CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 03136/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 28138-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in Roma, in via F.M. Nobiliore 43, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] VENTURI, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; -intimata - Avverso l ’ordinanza n. 34814 /20 22 del la Corte Suprema di Cassazione, depositata il 25/11/2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Correzione errore materiale R.G.N.28138/2022 Cron. Rep. Ud.12/07/2023 Adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO - che [OSCURATO:PERSONA] formula istanza di correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte, n. 34814/22, del 25 novembre2022, che, nel rigettare il regolamento di competenza dallo stesso proposto, lo ha condannato al pagamento delle spese di giudizio, ancorché la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. fosse rimasta solo intimata; - che l’istanza suddetta non è stata , però, ritualmente notificataalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; -che ciò rende inammissibile l’istanza stessa, ma non osta a che questa Corte possa provvedere “ex officio” alla correzione (cfr. Cass. Sez. Un., ord. 13 febbraio 2023,n. 4353, Rv. 667013- 01); -che sussistono le condizioni per procedere, appunto d’ufficio, alla correzione, rientrando la presente fattispecie tra quelle consentono l’applicazione dell’art. 391-bis, comma 1, cod. proc. civ.; -che, in conclusione, nel dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 34814/22, del 25novembre 2022, dopo le parole “rigetta l’istanza di regolamento”, vanno espunte quelle – che immediatamente leseguono – “condanna il ricorrente alle spese, liquidate in € 2.200”. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso, ma disponed’ufficio che la propria ordinanza n. 34814/22, depositata il 25novembre 2022, sia corretta, eliminando nel dispositivo della stessa, dopo le parole “rigetta l’istanza di regolamento”, quelle – che immediatamente le seguono –“condanna il ricorrente alle spese, liquidate in € 2.200”.Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza. Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Cor