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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 aprile 2026

Cassazione n. 09267/2026

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ato [OSCURATO:PERSONA] V.Lana-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Palombi-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] inpersona del legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta n.11/2025depositata il 14/10/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che parte ricorrente ha rinunciato al ricorso con accettazionedi parte controricorrente, che ha parimenti ‘rinunciato’ al proprio atto concompensazione delle spese, dunque condivisa;Numero registro generale 26152/2025Numero sezionale 172/2026Numero di raccolta generale 9267/2026Data pubblicazione 13/04/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio dicassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ e che, nel provvedere sullespese processuali, si può dare atto della compensazione integrale fra leparti, come dalle stesse concordato; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento;Così deciso in Roma, il 12/04/2026Massimo Ferro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato [OSCURATO:PERSONA] V.Lana-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Palombi-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] inpersona del legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta n.11/2025depositata il 14/10/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che parte ricorrente ha rinunciato al ricorso con accettazionedi parte controricorrente, che ha parimenti ‘rinunciato’ al proprio atto concompensazione delle spese, dunque condivisa;Numero registro generale 26152/2025Numero sezionale 172/2026Numero di raccolta generale 9267/2026Data pubblicazione 13/04/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio dicassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ e che, nel provvedere sullespese processuali, si può dare atto della compensazione integrale fra leparti, come dalle stesse concordato; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento;Così deciso in Roma, il 12/04/2026Massimo Ferro
Sentenza Cassazione n. 09267/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris