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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03011/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; „ visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi del ricorso con cui la difesa censura la ritenuta destinazione a terzi dello stupefacente rinvenuto e sequestrato nonché la mancata riqualificazione dei fatti nella più tenue ipotesi di reato prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 e la mancata concessione delle attenuanti generiche risultano riproduttivi di censure formulate in sede di gravame adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha valorizzato, quanto alla destinazione a terzi, non solo il dato quantitativo comunque ritenuto significativo, ma anche le stesse dichiarazioni del ricorrente che, contrariamente a quanto solo prospettato dalla difesa, non ha mai dichiarato di essere assuntore abituale di sostanza stupefacente; rilevante risulta il pertinente rinvio effettuato dalla Corte di merito alla decisione di primo grado che rendeva palese come il ricorrente avesse occultato all'interno di un nascondiglio appositamente fatto realizzare con una apertura azionabile con telecomando, luogo in cui, oltre allo stupefacente di cui all'imputazione, veniva trovata una consistente somma di denaro in contante (euro 2.170), buste per il confezionamento, un foglietto manoscritto con iniziali e cifre, bilancino di precisione ed un mini-cellulare dotato di carta "SIM card”, evenienze che rendevano evidente la destinazione allo spaccio della sostanza rinvenuta, la non tenue offensività del fatto, oltre che la stessa genericità del motivo di gravame formulato in sede di appello che non prendeva in alcun modo in considerazione, come avvenuto nei motivi di ricorso, la condotta in concreto contestata ed accertata; osservato che generica e manifestamente infondata risulta la doglianza in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, in realtà riconosciute nella massima estensione già dal Tribunale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; „ visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi del ricorso con cui la difesa censura la ritenuta destinazione a terzi dello stupefacente rinvenuto e sequestrato nonché la mancata riqualificazione dei fatti nella più tenue ipotesi di reato prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 e la mancata concessione delle attenuanti generiche risultano riproduttivi di censure formulate in sede di gravame adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha valorizzato, quanto alla destinazione a terzi, non solo il dato quantitativo comunque ritenuto significativo, ma anche le stesse dichiarazioni del ricorrente che, contrariamente a quanto solo prospettato dalla difesa, non ha mai dichiarato di essere assuntore abituale di sostanza stupefacente; rilevante risulta il pertinente rinvio effettuato dalla Corte di merito alla decisione di primo grado che rendeva palese come il ricorrente avesse occultato all'interno di un nascondiglio appositamente fatto realizzare con una apertura azionabile con telecomando, luogo in cui, oltre allo stupefacente di cui all'imputazione, veniva trovata una consistente somma di denaro in contante (euro 2.170), buste per il confezionamento, un foglietto manoscritto con iniziali e cifre, bilancino di precisione ed un mini-cellulare dotato di carta "SIM card”, evenienze che rendevano evidente la destinazione allo spaccio della sostanza rinvenuta, la non tenue offensività del fatto, oltre che la stessa genericità del motivo di gravame formulato in sede di appello che non prendeva in alcun modo in considerazione, come avvenuto nei motivi di ricorso, la condotta in concreto contestata ed accertata; osservato che generica e manifestamente infondata risulta la doglianza in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, in realtà riconosciute nella massima estensione già dal Tribunale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
Sentenza Cassazione n. 03011/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris