvedimento impugnato, dal contenuto delle conversazioni intercettate incrociato con dati di fatto, come, la circostanza che una volta uscito dal carcere il [OSCURATO:PERSONA] aveva subito iniziato, in modo spasmodico, ad individuare le attività alle quali richiedere il pagamento delle estorsioni rappresentando alle vittime di dovere dare 'conto' anche ad altri di quanto ottenuto e ciò a dimostrazione che agiva nell'interesse del sodalizio, per il quale egli curava anche i contatti con gli altri gruppi camorristici operanti nella zona. 4.1. La motivazione resa dal Tribunale di Napoli circa la evidenza della perdurante intraneità dell'odierno ricorrente al clan [OSCURATO:PERSONA], nonostante il periodo trascorso in stato detentivo è del tutto logica, coerente e sostenuta da una interpretazione non contradittoria assolutamente verosimile dei gravi indizi di colpevolezza. Analogamente, la sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen. è stata desunta, in modo non manifestamente illogico, dalle modalità con le quali il [OSCURATO:PERSONA] (assieme al [OSCURATO:PERSONA]) si presentava alle vittime delle estorsioni (che ben conoscevano la caratura criminale dei due) rappresentando che egli agiva anche nell'interesse del gruppo criminale di appartenenza e che doveva dare spiegazioni anche ad altri del proprio operato (come chiaramente emerso dalle intercettazioni). 4.2. La valutazione complessiva della motivazione dell'impugnato provvedimento evidenzia quindi l'assoluta completezza, logicità e coerenza della stessa in relazione ai gravi indizi di colpevolezza che, per tale ragione, resiste alle censure (in parte rivalutative) mosse dal ricorrente. D'altra parte, secondo il costante insegnamento di questa Corte, la cognizione della Corte di cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione. (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 - 01). 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 del codice di rito. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ric