CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 febbraio 2023
Cassazione n. 51186/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del Tribunale di Enna, in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Enna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto di tenere conto della pena di anni nove di reclusione, per il reato di cui all'art.416- bis, comma 1-4, cod. pen. (commesso sino al novembre 2010), inflittagli dal medesimo Tribunale con sentenza del 26 novembre 2013, non essendo stata tale condanna presa in considerazione dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna nel provvedimento di cumulo del 31 agosto 2017 (n.61/2017 SIEP). In particolare, il giudice dell'esecuzione ha osservato che la citata condanna era stata inserita nel provvedimento di cumulo, come si evinceva dal certificato del casellario giudiziale (nel quale era riportata sotto il n.15) ed anche dalla lettura del provvedimento stesso e che, quindi, nessuna situazione pregiudizievole si era verificata per il condannato. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento della stessa. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione rispetto all' art.78 cod. pen. e sostiene che, al di là del richiamo formale della citata sentenza del Tribunale di Enna nel provvedimento di cumulo, non vi sarebbe stato l'effettivo inserimento della stessa e la conseguente riduzione della pena da anni trentanove di reclusione ad anni trenta. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato e„ pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 2. Infatti, la sentenza del Tribunale di Enna del 26 novembre 2013 è stata inserita nel provvedimento di cumulo essendo stata espressamente indicata e considerata nello stesso (a pag. 4) ai fini della emissione del cumulo parziale tra tale condanna ed il cumulo del Procuratore generale presso la Corte di appello di ( Caltanissetta dell'8 luglio 2016 (relativo invece a reati commessi prima del novembre 2010), fissando la pena residua da espiare in anni 27, mesi 3 e giorni 7 di reclusione nel rispetto dell' art.78 cod. pen. r(111'11 i i'41(4"-01(ì1 Ne consegue che la richiesta avanzata dal condannato risulta priva di interesse),---i" attesa la già avvenuta considerazione della sopra citata condanna nel cumulo parziale. 3.11 ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro