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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 marzo 2026

Cassazione n. 07485/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 16467/2023 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro-tempore,rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della CGT-2 Sicilia n. 1094/2023 depositata il02/02/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] Pisa1.

Con sentenza n. 1094/05/2023 depositata il 02/02/2023, la CGT-2Sicilia, in accoglimento dell’appello ed in riforma della sentenza impugnata,accoglieva il ricorso originario del Comune di [OSCURATO:PERSONA], annullando l’avvisoNumero registro generale 16467/2023Numero sezionale 699/2026Numero di raccolta generale 7485/2026Data pubblicazione 29/03/2026di liquidazione in quanto ritenuto privo di adeguata motivazione econdannava l’Agenzia delle Entrate a rimborsare le spese del processo, cheliquidava per entrambi i gradi di giudizio.2.

Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, sulla base diun unico motivo, l’Ufficio.3.

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato in data 7 febbraio 2024 controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

In via preliminare va rilevata l’inammissibilità della costituzione ingiudizio del Comune di [OSCURATO:PERSONA] il quale, a fronte della notifica del ricorsoper cassazione in data 1.8.2023, ha depositato il proprio controricorsotardivamente, vale a dire solo in data 7.2.2024.2.

Deve, quindi, osservarsi che con un unico motivo l’Agenzia delle entrateha lamentato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazionee/o falsa applicazione dell’art.7 della l. n. 212/2000 in combinato dispostocon l’art. 3 della legge n. 241/1990, per avere i giudici di appello errato nelritenere non adeguatamente motivato l’avviso di liquidazioneoriginariamente impugnato.3.

Il ricorso è inammissibile o, comunque, manifestamente infondato.3.1 Va premesso che i giudici di appello hanno argomentato la propriadecisione, nei termini appresso specificati: “L’articolo 7 dello Statuto delcontribuente (legge n. 212/2000), stabilisce al primo comma che ‘gli attidell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescrittodall’art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazionedei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e leragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione.Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essereallegato all’atto che lo richiama’.

La Suprema Corte di Cassazione, si èsoffermata sul valore del citato art. 7 della Legge n. 212 del 2000,affermando il principio secondo cui ‘in tema di imposta di registro, l'avvisodi liquidazione emesso ex art. 54, comma 5, del d.P.R. n. 131 del 1986 cheNumero registro generale 16467/2023Numero sezionale 699/2026Numero di raccolta generale 7485/2026Data pubblicazione 29/03/2026indichi soltanto la data e il numero del provvedimento civile oggetto dellaregistrazione, senza allegarlo, è illegittimo, per difetto di motivazione, inquanto l'obbligo di allegazione, previsto dall'art. 7 della

I. n. 212 del 2000,mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle suefacoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad unadisposizione per impugnare’ (Cass. n. 12468/2015, n. 29402/2017, n.29491/2018), statuendo, altresì, che ‘bisogna valutare caso per caso se glielementi indicati in motivazione sono sufficienti, oppure no, a farcomprendere al contribuente quale sia il presupposto impositivo verificatosie a consentirgli di esercitare il suo diritto di difesa’ (Cass. n. 239/2021 e n.9344/2021).

Orbene, che nel caso in esame, viene in rilievo come l'avvisodi liquidazione contestato, di fatto, riporta soltanto i riferimenti dellasentenza di cui è stata accertata l’omessa registrazione e nessun’altraindicazione per ciò che concerne gli elementi minimi indispensabili a farcomprendere quale sia il presupposto impositivo ed i criteri, sia normativiche di calcolo, necessari per consentire al contribuente di esercitare il suodiritto di difesa. [OSCURATO:PERSONA], quindi, ritenendo fondata l’eccezione di nullitàdell’atto, per difetto assoluto di motivazione, considerando assorbito ognialtro motivo e tenuto conto del principio secondo cui le spese del processodevono essere poste a carico della parte soccombente”.3.2.

Orbene questa Corte ha ripetutamente rimarcato che la censurainvolgente la congruità della motivazione dell'avviso di accertamentonecessariamente richiede che il ricorso per cassazione riporti i passi dellamotivazione dell'atto che, per l'appunto, si assumano erroneamenteinterpretati o pretermessi (v.

Cass., 13 agosto 2004, n. 15867; Cass., 19novembre 2019, n. 29992; Cass., 28 giugno 2017, n. 16147; Cass., 19aprile 2013, n. 9536; Cass., 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., 29 maggio 2006,n. 12786).Numero registro generale 16467/2023Numero sezionale 699/2026Numero di raccolta generale 7485/2026Data pubblicazione 29/03/2026Come, poi, la stessa Corte EDU ha avuto modo di rilevare con la sentenzadel 28 ottobre 2021 (Succi ed altri c.

Italia), le condizioni imposte per laredazione del ricorso per cassazione - e in particolare l'applicazione delprincipio di autosufficienza - perseguono uno scopo legittimo, segnatamentequello di «agevolare la comprensione della causa e delle questioni sollevatenel ricorso e permettere alla Corte di Cassazione di decidere senza doversibasare su altri documenti, affinché quest'ultima possa mantenere il suoruolo e la sua funzione, che consistono nel garantire in ultimo gradol'applicazione uniforme e l'interpretazione corretta del diritto interno(nomofilachia)» e dunque, in ultima analisi, «la certezza del diritto e lacorretta amministrazione della giustizia» (v., altresì, Cass., 19 aprile 2022,n. 12481; Cass. Sez.

U., 18 marzo 2022, n. 8950).Ne discende che le censure formulate, per un verso, appaiono inammissibiliin quanto generiche – richiamando parte ricorrente, fondamentalmente,principi giurisprudenziali fissati dalla giurisprudenza in tema di motivazionedegli atti impositivi - e non autosufficienti (per le evidenziate carenze intermini di allegazione) e, sotto altro profilo, non si confrontano con laspecifica ratio decidendi, trascurando di confutare le conclusioni cui sonopervenuti i giudici di merito circa (specifiche) lacune motivazionali dell’attoimpositivo segnatamente in tema di individuazione, oltre edindipendentemente dal presupposto impositivo, anche dei “criteri, sianormativi che di calcolo, necessari per consentire al contribuente diesercitare il suo diritto di difesa”.3.3.

Del resto, la valutazione della congruità della motivazione dell’avvisodi accertamento è una questione di merito ed, infatti, come affermato daquesta Corte, in tema di avviso di accertamento tributario, lo stabilire se,in concreto, la sua motivazione risponda o no ai requisiti di validità - che,in generale, possono riferirsi anche ad elementi extratestuali che ilcontribuente sia in grado di conoscere - è compito del giudice tributario enon è dato al contribuente, se la decisione è motivata, sollecitare alla CorteNumero registro generale 16467/2023Numero sezionale 699/2026Numero di raccolta generale 7485/2026Data pubblicazione 29/03/2026di cassazione una revisione critica, salvo che non vengano enunciati edevidenziati, nel ricorso, specifici errori di diritto in cui il giudice di merito siaincorso. (Sez. 5, Sentenza n. 9582 del 19/04/2013, Rv. 626327 - 01),sicché appare evidente che la censura, lungi dal configurare un profilo diviolazione di legge (l’unico dedotto), finisce per sollecitare una rivisitazionedi profili di merito; per giunta senza neppure attingere allo specifico profilo(anche) evidenziato dal giudice di appello in ordine ai criteri di calcolo equantificazione.4.

In conclusione il ricorso va respinto.

Nulla va disposto quanto alle spesedi lite in assenza di una rituale costituzione del Comune di [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16467/2023Numero sezionale 699/2026Numero di raccolta generale 7485/2026Data pubblicazione 29/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] TRIBUTILOCALIAngelo [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA]Gianmarco [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMargherita [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 16467/2023 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro-tempore,rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della CGT-2 Sicilia n. 1094/2023 depositata il02/02/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] Pisa1.

Con sentenza n. 1094/05/2023 depositata il 02/02/2023, la CGT-2Sicilia, in accoglimento dell’appello ed in riforma della sentenza impugnata,accoglieva il ricorso originario del Comune di [OSCURATO:PERSONA], annullando l’avvisoNumero registro generale 16467/2023Numero sezionale 699/2026Numero di raccolta generale 7485/2026Data pubblicazione 29/03/2026di liquidazione in quanto ritenuto privo di adeguata motivazione econdannava l’Agenzia delle Entrate a rimborsare le spese del processo, cheliquidava per entrambi i gradi di giudizio.2.

Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, sulla base diun unico motivo, l’Ufficio.3.

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato in data 7 febbraio 2024 controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

In via preliminare va rilevata l’inammissibilità della costituzione ingiudizio del Comune di [OSCURATO:PERSONA] il quale, a fronte della notifica del ricorsoper cassazione in data 1.8.2023, ha depositato il proprio controricorsotardivamente, vale a dire solo in data 7.2.2024.2.

Deve, quindi, osservarsi che con un unico motivo l’Agenzia delle entrateha lamentato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazionee/o falsa applicazione dell’art.7 della l. n. 212/2000 in combinato dispostocon l’art. 3 della legge n. 241/1990, per avere i giudici di appello errato nelritenere non adeguatamente motivato l’avviso di liquidazioneoriginariamente impugnato.3.

Il ricorso è inammissibile o, comunque, manifestamente infondato.3.1 Va premesso che i giudici di appello hanno argomentato la propriadecisione, nei termini appresso specificati: “L’articolo 7 dello Statuto delcontribuente (legge n. 212/2000), stabilisce al primo comma che ‘gli attidell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescrittodall’art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazionedei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e leragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione.Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essereallegato all’atto che lo richiama’.

La Suprema Corte di Cassazione, si èsoffermata sul valore del citato art. 7 della Legge n. 212 del 2000,affermando il principio secondo cui ‘in tema di imposta di registro, l'avvisodi liquidazione emesso ex art. 54, comma 5, del d.P.R. n. 131 del 1986 cheNumero registro generale 16467/2023Numero sezionale 699/2026Numero di raccolta generale 7485/2026Data pubblicazione 29/03/2026indichi soltanto la data e il numero del provvedimento civile oggetto dellaregistrazione, senza allegarlo, è illegittimo, per difetto di motivazione, inquanto l'obbligo di allegazione, previsto dall'art. 7 della

I. n. 212 del 2000,mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle suefacoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad unadisposizione per impugnare’ (Cass. n. 12468/2015, n. 29402/2017, n.29491/2018), statuendo, altresì, che ‘bisogna valutare caso per caso se glielementi indicati in motivazione sono sufficienti, oppure no, a farcomprendere al contribuente quale sia il presupposto impositivo verificatosie a consentirgli di esercitare il suo diritto di difesa’ (Cass. n. 239/2021 e n.9344/2021).

Orbene, che nel caso in esame, viene in rilievo come l'avvisodi liquidazione contestato, di fatto, riporta soltanto i riferimenti dellasentenza di cui è stata accertata l’omessa registrazione e nessun’altraindicazione per ciò che concerne gli elementi minimi indispensabili a farcomprendere quale sia il presupposto impositivo ed i criteri, sia normativiche di calcolo, necessari per consentire al contribuente di esercitare il suodiritto di difesa. [OSCURATO:PERSONA], quindi, ritenendo fondata l’eccezione di nullitàdell’atto, per difetto assoluto di motivazione, considerando assorbito ognialtro motivo e tenuto conto del principio secondo cui le spese del processodevono essere poste a carico della parte soccombente”.3.2.

Orbene questa Corte ha ripetutamente rimarcato che la censurainvolgente la congruità della motivazione dell'avviso di accertamentonecessariamente richiede che il ricorso per cassazione riporti i passi dellamotivazione dell'atto che, per l'appunto, si assumano erroneamenteinterpretati o pretermessi (v.

Cass., 13 agosto 2004, n. 15867; Cass., 19novembre 2019, n. 29992; Cass., 28 giugno 2017, n. 16147; Cass., 19aprile 2013, n. 9536; Cass., 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., 29 maggio 2006,n. 12786).Numero registro generale 16467/2023Numero sezionale 699/2026Numero di raccolta generale 7485/2026Data pubblicazione 29/03/2026Come, poi, la stessa Corte EDU ha avuto modo di rilevare con la sentenzadel 28 ottobre 2021 (Succi ed altri c.

Italia), le condizioni imposte per laredazione del ricorso per cassazione - e in particolare l'applicazione delprincipio di autosufficienza - perseguono uno scopo legittimo, segnatamentequello di «agevolare la comprensione della causa e delle questioni sollevatenel ricorso e permettere alla Corte di Cassazione di decidere senza doversibasare su altri documenti, affinché quest'ultima possa mantenere il suoruolo e la sua funzione, che consistono nel garantire in ultimo gradol'applicazione uniforme e l'interpretazione corretta del diritto interno(nomofilachia)» e dunque, in ultima analisi, «la certezza del diritto e lacorretta amministrazione della giustizia» (v., altresì, Cass., 19 aprile 2022,n. 12481; Cass. Sez.

U., 18 marzo 2022, n. 8950).Ne discende che le censure formulate, per un verso, appaiono inammissibiliin quanto generiche – richiamando parte ricorrente, fondamentalmente,principi giurisprudenziali fissati dalla giurisprudenza in tema di motivazionedegli atti impositivi - e non autosufficienti (per le evidenziate carenze intermini di allegazione) e, sotto altro profilo, non si confrontano con laspecifica ratio decidendi, trascurando di confutare le conclusioni cui sonopervenuti i giudici di merito circa (specifiche) lacune motivazionali dell’attoimpositivo segnatamente in tema di individuazione, oltre edindipendentemente dal presupposto impositivo, anche dei “criteri, sianormativi che di calcolo, necessari per consentire al contribuente diesercitare il suo diritto di difesa”.3.3.

Del resto, la valutazione della congruità della motivazione dell’avvisodi accertamento è una questione di merito ed, infatti, come affermato daquesta Corte, in tema di avviso di accertamento tributario, lo stabilire se,in concreto, la sua motivazione risponda o no ai requisiti di validità - che,in generale, possono riferirsi anche ad elementi extratestuali che ilcontribuente sia in grado di conoscere - è compito del giudice tributario enon è dato al contribuente, se la decisione è motivata, sollecitare alla CorteNumero registro generale 16467/2023Numero sezionale 699/2026Numero di raccolta generale 7485/2026Data pubblicazione 29/03/2026di cassazione una revisione critica, salvo che non vengano enunciati edevidenziati, nel ricorso, specifici errori di diritto in cui il giudice di merito siaincorso. (Sez. 5, Sentenza n. 9582 del 19/04/2013, Rv. 626327 - 01),sicché appare evidente che la censura, lungi dal configurare un profilo diviolazione di legge (l’unico dedotto), finisce per sollecitare una rivisitazionedi profili di merito; per giunta senza neppure attingere allo specifico profilo(anche) evidenziato dal giudice di appello in ordine ai criteri di calcolo equantificazione.4.

In conclusione il ricorso va respinto.

Nulla va disposto quanto alle spesedi lite in assenza di una rituale costituzione del Comune di [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 27gennaio 2026 .Il PresidenteGiacomo Maria StallaP.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 27gennaio 2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 16467/2023 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro-tempore,rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della CGT-2 Sicilia n. 1094/2023 depositata il02/02/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] Pisa1. Con sentenza n. 1094/05/2023 depositata il 02/02/2023, la CGT-2Sicilia, in accoglimento dell’appello ed in riforma della sentenza impugnata,accoglieva il ricorso originario del Comune di [OSCURATO:PERSONA], annullando l’avvisoNumero registro generale 16467/2023Numero sezionale 699/2026Numero di raccolta generale 7485/2026Data pubblicazione 29/03/2026di liquidazione in quanto ritenuto privo di adeguata motivazione econdannava l’Agenzia delle Entrate a rimborsare le spese del processo, cheliquidava per entrambi i gradi di giudizio.2. Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, sulla base diun unico motivo, l’Ufficio.3. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato in data 7 febbraio 2024 controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare va rilevata l’inammissibilità della costituzione ingiudizio del Comune di [OSCURATO:PERSONA] il quale, a fronte della notifica del ricorsoper cassazione in data 1.8.2023, ha depositato il proprio controricorsotardivamente, vale a dire solo in data 7.2.2024.2. Deve, quindi, osservarsi che con un unico motivo l’Agenzia delle entrateha lamentato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazionee/o falsa applicazione dell’art.7 della l. n. 212/2000 in combinato dispostocon l’art. 3 della legge n. 241/1990, per avere i giudici di appello errato nelritenere non adeguatamente motivato l’avviso di liquidazioneoriginariamente impugnato.3. Il ricorso è inammissibile o, comunque, manifestamente infondato.3.1 Va premesso che i giudici di appello hanno argomentato la propriadecisione, nei termini appresso specificati: “L’articolo 7 dello Statuto delcontribuente (legge n. 212/2000), stabilisce al primo comma che ‘gli attidell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescrittodall’art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazionedei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e leragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione.Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essereallegato all’atto che lo richiama’. La Suprema Corte di Cassazione, si èsoffermata sul valore del citato art. 7 della Legge n. 212 del 2000,affermando il principio secondo cui ‘in tema di imposta di registro, l'avvisodi liquidazione emesso ex art. 54, comma 5, del d.P.R. n. 131 del 1986 cheNumero registro generale 16467/2023Numero sezionale 699/2026Numero di raccolta generale 7485/2026Data pubblicazione 29/03/2026indichi soltanto la data e il numero del provvedimento civile oggetto dellaregistrazione, senza allegarlo, è illegittimo, per difetto di motivazione, inquanto l'obbligo di allegazione, previsto dall'art. 7 della I. n. 212 del 2000,mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle suefacoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad unadisposizione per impugnare’ (Cass. n. 12468/2015, n. 29402/2017, n.29491/2018), statuendo, altresì, che ‘bisogna valutare caso per caso se glielementi indicati in motivazione sono sufficienti, oppure no, a farcomprendere al contribuente quale sia il presupposto impositivo verificatosie a consentirgli di esercitare il suo diritto di difesa’ (Cass. n. 239/2021 e n.9344/2021). Orbene, che nel caso in esame, viene in rilievo come l'avvisodi liquidazione contestato, di fatto, riporta soltanto i riferimenti dellasentenza di cui è stata accertata l’omessa registrazione e nessun’altraindicazione per ciò che concerne gli elementi minimi indispensabili a farcomprendere quale sia il presupposto impositivo ed i criteri, sia normativiche di calcolo, necessari per consentire al contribuente di esercitare il suodiritto di difesa. [OSCURATO:PERSONA], quindi, ritenendo fondata l’eccezione di nullitàdell’atto, per difetto assoluto di motivazione, considerando assorbito ognialtro motivo e tenuto conto del principio secondo cui le spese del processodevono essere poste a carico della parte soccombente”.3.2. Orbene questa Corte ha ripetutamente rimarcato che la censurainvolgente la congruità della motivazione dell'avviso di accertamentonecessariamente richiede che il ricorso per cassazione riporti i passi dellamotivazione dell'atto che, per l'appunto, si assumano erroneamenteinterpretati o pretermessi (v. Cass., 13 agosto 2004, n. 15867; Cass., 19novembre 2019, n. 29992; Cass., 28 giugno 2017, n. 16147; Cass., 19aprile 2013, n. 9536; Cass., 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., 29 maggio 2006,n. 12786).Numero registro generale 16467/2023Numero sezionale 699/2026Numero di raccolta generale 7485/2026Data pubblicazione 29/03/2026Come, poi, la stessa Corte EDU ha avuto modo di rilevare con la sentenzadel 28 ottobre 2021 (Succi ed altri c. Italia), le condizioni imposte per laredazione del ricorso per cassazione - e in particolare l'applicazione delprincipio di autosufficienza - perseguono uno scopo legittimo, segnatamentequello di «agevolare la comprensione della causa e delle questioni sollevatenel ricorso e permettere alla Corte di Cassazione di decidere senza doversibasare su altri documenti, affinché quest'ultima possa mantenere il suoruolo e la sua funzione, che consistono nel garantire in ultimo gradol'applicazione uniforme e l'interpretazione corretta del diritto interno(nomofilachia)» e dunque, in ultima analisi, «la certezza del diritto e lacorretta amministrazione della giustizia» (v., altresì, Cass., 19 aprile 2022,n. 12481; Cass. Sez. U., 18 marzo 2022, n. 8950).Ne discende che le censure formulate, per un verso, appaiono inammissibiliin quanto generiche – richiamando parte ricorrente, fondamentalmente,principi giurisprudenziali fissati dalla giurisprudenza in tema di motivazionedegli atti impositivi - e non autosufficienti (per le evidenziate carenze intermini di allegazione) e, sotto altro profilo, non si confrontano con laspecifica ratio decidendi, trascurando di confutare le conclusioni cui sonopervenuti i giudici di merito circa (specifiche) lacune motivazionali dell’attoimpositivo segnatamente in tema di individuazione, oltre edindipendentemente dal presupposto impositivo, anche dei “criteri, sianormativi che di calcolo, necessari per consentire al contribuente diesercitare il suo diritto di difesa”.3.3. Del resto, la valutazione della congruità della motivazione dell’avvisodi accertamento è una questione di merito ed, infatti, come affermato daquesta Corte, in tema di avviso di accertamento tributario, lo stabilire se,in concreto, la sua motivazione risponda o no ai requisiti di validità - che,in generale, possono riferirsi anche ad elementi extratestuali che ilcontribuente sia in grado di conoscere - è compito del giudice tributario enon è dato al contribuente, se la decisione è motivata, sollecitare alla CorteNumero registro generale 16467/2023Numero sezionale 699/2026Numero di raccolta generale 7485/2026Data pubblicazione 29/03/2026di cassazione una revisione critica, salvo che non vengano enunciati edevidenziati, nel ricorso, specifici errori di diritto in cui il giudice di merito siaincorso. (Sez. 5, Sentenza n. 9582 del 19/04/2013, Rv. 626327 - 01),sicché appare evidente che la censura, lungi dal configurare un profilo diviolazione di legge (l’unico dedotto), finisce per sollecitare una rivisitazionedi profili di merito; per giunta senza neppure attingere allo specifico profilo(anche) evidenziato dal giudice di appello in ordine ai criteri di calcolo equantificazione.4. In conclusione il ricorso va respinto. Nulla va disposto quanto alle spesedi lite in assenza di una rituale costituzione del Comune di [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16467/2023Numero sezionale 699/2026Numero di raccolta generale 7485/2026Data pubblicazione 29/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] TRIBUTILOCALIAngelo [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA]Gianmarco [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMargherita [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 16467/2023 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro-tempore,rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della CGT-2 Sicilia n. 1094/2023 depositata il02/02/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] Pisa1. Con sentenza n. 1094/05/2023 depositata il 02/02/2023, la CGT-2Sicilia, in accoglimento dell’appello ed in riforma della sentenza impugnata,accoglieva il ricorso originario del Comune di [OSCURATO:PERSONA], annullando l’avvisoNumero registro generale 16467/2023Numero sezionale 699/2026Numero di raccolta generale 7485/2026Data pubblicazione 29/03/2026di liquidazione in quanto ritenuto privo di adeguata motivazione econdannava l’Agenzia delle Entrate a rimborsare le spese del processo, cheliquidava per entrambi i gradi di giudizio.2. Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, sulla base diun unico motivo, l’Ufficio.3. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato in data 7 febbraio 2024 controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare va rilevata l’inammissibilità della costituzione ingiudizio del Comune di [OSCURATO:PERSONA] il quale, a fronte della notifica del ricorsoper cassazione in data 1.8.2023, ha depositato il proprio controricorsotardivamente, vale a dire solo in data 7.2.2024.2. Deve, quindi, osservarsi che con un unico motivo l’Agenzia delle entrateha lamentato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazionee/o falsa applicazione dell’art.7 della l. n. 212/2000 in combinato dispostocon l’art. 3 della legge n. 241/1990, per avere i giudici di appello errato nelritenere non adeguatamente motivato l’avviso di liquidazioneoriginariamente impugnato.3. Il ricorso è inammissibile o, comunque, manifestamente infondato.3.1 Va premesso che i giudici di appello hanno argomentato la propriadecisione, nei termini appresso specificati: “L’articolo 7 dello Statuto delcontribuente (legge n. 212/2000), stabilisce al primo comma che ‘gli attidell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescrittodall’art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazionedei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e leragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione.Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essereallegato all’atto che lo richiama’. La Suprema Corte di Cassazione, si èsoffermata sul valore del citato art. 7 della Legge n. 212 del 2000,affermando il principio secondo cui ‘in tema di imposta di registro, l'avvisodi liquidazione emesso ex art. 54, comma 5, del d.P.R. n. 131 del 1986 cheNumero registro generale 16467/2023Numero sezionale 699/2026Numero di raccolta generale 7485/2026Data pubblicazione 29/03/2026indichi soltanto la data e il numero del provvedimento civile oggetto dellaregistrazione, senza allegarlo, è illegittimo, per difetto di motivazione, inquanto l'obbligo di allegazione, previsto dall'art. 7 della I. n. 212 del 2000,mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle suefacoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad unadisposizione per impugnare’ (Cass. n. 12468/2015, n. 29402/2017, n.29491/2018), statuendo, altresì, che ‘bisogna valutare caso per caso se glielementi indicati in motivazione sono sufficienti, oppure no, a farcomprendere al contribuente quale sia il presupposto impositivo verificatosie a consentirgli di esercitare il suo diritto di difesa’ (Cass. n. 239/2021 e n.9344/2021). Orbene, che nel caso in esame, viene in rilievo come l'avvisodi liquidazione contestato, di fatto, riporta soltanto i riferimenti dellasentenza di cui è stata accertata l’omessa registrazione e nessun’altraindicazione per ciò che concerne gli elementi minimi indispensabili a farcomprendere quale sia il presupposto impositivo ed i criteri, sia normativiche di calcolo, necessari per consentire al contribuente di esercitare il suodiritto di difesa. [OSCURATO:PERSONA], quindi, ritenendo fondata l’eccezione di nullitàdell’atto, per difetto assoluto di motivazione, considerando assorbito ognialtro motivo e tenuto conto del principio secondo cui le spese del processodevono essere poste a carico della parte soccombente”.3.2. Orbene questa Corte ha ripetutamente rimarcato che la censurainvolgente la congruità della motivazione dell'avviso di accertamentonecessariamente richiede che il ricorso per cassazione riporti i passi dellamotivazione dell'atto che, per l'appunto, si assumano erroneamenteinterpretati o pretermessi (v. Cass., 13 agosto 2004, n. 15867; Cass., 19novembre 2019, n. 29992; Cass., 28 giugno 2017, n. 16147; Cass., 19aprile 2013, n. 9536; Cass., 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., 29 maggio 2006,n. 12786).Numero registro generale 16467/2023Numero sezionale 699/2026Numero di raccolta generale 7485/2026Data pubblicazione 29/03/2026Come, poi, la stessa Corte EDU ha avuto modo di rilevare con la sentenzadel 28 ottobre 2021 (Succi ed altri c. Italia), le condizioni imposte per laredazione del ricorso per cassazione - e in particolare l'applicazione delprincipio di autosufficienza - perseguono uno scopo legittimo, segnatamentequello di «agevolare la comprensione della causa e delle questioni sollevatenel ricorso e permettere alla Corte di Cassazione di decidere senza doversibasare su altri documenti, affinché quest'ultima possa mantenere il suoruolo e la sua funzione, che consistono nel garantire in ultimo gradol'applicazione uniforme e l'interpretazione corretta del diritto interno(nomofilachia)» e dunque, in ultima analisi, «la certezza del diritto e lacorretta amministrazione della giustizia» (v., altresì, Cass., 19 aprile 2022,n. 12481; Cass. Sez. U., 18 marzo 2022, n. 8950).Ne discende che le censure formulate, per un verso, appaiono inammissibiliin quanto generiche – richiamando parte ricorrente, fondamentalmente,principi giurisprudenziali fissati dalla giurisprudenza in tema di motivazionedegli atti impositivi - e non autosufficienti (per le evidenziate carenze intermini di allegazione) e, sotto altro profilo, non si confrontano con laspecifica ratio decidendi, trascurando di confutare le conclusioni cui sonopervenuti i giudici di merito circa (specifiche) lacune motivazionali dell’attoimpositivo segnatamente in tema di individuazione, oltre edindipendentemente dal presupposto impositivo, anche dei “criteri, sianormativi che di calcolo, necessari per consentire al contribuente diesercitare il suo diritto di difesa”.3.3. Del resto, la valutazione della congruità della motivazione dell’avvisodi accertamento è una questione di merito ed, infatti, come affermato daquesta Corte, in tema di avviso di accertamento tributario, lo stabilire se,in concreto, la sua motivazione risponda o no ai requisiti di validità - che,in generale, possono riferirsi anche ad elementi extratestuali che ilcontribuente sia in grado di conoscere - è compito del giudice tributario enon è dato al contribuente, se la decisione è motivata, sollecitare alla CorteNumero registro generale 16467/2023Numero sezionale 699/2026Numero di raccolta generale 7485/2026Data pubblicazione 29/03/2026di cassazione una revisione critica, salvo che non vengano enunciati edevidenziati, nel ricorso, specifici errori di diritto in cui il giudice di merito siaincorso. (Sez. 5, Sentenza n. 9582 del 19/04/2013, Rv. 626327 - 01),sicché appare evidente che la censura, lungi dal configurare un profilo diviolazione di legge (l’unico dedotto), finisce per sollecitare una rivisitazionedi profili di merito; per giunta senza neppure attingere allo specifico profilo(anche) evidenziato dal giudice di appello in ordine ai criteri di calcolo equantificazione.4. In conclusione il ricorso va respinto. Nulla va disposto quanto alle spesedi lite in assenza di una rituale costituzione del Comune di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 27gennaio 2026 .Il PresidenteGiacomo Maria StallaP.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 27gennaio 2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07485/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris