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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 gennaio 2022

Cassazione n. 39786/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore Generale, Sost.

Proc. dott. [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di PALERMO, [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], riqualificato il capo 9 nella forma del delitto tentato, ha rigettato il riesame e confermato l'ordinanza con la quale il GIUDICE delle [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di PALERMO il 15/9/2021 ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a due ipotesi di usura aggravata di cui all'art. 644 cod. pen. e di estorsione, ora tentata estorsione aggravata, di cui agli artt. 629 e 416 bis.1 cod. pen. 1.

Avverso l'ordinanza del Tribunale dei Riesame ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 292, comma secondo cod. proc. pen. con riferimento alla nullità dei capì di imputazione per la mancata indicazione in modo dettagliato dell'accusa contesta al ricorrente.1.2.

Violazione di legge in relazione all'art. 292 cod. proc. pen. con riferimento alla mancanza di una autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza.

1.3. Violazione di legge con riferimento alla mancanza di gravi indizi di colpevolezza quanto al reato di cui al capo 9, la tentata estorsione aggravata.

1.4. Violazione di legge per la mancanza di univocità degli indizi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Nel primo motivo la difesa la difesa deduce la violazione di legge in relazione all'art. 292, comma secondo cod. proc. pen. con riferimento alla nullità dei capì di imputazione per la mancata indicazione in modo dettagliato dell'accusa contest35àl ricorrente.

In specifico nel ricorso si rileva che nei capi di imputazione non sarebbe indicata la condotta che avrebbe commesso il ricorrente che, sotto tale profilo, non sapendo quale fosse il ruolo che gli veniva attribuito, se ad esempio quello di intermediario o di persona che aveva erogato il finanziamento, non avrebbe così potuto difendersi dalle accuse e lui elevate.

La doglianza è manifestamente infondata.

Nella fase cautelare l'art. 292, comma 2 lett b), cod. proc. pen. prevede che la contestazione contenga una "descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate".

Tale requisito può essere soddisfatto con una enunciazione dell'accusa anche riassuntiva purché questa presenti un minimo di specificità quanto alle concrete modalità di realizzazione della condotta rispetto alla norma violata e al suo tempo di commissione, così da porre l'interessato in condizione di difendersi (cfr. Sez. 3, n. 23978 del 15/05/2014, Alleva, Rv. 259671 - 01; Sez. 3, n. 15671 del 05/03/2014, Diarassouba, Rv. 259432 - 01).

Nel caso di specie, anche a fronte degli atti depositati, le contestazioni risultano formulate in termini adeguati e tali da consentire il corretto esercizio del diritto di difesa.

Nei capi 8) e 22) sono indicati le persone offese, l'entità delle somme erogate, le date di commissione dei reati e le condotte sono contestate nei termini del concorso nell'erogazione dei finanziamenti facendosi promettere interessi usurari così che, quanto meno allo stato, non risulta necessaria alcuna ulteriore specificazione.

Nel capo 9), oltre ai requisiti evidenziati (persone offese, tempo e luogo della commissione del reato, condotta contestata a titolo di concorso) risulta anche specificato un segmento dell'azione attribuibile al ricorrente.2.

Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione all'art. 292 cod. proc. pen. con riferimento alla mancanza di un'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza evidenziando che a tale conclusione sarebbe pervenuto lo stesso Tribunale laddove ha riconosciuto che la motivazione è "solo" sufficiente".

La doglianza è manifestamente infondata.

Come evidenziato dal Tribunale rispondendo alla medesima eccezione formulata nel corso dell'udienza, infatti, la motivazione dell'ordinanza genetica, seppure redatta in forma sintetica, risulta adeguatamente motivata.

La circostanza che il giudice del riesame abbia definito "sufficiente" la valutazione operata dal primo giudice non vuol dire che questa non sia autonoma ma, piuttosto, significa che l'esposizione, se pure sintetica, è comunque idonea a dare conto del ragionamento seguito e a giustificare la conclusione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Sotto tale profilo, d'altro canto, appare opportuno ribadire che la struttura della motivazione del giudice riflette la completezza o meno delle indagini, la qualità delle stesse e la effettiva consistenza degli indizi.

Tanto più, quindi, gli elementi posti a base della richiesta hanno una efficacia dimostrativa indiretta e necessitano di una contestualizzazione logica, tanto più la motivazione del giudice deve essere articolata.

Tanto più gli elementi, invece, sono direttamente rappresentativi, tanto più il ricorso ad una motivazione sintetica appare giustificato se non addirittura obbligato.

Nel caso in cui, come quello di specie, la richiesta si fondi su di un compendio indiziario costituito da intercettazioni di conversazioni, e queste siano di contenuto chiaro ed evidente -ad esempio- il giudice può limitarsi a richiamare il contenuto delle stesse e dare sinteticamente conto delle ragioni per le quali questo sia coerente con quanto emerso e con la sussistenza della fattispecie incriminatrice contestata (Sez. 2, n. 41116 del 14/7/2021, Contangelo, n.m.; Sez. 2, n. 39432 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Abdhalla, n.m.).

3. Nel terzo e nel quarto motivo la difesa deduce la violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria quanto alla tentata estorsione aggravata e all'individuazione del ricorrente.

Nel terzo motivo, in specifico, la difesa rileva che il reato di tentata estorsione non sarebbe configurabile in quanto il profitto illecito dello stesso sarebbe rappresentato dal profitto illecito del reato di usura, circostanza questa peculiare anche per il fatto che le persone offese sarebbero i concorrenti del ricorrente nel reato di usura di cui al precedente capo di imputazione.

Nel quarto motivo, invece, la difesa evidenzia che in più parti dell'ordinanza originaria il riferimento al ricorrente sarebbe incerto e poco chiaro, ciò in quanto verrebbe usato il solo cognome, Focarino, identico a quello di altro soggetto coinvolto nei fatti e simile a quello di altro indagato che si chiama [OSCURATO:PERSONA].

Ragione questa per la quale gli indizi di colpevolezza non sarebbero univoci.

Le doglianze, formulate nei termini della violazione di legge ma che si riferiscono alla logicità e completezza della motivazione, sono manifestamente infondate.

3.1. In materia di provvedimenti de libertate la Corte di Cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelar' ed all'adeguatezza delle misure poiché sia nell'uno che nell'altro caso si tratta di apprezzamenti propri del giudice di merito.

Il controllo di legittimità rimane pertanto circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, la correttezza allo stato degli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez.

Un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Rv 269885).

Da quanto sopra discende che: a) in materia di misure cautelari la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientra fra i compiti istituzionali del giudice di merito sfuggendo entrambe a censure in sede di legittimità se adeguatamente motivate ed immuni da errori logico giuridici, posto che non può contrapporsi alla decisione del Tribunale, se correttamente giustificata, un diverso criterio di scelta o una diversa interpretazione del materiale probatorio; b) la denuncia di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, anche con riferimento alla corretta qualificazione giuridica attribuita ai fatti, o di assenza di esigenze cautelari è ammissibile solo se la censura riporta l'indicazione precisa e puntuale di specifiche violazioni di norme di legge, ovvero l'indicazione puntuale di manifeste illogicità della motivazione provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, esulando dal giudizio di legittimità sia le doglianze che attengono alla ricostruzione dei fatti sia quelle che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito (cfr. Sez. 3, n. 40873 del 21.10.2010, Merja, Rv 248698).

Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv 251516; Sez. 4, n. 22500 del 3/5/2007, Terranova, Rv 237012).

In materia cautelare, pertanto, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusimano, Rv 269885; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv 241997; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv 252178).

L'insussistenza (ovvero la sussistenza) dei gravi indizi di colpevolezza (art.273 c.p.p.) e delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato e il controllo di legittimità non può riguardare la ricostruzione dei fatti (cfr. Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusimano, Rv 269885; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv 255460).

Tanto premesso.

3.2. Il Tribunale del riesame, facendo riferimento al complesso degli elementi emersi ha dato coerente e adeguata risposata alle censure della difesa ora sostanzialmente riproposte.

3.2.1. Nell'ordinanza impugnata il giudice del riesame con il riferimento analitico al contenuto delle intercettazioni ha dato adeguato conto del concorso del ricorrente nella commissione del reato di tentata estorsione aggravata, così evidenziando gli elementi sui quali si fonda il giudizio in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dello stesso.

La valutazione così effettuata, logica e coerente, non è sindacabile in questa sede.

La circostanza che il profitto illecito della tentata estorsione coincida o possa coincidere con quello dell'usura e il fatto che le persone offese del reato siano i concorrenti del ricorrente stesso nel reato di usura, d'altro canto, sono del tutto irrilevanti.

Come anche di recente evidenziato in tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, infatti, il profitto della richiesta è ingiusto anche se quanto richiesto deriva dall'esistenza di precedenti rapporti di natura illecita tra le parti (cfr. Sez.

U, n. 962 del 17/12/2003, dep. 2004, Huang, Rv. 226489 - 01 e, da ultimo, Sez. 5, n. 20610 del 09/03/2021, Sadikaj, Rv. 281265 - 01).

3.2.2. Il Tribunale del riesame, infine, indicando in numerosi passaggi il nome di battesimo del ricorrente ovvero facendo riferimento a intercettazioni nelle quali lo stesso risultava essere stato identificato, ha fornito anche quanto alla individuazione del ricorrente una motivazione adeguata e coerente.

La censura sul punto, che peraltro risulta essere formulata in termini generici in quanto non si evidenzia alcun elemento concreto e specifico per il quali si dovrebbe ritenere che sia un'altra la persona convolta nelle conversazioni indicate, è pertanto manifestamente infondata.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibil

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. dott. [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di PALERMO, [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], riqualificato il capo 9 nella forma del delitto tentato, ha rigettato il riesame e confermato l'ordinanza con la quale il GIUDICE delle [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di PALERMO il 15/9/2021 ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a due ipotesi di usura aggravata di cui all'art. 644 cod. pen. e di estorsione, ora tentata estorsione aggravata, di cui agli artt. 629 e 416 bis.1 cod. pen. 1. Avverso l'ordinanza del Tribunale dei Riesame ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 292, comma secondo cod. proc. pen. con riferimento alla nullità dei capì di imputazione per la mancata indicazione in modo dettagliato dell'accusa contesta al ricorrente.1.2. Violazione di legge in relazione all'art. 292 cod. proc. pen. con riferimento alla mancanza di una autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza. 1.3. Violazione di legge con riferimento alla mancanza di gravi indizi di colpevolezza quanto al reato di cui al capo 9, la tentata estorsione aggravata. 1.4. Violazione di legge per la mancanza di univocità degli indizi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nel primo motivo la difesa la difesa deduce la violazione di legge in relazione all'art. 292, comma secondo cod. proc. pen. con riferimento alla nullità dei capì di imputazione per la mancata indicazione in modo dettagliato dell'accusa contest35àl ricorrente. In specifico nel ricorso si rileva che nei capi di imputazione non sarebbe indicata la condotta che avrebbe commesso il ricorrente che, sotto tale profilo, non sapendo quale fosse il ruolo che gli veniva attribuito, se ad esempio quello di intermediario o di persona che aveva erogato il finanziamento, non avrebbe così potuto difendersi dalle accuse e lui elevate. La doglianza è manifestamente infondata. Nella fase cautelare l'art. 292, comma 2 lett b), cod. proc. pen. prevede che la contestazione contenga una "descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate". Tale requisito può essere soddisfatto con una enunciazione dell'accusa anche riassuntiva purché questa presenti un minimo di specificità quanto alle concrete modalità di realizzazione della condotta rispetto alla norma violata e al suo tempo di commissione, così da porre l'interessato in condizione di difendersi (cfr. Sez. 3, n. 23978 del 15/05/2014, Alleva, Rv. 259671 - 01; Sez. 3, n. 15671 del 05/03/2014, Diarassouba, Rv. 259432 - 01). Nel caso di specie, anche a fronte degli atti depositati, le contestazioni risultano formulate in termini adeguati e tali da consentire il corretto esercizio del diritto di difesa. Nei capi 8) e 22) sono indicati le persone offese, l'entità delle somme erogate, le date di commissione dei reati e le condotte sono contestate nei termini del concorso nell'erogazione dei finanziamenti facendosi promettere interessi usurari così che, quanto meno allo stato, non risulta necessaria alcuna ulteriore specificazione. Nel capo 9), oltre ai requisiti evidenziati (persone offese, tempo e luogo della commissione del reato, condotta contestata a titolo di concorso) risulta anche specificato un segmento dell'azione attribuibile al ricorrente.2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione all'art. 292 cod. proc. pen. con riferimento alla mancanza di un'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza evidenziando che a tale conclusione sarebbe pervenuto lo stesso Tribunale laddove ha riconosciuto che la motivazione è "solo" sufficiente". La doglianza è manifestamente infondata. Come evidenziato dal Tribunale rispondendo alla medesima eccezione formulata nel corso dell'udienza, infatti, la motivazione dell'ordinanza genetica, seppure redatta in forma sintetica, risulta adeguatamente motivata. La circostanza che il giudice del riesame abbia definito "sufficiente" la valutazione operata dal primo giudice non vuol dire che questa non sia autonoma ma, piuttosto, significa che l'esposizione, se pure sintetica, è comunque idonea a dare conto del ragionamento seguito e a giustificare la conclusione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Sotto tale profilo, d'altro canto, appare opportuno ribadire che la struttura della motivazione del giudice riflette la completezza o meno delle indagini, la qualità delle stesse e la effettiva consistenza degli indizi. Tanto più, quindi, gli elementi posti a base della richiesta hanno una efficacia dimostrativa indiretta e necessitano di una contestualizzazione logica, tanto più la motivazione del giudice deve essere articolata. Tanto più gli elementi, invece, sono direttamente rappresentativi, tanto più il ricorso ad una motivazione sintetica appare giustificato se non addirittura obbligato. Nel caso in cui, come quello di specie, la richiesta si fondi su di un compendio indiziario costituito da intercettazioni di conversazioni, e queste siano di contenuto chiaro ed evidente -ad esempio- il giudice può limitarsi a richiamare il contenuto delle stesse e dare sinteticamente conto delle ragioni per le quali questo sia coerente con quanto emerso e con la sussistenza della fattispecie incriminatrice contestata (Sez. 2, n. 41116 del 14/7/2021, Contangelo, n.m.; Sez. 2, n. 39432 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Abdhalla, n.m.). 3. Nel terzo e nel quarto motivo la difesa deduce la violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria quanto alla tentata estorsione aggravata e all'individuazione del ricorrente. Nel terzo motivo, in specifico, la difesa rileva che il reato di tentata estorsione non sarebbe configurabile in quanto il profitto illecito dello stesso sarebbe rappresentato dal profitto illecito del reato di usura, circostanza questa peculiare anche per il fatto che le persone offese sarebbero i concorrenti del ricorrente nel reato di usura di cui al precedente capo di imputazione. Nel quarto motivo, invece, la difesa evidenzia che in più parti dell'ordinanza originaria il riferimento al ricorrente sarebbe incerto e poco chiaro, ciò in quanto verrebbe usato il solo cognome, Focarino, identico a quello di altro soggetto coinvolto nei fatti e simile a quello di altro indagato che si chiama [OSCURATO:PERSONA]. Ragione questa per la quale gli indizi di colpevolezza non sarebbero univoci. Le doglianze, formulate nei termini della violazione di legge ma che si riferiscono alla logicità e completezza della motivazione, sono manifestamente infondate. 3.1. In materia di provvedimenti de libertate la Corte di Cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelar' ed all'adeguatezza delle misure poiché sia nell'uno che nell'altro caso si tratta di apprezzamenti propri del giudice di merito. Il controllo di legittimità rimane pertanto circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, la correttezza allo stato degli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. Un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Rv 269885). Da quanto sopra discende che: a) in materia di misure cautelari la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientra fra i compiti istituzionali del giudice di merito sfuggendo entrambe a censure in sede di legittimità se adeguatamente motivate ed immuni da errori logico giuridici, posto che non può contrapporsi alla decisione del Tribunale, se correttamente giustificata, un diverso criterio di scelta o una diversa interpretazione del materiale probatorio; b) la denuncia di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, anche con riferimento alla corretta qualificazione giuridica attribuita ai fatti, o di assenza di esigenze cautelari è ammissibile solo se la censura riporta l'indicazione precisa e puntuale di specifiche violazioni di norme di legge, ovvero l'indicazione puntuale di manifeste illogicità della motivazione provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, esulando dal giudizio di legittimità sia le doglianze che attengono alla ricostruzione dei fatti sia quelle che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito (cfr. Sez. 3, n. 40873 del 21.10.2010, Merja, Rv 248698). Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv 251516; Sez. 4, n. 22500 del 3/5/2007, Terranova, Rv 237012). In materia cautelare, pertanto, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusimano, Rv 269885; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv 241997; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv 252178). L'insussistenza (ovvero la sussistenza) dei gravi indizi di colpevolezza (art.273 c.p.p.) e delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato e il controllo di legittimità non può riguardare la ricostruzione dei fatti (cfr. Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusimano, Rv 269885; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv 255460). Tanto premesso. 3.2. Il Tribunale del riesame, facendo riferimento al complesso degli elementi emersi ha dato coerente e adeguata risposata alle censure della difesa ora sostanzialmente riproposte. 3.2.1. Nell'ordinanza impugnata il giudice del riesame con il riferimento analitico al contenuto delle intercettazioni ha dato adeguato conto del concorso del ricorrente nella commissione del reato di tentata estorsione aggravata, così evidenziando gli elementi sui quali si fonda il giudizio in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dello stesso. La valutazione così effettuata, logica e coerente, non è sindacabile in questa sede. La circostanza che il profitto illecito della tentata estorsione coincida o possa coincidere con quello dell'usura e il fatto che le persone offese del reato siano i concorrenti del ricorrente stesso nel reato di usura, d'altro canto, sono del tutto irrilevanti. Come anche di recente evidenziato in tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, infatti, il profitto della richiesta è ingiusto anche se quanto richiesto deriva dall'esistenza di precedenti rapporti di natura illecita tra le parti (cfr. Sez. U, n. 962 del 17/12/2003, dep. 2004, Huang, Rv. 226489 - 01 e, da ultimo, Sez. 5, n. 20610 del 09/03/2021, Sadikaj, Rv. 281265 - 01). 3.2.2. Il Tribunale del riesame, infine, indicando in numerosi passaggi il nome di battesimo del ricorrente ovvero facendo riferimento a intercettazioni nelle quali lo stesso risultava essere stato identificato, ha fornito anche quanto alla individuazione del ricorrente una motivazione adeguata e coerente. La censura sul punto, che peraltro risulta essere formulata in termini generici in quanto non si evidenzia alcun elemento concreto e specifico per il quali si dovrebbe ritenere che sia un'altra la persona convolta nelle conversazioni indicate, è pertanto manifestamente infondata. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibil
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