Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08850/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 del GIP TRIBUNALE di CROTONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Ritenuto che in base al nuovo art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione 'della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante: Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235).

2. Rilevato cheYimputatekotto, a mente dell'art. 606 lett. b) ed eL cod. ori A e rl M, v (t ihttititv Mio) t J(tl, int rgitt ci4 proc. pen. violazione di legge nonché vizio di motivazione, con rticolare riferimento all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche ad rtl 14'l ft entrambi gli im u a sicc e It iMimpugnazioné devetéssere trattattnelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 - e dichiarati] inammissibilfi: perché proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. 3.

All'inammissibilità det ricorset consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dek,ricorrentital pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità deliiimpugnazioné (C.

Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibilé i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 6 dicem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 del GIP TRIBUNALE di CROTONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Ritenuto che in base al nuovo art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione 'della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante: Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235). 2. Rilevato cheYimputatekotto, a mente dell'art. 606 lett. b) ed eL cod. ori A e rl M, v (t ihttititv Mio) t J(tl, int rgitt ci4 proc. pen. violazione di legge nonché vizio di motivazione, con rticolare riferimento all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche ad rtl 14'l ft entrambi gli im u a sicc e It iMimpugnazioné devetéssere trattattnelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 - e dichiarati] inammissibilfi: perché proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. 3. All'inammissibilità det ricorset consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dek,ricorrentital pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità deliiimpugnazioné (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibilé i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 6 dicem
Sentenza Cassazione n. 08850/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris