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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 maggio 2022

Cassazione n. 34804/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 667-2023proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che larappresenta e difende ope legis -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al ricorso e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- avverso la sentenza n. 4323/2022 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositatail 24/05/2022 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entrate propon e ricorso, affidato a tre motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 2439/2021 della [OSCURATO:PERSONA] di Caserta, in accoglimento del ricorso avverso avviso di liquidazione di imposta di registro nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] con cui era stata contestata l’erronea applicazione, da parte di quest’ultimo, della normativa in materia di trasferimenti immobiliari per la piccola proprietà contadina, quanto alla registrazione degli atti in misura agevolata, con riferimento all’atto rogato dal medesimo notaio il 22\10\20, rep. n. 6412, racc. n. 4335, reg. il 13 \11 \ 20 n. 27810, serie IT, con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva venduto a Giuseppe, Gennaro e [OSCURATO:PERSONA], il 50% di un compendioimmobiliare in Vitulazio (CE),atto allo svolgimento di attività agricole; in particolare, l’Agenziadelle entrate aveva ritenuto che il richiamato beneficiofiscale sarebbe spettato solo se il trasferimento fosse avvenuto contestualmente al terreno agricolo ed alle pertinenze di quest’ultimo, mentre nel caso in esame era stato trasferito unicamente un compendio immobiliare, senza il terreno, o i terreni, di cui quest’ultimo costituisca pertinenza, a nulla valendo «la strumentalità rispetto all'attività agricola che si svolge, in quanto appunto, strumentale alla stessa, ma non pertinenziale al terreno agricolo non oggetto di trasferimento», con conseguente recupero a tassazione diimposta di registro con aliquota al 9%;il Notaioresiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1 con il primo motivo l ’Agenzi a ricorrent e denuncia , in rubrica, «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. e 36, comma 2, n. 4, del d. l.vo 546/92, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. motivazione apparente e contraddittoria» e lamenta, con riguardo alla questione circa la responsabilità solidale del notaio rogante nel versamento dell’imposta di registro,che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente ritenuto che al notaio rogante non fosse applicabile l’imposta in oggetto, che «manteneva (anche ai fini dell'art.57 cit.) carattere non principale, ma complementare»;

1.2. con il secondo motivo l’Ufficio denuncia, in rubrica, «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 4 bis, d.l. 30 dicembre 2009 numero 194 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 numero 25 e degli artt. 42 e 57 del d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.» e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente «ritenuto imposta complementare anche quella derivante da elementi direttamente ed immediatamente emergenti dall’atto notarile», trattandosi, invece, nella fattispecie, di «una ipotesi di recupero di imposta principale», avendo «l’Amministrazione finanziaria, con l’avviso impugnato, … comunicato l’errore nella liquidazione effettuata dal notaio rogante, che aveva provveduto ad autoliquidare l’imposta scaturente dall’atto stipulato ed a presentare la richiesta di registrazione per via telematica» , mediante « riscontro effettuato dall’Ufficio delle entrate, sulla base delle dichiarazioni rese nell’atto medesimo»;

1.3. ledoglianze, da esaminare congiuntamente, sono infondat e ;

1.4. come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n.1802 del23/01/2019), sulla base di principi di diritto che il Collegio condivide, in tema di imposta ipotecaria e di registro, in base al combinato disposto degli artt. 42 e 57 del d.P.R. n. 131 del 1986 e 3-ter del d.lgs. n. 463 del 1997, anche in caso di registrazione con procedura telematica, ilnotaio risponde in via solidale con i contraenti, e salvo rivalsa, unicamente per l'imposta principale, tale dovendosi considerare quella risultante dal controllo dell'autoliquidazione ovvero da elementi desumibili dall'atto con immediatezza e senza necessità di accertamenti fattuali o extratestuali, né di valutazioni giuridico-interpretative;

1.5. è stato affermato, in particolare, che, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. n. 131 del 1986 aprile 1986, n. 131, l'imposta di registro liquidata dall'Ufficio a seguito dell'accertata insussistenza dei presupposti di un trattamento agevolato applicato al momento della registrazione dell'atto di trasferimento della proprietà di un bene immobile, non è rubricabile né come imposta principale, in quanto è applicata in un momento successivo alla registrazione, né come imposta suppletiva, in quanto, rivedendo a posteriori il criterio di liquidazione in precedenza seguito, non è rivolta ad emendare errori od omissioni commessi dall'ufficio in sede di registrazione;

1.6. questo criterio discretivo, già fatto proprio da Cass. Sez.

U. n. 1196 del 2000, con riguardo alla previgente disciplina dell'imposta di registro, ma sulla base di considerazioni valide anche ex art. 42 del d.P.R. n. 131 del 1986, è stato da ultimo riaffermato da Cass. n. 2400 del 2017 e n. 3360 del 2017 (in fattispecie di agevolazione «prima casa») e da Cass.n. 12257 del 2017 (in fattispecie di mancanza di qualità di soggetto Iva del cedente);

1.7. la conclusione qui accolta non muta per effetto dell'utilizzo della procedura telematica di adempimento ex art. 3-ter del d.lgs. n. 463 del 1997, atteso che l'osservanza di tale procedura incide sulle modalità di liquidazione e pagamento del tributo, ma non sulla natura dell'imposta richiesta;

1.8. dalla natura complementare dell'imposta discende l'illegittimità dell'avviso di liquidazione comunicato al solo notaio rogante quale sostituto di imposta, atteso cheai sensi dell'art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, la pretesa in questione doveva essere fatta valere con apposito atto di imposizione tributaria, notificato alla parte acquirente ed alla parte venditrice, quale coobbligata in solido, entro il termine di decadenza di tre anni, da ritenere decorrente - in applicazione del principio generale desumibile dall'art. 2964 c.c. -dalla data della registrazione, a partire dalla quale l'ufficio del registro ha la facoltà di contestare al contribuente la perdita del trattamento agevolato;

1.9. la Commissione tributaria regionale ha quindi congruamente e correttamente motivato in ordine all’insussistenza dei presupposti per l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale al Notaio rogante;

2. il rigetto dei primi due motivi comporta l’assorbimento del terzo motivo, con cui si denuncia «violazione e/o falsa applicazione dell’art.16 bis comma 9-octies del d.l. 18 ottobre 2022 e dell’art. 53 del d. l.vo 546/92, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.» in merito alle ulteriori affermazioni della Commissione tributaria regionale circa il mancato rispetto, da parte dell’appellante, del principio di sinteticità degli atti;

3. sulla scorta di quanto sin qui osservato, il ricorso va integralmente respinto;

4. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore del controricorrente, dichiaratosi antistatario P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di questo giudizio in favore delcontroricorrente che liquida e distrae in favore del suo difensore,antistatario, in Euro 4.300,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 667-2023proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che larappresenta e difende ope legis -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al ricorso e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- avverso la sentenza n. 4323/2022 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositatail 24/05/2022 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entrate propon e ricorso, affidato a tre motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 2439/2021 della [OSCURATO:PERSONA] di Caserta, in accoglimento del ricorso avverso avviso di liquidazione di imposta di registro nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] con cui era stata contestata l’erronea applicazione, da parte di quest’ultimo, della normativa in materia di trasferimenti immobiliari per la piccola proprietà contadina, quanto alla registrazione degli atti in misura agevolata, con riferimento all’atto rogato dal medesimo notaio il 22\10\20, rep. n. 6412, racc. n. 4335, reg. il 13 \11 \ 20 n. 27810, serie IT, con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva venduto a Giuseppe, Gennaro e [OSCURATO:PERSONA], il 50% di un compendioimmobiliare in Vitulazio (CE),atto allo svolgimento di attività agricole; in particolare, l’Agenziadelle entrate aveva ritenuto che il richiamato beneficiofiscale sarebbe spettato solo se il trasferimento fosse avvenuto contestualmente al terreno agricolo ed alle pertinenze di quest’ultimo, mentre nel caso in esame era stato trasferito unicamente un compendio immobiliare, senza il terreno, o i terreni, di cui quest’ultimo costituisca pertinenza, a nulla valendo «la strumentalità rispetto all'attività agricola che si svolge, in quanto appunto, strumentale alla stessa, ma non pertinenziale al terreno agricolo non oggetto di trasferimento», con conseguente recupero a tassazione diimposta di registro con aliquota al 9%;il Notaioresiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1 con il primo motivo l ’Agenzi a ricorrent e denuncia , in rubrica, «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. e 36, comma 2, n. 4, del d. l.vo 546/92, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. motivazione apparente e contraddittoria» e lamenta, con riguardo alla questione circa la responsabilità solidale del notaio rogante nel versamento dell’imposta di registro,che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente ritenuto che al notaio rogante non fosse applicabile l’imposta in oggetto, che «manteneva (anche ai fini dell'art.57 cit.) carattere non principale, ma complementare»; 1.2. con il secondo motivo l’Ufficio denuncia, in rubrica, «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 4 bis, d.l. 30 dicembre 2009 numero 194 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 numero 25 e degli artt. 42 e 57 del d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.» e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente «ritenuto imposta complementare anche quella derivante da elementi direttamente ed immediatamente emergenti dall’atto notarile», trattandosi, invece, nella fattispecie, di «una ipotesi di recupero di imposta principale», avendo «l’Amministrazione finanziaria, con l’avviso impugnato, … comunicato l’errore nella liquidazione effettuata dal notaio rogante, che aveva provveduto ad autoliquidare l’imposta scaturente dall’atto stipulato ed a presentare la richiesta di registrazione per via telematica» , mediante « riscontro effettuato dall’Ufficio delle entrate, sulla base delle dichiarazioni rese nell’atto medesimo»; 1.3. ledoglianze, da esaminare congiuntamente, sono infondat e ; 1.4. come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n.1802 del23/01/2019), sulla base di principi di diritto che il Collegio condivide, in tema di imposta ipotecaria e di registro, in base al combinato disposto degli artt. 42 e 57 del d.P.R. n. 131 del 1986 e 3-ter del d.lgs. n. 463 del 1997, anche in caso di registrazione con procedura telematica, ilnotaio risponde in via solidale con i contraenti, e salvo rivalsa, unicamente per l'imposta principale, tale dovendosi considerare quella risultante dal controllo dell'autoliquidazione ovvero da elementi desumibili dall'atto con immediatezza e senza necessità di accertamenti fattuali o extratestuali, né di valutazioni giuridico-interpretative; 1.5. è stato affermato, in particolare, che, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. n. 131 del 1986 aprile 1986, n. 131, l'imposta di registro liquidata dall'Ufficio a seguito dell'accertata insussistenza dei presupposti di un trattamento agevolato applicato al momento della registrazione dell'atto di trasferimento della proprietà di un bene immobile, non è rubricabile né come imposta principale, in quanto è applicata in un momento successivo alla registrazione, né come imposta suppletiva, in quanto, rivedendo a posteriori il criterio di liquidazione in precedenza seguito, non è rivolta ad emendare errori od omissioni commessi dall'ufficio in sede di registrazione; 1.6. questo criterio discretivo, già fatto proprio da Cass. Sez. U. n. 1196 del 2000, con riguardo alla previgente disciplina dell'imposta di registro, ma sulla base di considerazioni valide anche ex art. 42 del d.P.R. n. 131 del 1986, è stato da ultimo riaffermato da Cass. n. 2400 del 2017 e n. 3360 del 2017 (in fattispecie di agevolazione «prima casa») e da Cass.n. 12257 del 2017 (in fattispecie di mancanza di qualità di soggetto Iva del cedente); 1.7. la conclusione qui accolta non muta per effetto dell'utilizzo della procedura telematica di adempimento ex art. 3-ter del d.lgs. n. 463 del 1997, atteso che l'osservanza di tale procedura incide sulle modalità di liquidazione e pagamento del tributo, ma non sulla natura dell'imposta richiesta; 1.8. dalla natura complementare dell'imposta discende l'illegittimità dell'avviso di liquidazione comunicato al solo notaio rogante quale sostituto di imposta, atteso cheai sensi dell'art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, la pretesa in questione doveva essere fatta valere con apposito atto di imposizione tributaria, notificato alla parte acquirente ed alla parte venditrice, quale coobbligata in solido, entro il termine di decadenza di tre anni, da ritenere decorrente - in applicazione del principio generale desumibile dall'art. 2964 c.c. -dalla data della registrazione, a partire dalla quale l'ufficio del registro ha la facoltà di contestare al contribuente la perdita del trattamento agevolato; 1.9. la Commissione tributaria regionale ha quindi congruamente e correttamente motivato in ordine all’insussistenza dei presupposti per l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale al Notaio rogante; 2. il rigetto dei primi due motivi comporta l’assorbimento del terzo motivo, con cui si denuncia «violazione e/o falsa applicazione dell’art.16 bis comma 9-octies del d.l. 18 ottobre 2022 e dell’art. 53 del d. l.vo 546/92, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.» in merito alle ulteriori affermazioni della Commissione tributaria regionale circa il mancato rispetto, da parte dell’appellante, del principio di sinteticità degli atti; 3. sulla scorta di quanto sin qui osservato, il ricorso va integralmente respinto; 4. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore del controricorrente, dichiaratosi antistatario P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di questo giudizio in favore delcontroricorrente che liquida e distrae in favore del suo difensore,antistatario, in Euro 4.300,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti. Così deciso in Ro
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