CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 48543/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24 gennaio 1976 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 marzo 1974 avverso la sentenza n. 1468/2021, emessa dalla Corte d'Appello di Napoli il 17 febbraio 2021, visti gli atti, la sentenza e i ricorsi; udita nell'udienza del 25 ottobre 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare i ricorsi; uditi gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 febbraio 2021 la Corte d'appello di Napoli - per ciò che rileva in questa sede - ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa città il 18 giugno 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui ai capi AF) e AG) della rubrica, riqualificati ai sensi dell'art. 648 cod. pen. 2. Avverso la sentenza d'appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - a mezzo difensori - hanno proposto ricorsi per cassazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 3.1 vizi della motivazione ed erronea applicazione della legge. La Corte territoriale avrebbe assolto l'onere motivazionale mediante lo stereotipato ricorso a formule di stile ovvero a criteri di giudizio privi di pregio logico. Quanto al reato di cui al capo AF), il Collegio d'appello avrebbe apoditticamente escluso che alla realizzazione dei furti avesse preso parte il ricorrente mentre le premesse fattuali avrebbero dovuto determinare la qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 624 cod. pen. anziché dell'art. 648 cod. pen.. Secondo il Tribunale, infatti, il ricorrente era a conoscenza dei programmati furti, di guisa che tra gli imputati e gli autori dei furti era stato raggiunto un accordo nella fase antecedente alla realizzazione della sottrazione clandestina delle autovetture. Tale accordo costituirebbe, secondo il ricorrente, una forma di contributo agevolatore della realizzazione dell'illecito presupposto, poiché il proposito degli autori dei furti sarebbe stato rafforzato dalla sicurezza, preventivamente conseguita, circa la successiva destinazione dei beni rubati. Ad ogni modo, in caso di dubbio, si sarebbe dovuta privilegiare la qualificazione dei fatti come furti in applicazione del principio del favor rei. Quanto al reato di ricettazione di cui al capo AG), dopo avere ricordato che la Corte di appello aveva affermato che egli aveva operato non nell'interesse dell'autore dell'illecito ma con il dolo specifico di trarne personale profitto, il ricorrente ha dedotto che ciò sarebbe stato desunto dal modello comportamentale dell'imputato e, dunque, da altre condotte in precedenza commesse, che, però, non potrebbero essere poste a base di un giudizio di colpevolezza. Risulterebbe viziato il ragionamento della Corte territoriale laddove non ha qualificato il fatto ai sensi dell'art. 379 cod. pen.; 3.2 violazione dell'art. 133 cod. pen., avendo la Corte di appello negato la prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti in considerazione dei precedenti penali del ricorrente, che risulterebbero, tuttavia, risalenti nel tempo, e della professionalità del ricorrente, giammai dimostrata nello svolgimento degli episodi al medesimo contestati. Il giudice del merito, però, non potrebbe negare le attenuanti generiche solo perché, indipendentemente dalla loro applicazione, considera adeguata la pena ma dovrebbe prima stabilire se le attenuanti generiche devono essere applicate, poi, quando occorre, effettuare il giudizio di comparazione e, infine, operare la determinazione della pena. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto vizi della motivazione ed erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen., per non avere la Corte di appello qualificato i fatti come furti. Posto che si hanno come acquisiti due dati incontestabili, ossia l'esistenza di responsabili dell'azione materiale di furto e l'esistenza di un acquirente delle vetture rubate e riciclate con la manomissione dei loro dati identificativi, non avrebbe senso creare una figura di mezzo tra la sottrazione dei beni e il riciclaggio degli stessi, qualificandola ai sensi dell'art. 648 cod. pen. La sentenza sarebbe illogica laddove assume che vi siano stati soggetti che prima avevano ricettato e poi consentito ad un altro soggetto il riciclaggio, solo perché un ladro lamentava ancora il pagamento dal riciclatore per l'opera prestata. 5. Sono pervenuti motivi aggiunti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui si sono reiterate le censure già sollevate con il ricorso relativamente alla violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., alla valutazione delle prove in ordine alla partecipazione dei ricorrenti al delitto di ricettazione e al trattamento sanzionatorio, compresa la recidiva. 6. All'odierna udienza pubblica è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi meritano accoglimento. 2. Le censure, sollevate in ordine alla violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e alla qualificazione dei fatti come ricettazione, sono fondate. 3. Quanto alla menzionata violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., deve rilevarsi che, come dedotto sia nel ricorso che nei motivi aggiunti, presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale, nel confermare la sentenza di condanna dell'anzidetto imputato e di [OSCURATO:PERSONA] per due ricettazioni di autovetture, così modificate le originarie imputazioni ex art. 648 bis cod. pen., ha fatto ricorso alla tecnica del copia — incolla, avendo riprodotto pedissequamente interi periodi della pronuncia4iprinno grado. Le 9 pagine della sentenza di appello, infatti, prescindendo dalla posizione di [OSCURATO:PERSONA] (nei cui confronti è stata dichiarata la nullità della sentenza per la fondatezza dell'eccezione processuale sollevata) e da varianti stilistiche di nessun rilievo concettuale, appaiono una mera, materiale riproduzione in sintesi della sentenza di primo grado, fatta eccezione per le due pagine (relative allo svolgimento del processo in secondo grado e ai motivi del gravame) e per la penultima pagina, dedicata a [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art. 379 cod. pen. Data questa obiettiva caratteristica del documento-sentenza, inevitabilmente in esso non sono state prese in esame le censure versate negli atti di appello, che sostanzialmente corrispondono ai motivi del presente ricorso. Ciò risulta di tutta evidenza laddove, in particolare, il Collegio territoriale ha dato risposta ai motivi di gravame relativi alla qualificazione dei fatti come ricettazione in luogo di furto. A fronte, infatti, dei rilievi difensivi, concernenti la partecipazione degli imputati ai furti delle autovetture, con conseguente inconfigurabilità dei delitti di ricettazione in ragione della clausola di riserva, prevista dall'art. 648 cod. pen., la Corte campana ha riprodotto pressoché integralmente le argomentazioni del primo giudice, peraltro viziate, per le ragioni che di seguito si illustreranno. Alla luce di quanto precede, come già affermato da questa Corte (ex multis, Sez. 6, n. 12540 del 12/10/2000, Rv. 218172 - 01), deve ribadirsi che, pur potendo il giudice di appello riprodurre in parte le argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado, ai fini del rispetto dell'obbligo di motivazione occorre, tuttavia, che nella pronuncia di secondo grado sia dato puntuale conto delle deduzioni svolte nei motivi di impugnazione e che esse siano sottoposte a un originale vaglio critico circa la fondatezza o infondatezza. Deve, invece, ritenersi nulla per difetto assoluto di motivazione, a norma dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., la sentenza di appello la quale ricalchi sostanzialmente alla lettera la motivazione della decisione impugnata, trascurando di rispondere alle doglianze proposte dalla parte appellante. Applicando siffatte coordinate ermeneutiche al caso in disamina, ne discende che la sentenza impugnata, in quanto assolutamente carente di motivazione, deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, la quale, all'esito di nuovo giudizio, dovrà adeguatamente soddisfare il dovere di motivazione su tutti i capi e punti investiti dai motivi di appello, secondo i principi sopra enunciati. 4. Tale epilogo decisorio giova anche al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], pur se questi non ha proposto alcuna specifica censura sul medesimo punto. Al riguardo, va premesso che, ai fini dell'operatività dell'istituto dell'estensione dell'impugnazione, sancito nell'art. 587 cod. proc. pen., deve considerarsi non ricorrente anche il coimputato presente nel giudizio di cassazione che non abbia impugnato il punto della decisione annullata dalla Suprema Corte in accoglimento di motivi non esclusivamente personali proposti da altro imputato (Sez. 2, n. 4159 del 12/11/2019, Rv. 278226; Sez. 6, n. 1940 del 3/12/2015, dep. 2016, Rv. 266686). Il ricorso infatti attribuisce la cognizione della Corte di legittimità in relazione esclusivamente ai singoli motivi effettivamente proposti (art. 609, comma 1, cod. proc. pen.) con le sole tassative eccezioni previste dal capoverso dell'art.609 cod. proc. pen. e proprie o del sopravvenire di peculiari vicende dopo la scadenza del termine utile per la proposizione del ricorso (es.: modifiche normative favorevoli) o di preesistenti vizi rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo (es.: nullità ex art. 179 cod. proc. pen.). La qualità di «ricorrente», quindi, è strettamente e necessariamente correlata ai motivi concretamente enunciati e alle due evenienze specificamente e tassativamente previste dal capoverso dell'art. 609 cod. proc. pen. Del resto, come si è osservato in una precedente pronuncia, "che si tratti di coimputato che non ha per nulla impugnato la sentenza ovvero di coimputato che ha proposto ricorso ma per motivi diversi, le due posizioni rispetto al diverso motivo non esclusivamente personale proposto da altro coimputato «diligente» sono assolutamente sovrapponibili, sicché non solo non vi è una ragione sistematica per differenziarle, ma ove una differenza fosse affermata, la palese assenza di ragionevolezza che la caratterizzerebbe porrebbe con immediatezza evidenti vizi di disparità ingiustificata di trattamento ..." (così, Sez. 6, n. 46202 del 2/10/2013, Serio, Rv. 258155). 5. Giova anche rilevare che si appalesano viziate le argomentazioni del primo giudice, riprodotte pedissequamente nella sentenza impugnata, in ordine alla qualificazione dei fatti come ricettazione, censurata da entrambi i ricorrenti. Nelle due sentenze del merito è stata esclusa la partecipazione degli imputati ai furti delle autovetture, "non essendovi conversazioni intercettate che possano testimoniare interventi al momento della sottrazione dell'auto e non essendosi in presenza, per esempio, di suggerimenti, pareri, tecniche per agevolare l'azione o per diminuire i rischi ma di accordi presi per l'attività successiva al furto". I Giudici territoriali hanno, quindi, ritenuto provate non solo la conoscenza dei furti da parte dei ricorrenti ma anche la stipulazione di accordi tra gli imputati e gli autori della sottrazione delle autovetture, aventi ad oggetto la destinazione dei beni dopo la loro sottrazione. A fronte di tali dati, tuttavia, deve rilevarsi che questa Corte (Sez. 1, n. 17541 del 12/01/2021, Rv. 281219 - 01; conf. n. 9612 del 1987, Rv. 179311; n. 2732 del 1984, Rv. 168440; n. 5310 del 1983, Rv. 159377) è ferma nel ritenere che, in tema di concorso di persone, l'accordo preventivo alla commissione del delitto presupposto tra l'autore materiale e colui che promette assistenza ed aiuto "post delictum" integra il concorso morale qualora si manifesti con forme agevolatrici della condotta illecita idonee a determinare, istigare o rafforzare il proposito criminoso altrui, con conseguente esclusione della configurabilità della responsabilità per ricettazione. Si è già precisato che rientra nell'attività costitutiva del concorso nel reato, non solo quella che si concretizza nella partecipazione all'esecuzione materiale del reato stesso, ma anche quella morale, che, esplicandosi, sotto il profilo soggettivo, nella consapevole opera di determinazione, istigazione o rafforzamento della volontà di un determinato reato nell'autore (o negli autori) materiale di esso, ne costituisca, sotto il profilo oggettivo, adeguata concausa efficiente. In tal senso un accordo preventivo alla commissione del delitto presupposto, tra l'autore materiale e colui che promette un'attività di assistenza e aiuto post delictum, consapevolmente determinatrice, istigatrice o rafforzatrice della volontà criminosa altrui, realizza un'ipotesi di concorso morale in tale delitto, con esclusione della configurabilità di una responsabilità per ricettazione. Di tali principi si farà carico la Corte dei rinvio nel procedere alla nuova valutazione sulla responsabilità dei ricorrenti. 6. Le residue censure, dedotte nei ricorsi, restano assorbite. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo g