CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022
Cassazione n. 48084/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 23 settembre 2021, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della stessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non diversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi B), C) e D) per intervenuta prescrizione ed ha confermato l'affermazione di responsabilità in relazione al reato di cui al capo A) (artt. 110 e 628, comma 2, cod. pen.), rideterminando la pena. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio motivazionale in punto di trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, così come integrato dalle argomentazioni del primo giudice, si rileva l'esistenza di un apparato motivazionale congruo e scevro da vizi logici in ordine alla dosimetria della pena. In particolare, la Corte territoriale ha provveduto alla quantificazione del trattamento sanzionatorio per il delitto di rapina impropria previa eliminazione degli aumenti a titolo di continuazione conseguente alla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione dei delitti di cui ai capi B), C), D), evidenziando come la residua pena (anni tre di reclusione ed euro 800,00 di multa) non fosse ulteriormente riducibile. Ed invero, il giudice di primo grado, ritenuta l'ipotesi aggravata di cui all'art. 628, comma 2, n. 3 bis, cod. pen., contestata in fatto e non rientrante nel bilanciamento con le opposte circostanze, ai sensi del comma 3 della citata disposizione normativa, ha individuato la pena base nella misura corrispondente al minimo edittale di cui al comma 2 e l'ha ridotta, nella massima estensione, per le concesse circostanze attenuanti (pag. 3 della sentenza del Tribunale); considerato peraltro che le ragioni addotte nel motivo di appello a corredo di un giudizio di prevalenza risultano essere state apprezzate dal primo giudice ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza, nell'ambito dell'esercizio di una discrezionalità non sindacabile in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 11 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] tensore D E POS 'T .A T A [OSCURATO:PERSONA] en