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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 gennaio 2024

Cassazione n. 12138/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso Rg 13437/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il procedimento presso il suo domicilio digitale Pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA] il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il procedimento presso il suo domicilio digitale Pec: -controricorrente – avverso la sentenza n. 2586/2022 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 14/03/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il sig. [OSCURATO:PERSONA] convenne davanti al Giudice di Pace di Barra la società [OSCURATO:SOCIETA] (di seguito [OSCURATO:SOCIETA]) e la [OSCURATO:PERSONA] srl (di seguito Merliani) al fine di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla vacanza, prenotata tramite l’agenzia presso il Villaggio “[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]”,e “rovinata” da una serie di disservizi che ne avevano impedito il godimento; le convenute si costituirono in giudizio e la [OSCURATO:SOCIETA] in particolare sollevò una serie di eccezioni pregiudiziali e preliminari, tra cui l’incompetenza per territorio del [OSCURATO:PERSONA] di Barra; il Giudice di Pace adito , estromessa la Merliani per carenza di legittimazione, disattese le eccezioni della [OSCURATO:SOCIETA], ritenne provato l’inadempimento di quest’ultima in conseguenza della mancata realizzazione della finalità turistica sottesa al contratto, ritenne provato il danno e condannò la [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento, in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], della somma di € 1.351,00, oltre interessi legali e spese del grado; il Tribunale di Napoli, pronunciando sull’appello della [OSCURATO:SOCIETA], ha con sentenza n. 2586 pubblicata in data 14/3/2022 pronunciato su due questioni che ancora rilevano in questa sede.

Da un lato, preso atto che il termine della prima udienza indicato dal Guarino nell’atto di citazione introduttivo del giudizio era stato differito dal giudice in forza dei decreti emergenziali covid, ha rigettato l’eccezione pregiudiziale con la quale il Guarino aveva chiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio d’appello pe r mancato rinnovo della notifica dell’atto contenente una nuova udienza che consentisse il rispetto dei termini ex art. 163 bis c.p.c., così da ritenere il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

Dall’altro ha ritenuto fondata l’eccezione di incompetenza per territorio, sollevata da [OSCURATO:SOCIETA] ed erroneamente rigettata dal Giudice di Pace, dichiarando che avendo la [OSCURATO:SOCIETA] sede in Foggia fin dal momento dell’introduzione del giudizio di primo grado, la Merliani a Napoli (ma non nel circondario di Barra) ove peraltro risiedeval’attore in primo grado e dove quest’ultimo aveva dichiarato di aver acquistato il pacchetto turistico e considerato altresì che la prestazione era stata eseguita presso le [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] di Otranto, rientrante nel circondario di Lecce, certamente era da dichiararel’incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Barra.

Per effetto dell’accoglimento del gravame il Tribunale ha condannato il Guarino e il suo procuratore alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado e lo ha condannato alle spese del doppio grado di giudizio in favore della [OSCURATO:SOCIETA] mentre ha compensato quelle tra la [OSCURATO:SOCIETA] e il Merliani; avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, cui resiste la [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso; il ricorso è stato assegnato alla trattazione in [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. entrambe le partihanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo -violazione e falsa applicazione ex art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.-dell’art. 83, commi 1 e 2 d.l. 17/3/2020 n. 18, dell’art. 36 d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 23, degli artt. 350, 359, 101, 102, 163 bis, 164 c.c. e falsa applicazione dell’art. 168 bis 4° e 5° co. c.p.c. –il ricorrente lamenta la non rilevata nullità dell’atto di citazione in ragione della previsione di un termine di comparizione inferiore a quello minimo stabilito dalla legge in conseguenza del differimento dei termini processuali per l’emergenza covid: si duole che il giudice dell’appello , pur rilevando il difetto dei termini a comparire, non ne abbia conseguentemente dichiarato la nullità ex art. 164 c.p.c., né fissato un termine perentorio per il rinnovo della notifica dell’appello ai sensi del 5° commadel medesimo art. 164 c.p.c., essendosi viceversa limitato al mero differimento dell’udienza ai sensi dell’art. 168 bis, 4° e 5° comma,c.p.c.; con il secondo motivo di ricorso -violazione dell’art. 132, 2° co. c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c.- lamenta che la motivazione dell’impugnata sentenza è meramente apparente e perplessa nell’interpretare le norme processuali asseritamente violate con il primo motivo; i motivi-da trattare congiuntamente per ragioni di connessione- sonoinfondati; il Tribunale ha ritenuto l’eccezione di nullità, con riguardo al mancato rinnovo della notifica ai sensi dell’art. 164 c.p.c., non supportata dal dato normativo in quanto l’art. 83, comma 2, D.L. 18/20, conv. in L. 27/20,si limita a disporre la sospensione dei termini proceduralicon la seguente precisazione : “Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto”; ne consegue, ad avviso del Tribunale, che l’udienza doveva essere differita per consentire il rispetto dei termini di cui all’art. 163 bisc.c., e chenessun rinnovo della notificazione dove sse essere disposta, non avendo il legislatore previsto quest’ulteriore adempimento, essendo viceversa onere dell’ appellato effettuare istanza di visibilità de l fascicolo per essere edotto del differimento dell’udienza; il Tribunale si è attenuto alla lettera della legge e non è caduto in alcun vizio di motivazione apparente, perché l’“a ritroso” lamentato dal ricorrente con il secondo motivo di ricorso fa parte del testo della norma sicché nessuna irredimibile carenza della motivazione è dato desumere.

Il giudice dell’appello ha nell’impugnata sentenza fatto invero applicazione del principio affermato da questa Corte secondo cui “La sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all'11 maggio 2020 - prevista, per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, dall'art. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020 (e, successivamente, dal d.l. n. 23 del 2020, conv. dalla l. n. 40 del 2020) -si applica anche ai termini computati a ritroso che ricadano in tutto o in parte nel periodo di sospensione, con la conseguente necessità di differire l'udienza o l'attività da cui decorre il termine, in modo da consentirne il rispetto”(Cass., 6 - 3, n. 3959 del 9/2/2023 ); con il terzo motivo-violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 20 c.p.c. errata statuizione in ordine ai possibili fori concorrenti nei rapporti di obbligazione con le persone giuridiche.

Omesso esame della [OSCURATO:PERSONA]- il ricorrente si duole che il giudice dell’appello abbia omesso di rilevare che la contestazione del foro territoriale da parte dell’appellante era incompleta in quanto, pur dando conto di aver visionato una parte della visura depositata dalla società [OSCURATO:SOCIETA] , non aveva rilevato la sussistenza di una sede secondaria in provincia di Macerata; lamenta che la statuizione è in contrasto con quanto disposto da Cass., VI, 11/12/2014 26094 e successive pronunce secondo cui“In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ. (cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicché l'eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito”; il motivo è inammissibile, in quanto formulato in violazione del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., non risultando dall’odierno ricorrente debitamente riportata nel ricorso la visura asseritamente esaminata, essendo al riguardo irrilevante averlo fatto nella memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c., atteso che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità ivizi di genericità o indeterminatezza dei motivi del ricorso per cassazione non possono essere sanati da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria di cui all'art. 378 cod. proc. civ., la cui funzione è quella di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi già debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrare quelli originariamente inammissibili( Cass. 3, n. 7260 del 7/4/2005, Cass., 6-3, n. 3780 del 25/2/2015; Cass., 1, n. 26332 del 20/12/2016; Cass., 6-3, n. 5355 del 7/3/2018); all’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso, Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altra intimata, non avendo la medesima svolto attività difensiva.Il ricorrente va altresì condannato al pagamento di euro 2.300,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 2.500,00 (di cui € 2 .3 00 ,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, nonché la somma di euro 2.300,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c., in favore della controricorrente.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso Rg 13437/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il procedimento presso il suo domicilio digitale Pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA] il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il procedimento presso il suo domicilio digitale Pec: -controricorrente – avverso la sentenza n. 2586/2022 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 14/03/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il sig. [OSCURATO:PERSONA] convenne davanti al Giudice di Pace di Barra la società [OSCURATO:SOCIETA] (di seguito [OSCURATO:SOCIETA]) e la [OSCURATO:PERSONA] srl (di seguito Merliani) al fine di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla vacanza, prenotata tramite l’agenzia presso il Villaggio “[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]”,e “rovinata” da una serie di disservizi che ne avevano impedito il godimento; le convenute si costituirono in giudizio e la [OSCURATO:SOCIETA] in particolare sollevò una serie di eccezioni pregiudiziali e preliminari, tra cui l’incompetenza per territorio del [OSCURATO:PERSONA] di Barra; il Giudice di Pace adito , estromessa la Merliani per carenza di legittimazione, disattese le eccezioni della [OSCURATO:SOCIETA], ritenne provato l’inadempimento di quest’ultima in conseguenza della mancata realizzazione della finalità turistica sottesa al contratto, ritenne provato il danno e condannò la [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento, in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], della somma di € 1.351,00, oltre interessi legali e spese del grado; il Tribunale di Napoli, pronunciando sull’appello della [OSCURATO:SOCIETA], ha con sentenza n. 2586 pubblicata in data 14/3/2022 pronunciato su due questioni che ancora rilevano in questa sede. Da un lato, preso atto che il termine della prima udienza indicato dal Guarino nell’atto di citazione introduttivo del giudizio era stato differito dal giudice in forza dei decreti emergenziali covid, ha rigettato l’eccezione pregiudiziale con la quale il Guarino aveva chiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio d’appello pe r mancato rinnovo della notifica dell’atto contenente una nuova udienza che consentisse il rispetto dei termini ex art. 163 bis c.p.c., così da ritenere il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Dall’altro ha ritenuto fondata l’eccezione di incompetenza per territorio, sollevata da [OSCURATO:SOCIETA] ed erroneamente rigettata dal Giudice di Pace, dichiarando che avendo la [OSCURATO:SOCIETA] sede in Foggia fin dal momento dell’introduzione del giudizio di primo grado, la Merliani a Napoli (ma non nel circondario di Barra) ove peraltro risiedeval’attore in primo grado e dove quest’ultimo aveva dichiarato di aver acquistato il pacchetto turistico e considerato altresì che la prestazione era stata eseguita presso le [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] di Otranto, rientrante nel circondario di Lecce, certamente era da dichiararel’incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Barra. Per effetto dell’accoglimento del gravame il Tribunale ha condannato il Guarino e il suo procuratore alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado e lo ha condannato alle spese del doppio grado di giudizio in favore della [OSCURATO:SOCIETA] mentre ha compensato quelle tra la [OSCURATO:SOCIETA] e il Merliani; avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, cui resiste la [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso; il ricorso è stato assegnato alla trattazione in [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. entrambe le partihanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo -violazione e falsa applicazione ex art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.-dell’art. 83, commi 1 e 2 d.l. 17/3/2020 n. 18, dell’art. 36 d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 23, degli artt. 350, 359, 101, 102, 163 bis, 164 c.c. e falsa applicazione dell’art. 168 bis 4° e 5° co. c.p.c. –il ricorrente lamenta la non rilevata nullità dell’atto di citazione in ragione della previsione di un termine di comparizione inferiore a quello minimo stabilito dalla legge in conseguenza del differimento dei termini processuali per l’emergenza covid: si duole che il giudice dell’appello , pur rilevando il difetto dei termini a comparire, non ne abbia conseguentemente dichiarato la nullità ex art. 164 c.p.c., né fissato un termine perentorio per il rinnovo della notifica dell’appello ai sensi del 5° commadel medesimo art. 164 c.p.c., essendosi viceversa limitato al mero differimento dell’udienza ai sensi dell’art. 168 bis, 4° e 5° comma,c.p.c.; con il secondo motivo di ricorso -violazione dell’art. 132, 2° co. c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c.- lamenta che la motivazione dell’impugnata sentenza è meramente apparente e perplessa nell’interpretare le norme processuali asseritamente violate con il primo motivo; i motivi-da trattare congiuntamente per ragioni di connessione- sonoinfondati; il Tribunale ha ritenuto l’eccezione di nullità, con riguardo al mancato rinnovo della notifica ai sensi dell’art. 164 c.p.c., non supportata dal dato normativo in quanto l’art. 83, comma 2, D.L. 18/20, conv. in L. 27/20,si limita a disporre la sospensione dei termini proceduralicon la seguente precisazione : “Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto”; ne consegue, ad avviso del Tribunale, che l’udienza doveva essere differita per consentire il rispetto dei termini di cui all’art. 163 bisc.c., e chenessun rinnovo della notificazione dove sse essere disposta, non avendo il legislatore previsto quest’ulteriore adempimento, essendo viceversa onere dell’ appellato effettuare istanza di visibilità de l fascicolo per essere edotto del differimento dell’udienza; il Tribunale si è attenuto alla lettera della legge e non è caduto in alcun vizio di motivazione apparente, perché l’“a ritroso” lamentato dal ricorrente con il secondo motivo di ricorso fa parte del testo della norma sicché nessuna irredimibile carenza della motivazione è dato desumere. Il giudice dell’appello ha nell’impugnata sentenza fatto invero applicazione del principio affermato da questa Corte secondo cui “La sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all'11 maggio 2020 - prevista, per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, dall'art. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020 (e, successivamente, dal d.l. n. 23 del 2020, conv. dalla l. n. 40 del 2020) -si applica anche ai termini computati a ritroso che ricadano in tutto o in parte nel periodo di sospensione, con la conseguente necessità di differire l'udienza o l'attività da cui decorre il termine, in modo da consentirne il rispetto”(Cass., 6 - 3, n. 3959 del 9/2/2023 ); con il terzo motivo-violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 20 c.p.c. errata statuizione in ordine ai possibili fori concorrenti nei rapporti di obbligazione con le persone giuridiche. Omesso esame della [OSCURATO:PERSONA]- il ricorrente si duole che il giudice dell’appello abbia omesso di rilevare che la contestazione del foro territoriale da parte dell’appellante era incompleta in quanto, pur dando conto di aver visionato una parte della visura depositata dalla società [OSCURATO:SOCIETA] , non aveva rilevato la sussistenza di una sede secondaria in provincia di Macerata; lamenta che la statuizione è in contrasto con quanto disposto da Cass., VI, 11/12/2014 26094 e successive pronunce secondo cui“In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ. (cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicché l'eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito”; il motivo è inammissibile, in quanto formulato in violazione del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., non risultando dall’odierno ricorrente debitamente riportata nel ricorso la visura asseritamente esaminata, essendo al riguardo irrilevante averlo fatto nella memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c., atteso che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità ivizi di genericità o indeterminatezza dei motivi del ricorso per cassazione non possono essere sanati da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria di cui all'art. 378 cod. proc. civ., la cui funzione è quella di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi già debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrare quelli originariamente inammissibili( Cass. 3, n. 7260 del 7/4/2005, Cass., 6-3, n. 3780 del 25/2/2015; Cass., 1, n. 26332 del 20/12/2016; Cass., 6-3, n. 5355 del 7/3/2018); all’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso, Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza. Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altra intimata, non avendo la medesima svolto attività difensiva.Il ricorrente va altresì condannato al pagamento di euro 2.300,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 2.500,00 (di cui € 2 .3 00 ,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, nonché la somma di euro 2.300,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c., in favore della controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricor
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