CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2023
Cassazione n. 48438/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce l'illegalità della pena irrogata in ragione delle differenti sanzioni previste ex art. 52 d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274 nell'ipotesi di reato competenza del Giudice di pace, è manifestamente infondato in quanto, la fattispecie contestata è quella aggravata che prevede la pena della reclusione con conseguente competenza del Tribunale (si veda, in particolare, pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 novembre 2023.