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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25165/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17993‒2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresenta e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a , per procura speciale in calce al la memoria di costituzione di nuovo difensore, dall’avv.Faustina DILEO, con domicilio digitale ; -controricorrente - Oggetto: rinuncia al ricorso avverso la sentenza n. 250/03/2017 della Commissione tributaria regionale della PUGLIA, depositata il 31/01/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2023 dal Consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA]; FATTO e DIRITTO In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. con riferimento all’anno d’imposta 2007, per recupero a tassazione dell’IVA all’importazione, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Puglia accoglieva parzialmente l’appello dell’Ufficio annullando parzialmente l’atto impositivo impugnato (limitatamente all’IVA versata con il meccanismo del reverse charge).

Avverso detta statuizione l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo cui ha replicato la società contribuente con controricorsoe memoria.

Con ordinanza n. 29674 del 2018 la Sesta sezione civile di questa Corte, Sottosezione tributaria, nella camera di consiglio non partecipata del 23/10/2018, rilevato che la causa non era di pronta soluzione, tenuto anche conto delle osservazioni svolte dalla controricorrente nella memoria depositata in atti, la rinviava alla Sezione Quinta, ora Sezione Tributaria, per trattazione in pubblica udienza.

Successivamente, in data 23 novembre 2018, l’Agenzia delle entrate depositava atto di rinuncia al ricorso, regolarmente notificata alla società controricorrente, con istanza di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese, evidenziando di aver annullato in autotutela, con provvedimento del 12 gennaio 2018, l’avviso di accertamento impugnato.

La controricorrente in data 12 maggio 2023 depositava memoria di costituzione di nuovo difensore con cui accettava la rinuncia con conseguente dichiarazione di estinzione del processo ma con spese a carico dell’Agenzia delle entrate.

Stante l’adesione della controricorrente alla rinuncia, non resta che dichiarare, ex art. 391 cod. proc. civ., l’estinzione del giudizio.

Quanto alle spese processuali, la circostanza che il provvedimento di annullamento in sede di autotutela è stato emesso a seguito del consolidarsi di un orientamento giurisprudenziale in materia di IVA all’importazione assolta con il meccanismo dell’inversione contabile mediante emissione di autofatture, induce a compensare le spese processuali del presente giudizio, non potendosi pronunciare su quelle dei gradi di merito, come pure preteso dalla controricorrente, stante l’adesione all’estinzione.

P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17993‒2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresenta e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a , per procura speciale in calce al la memoria di costituzione di nuovo difensore, dall’avv.Faustina DILEO, con domicilio digitale ; -controricorrente - Oggetto: rinuncia al ricorso avverso la sentenza n. 250/03/2017 della Commissione tributaria regionale della PUGLIA, depositata il 31/01/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2023 dal Consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA]; FATTO e DIRITTO In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. con riferimento all’anno d’imposta 2007, per recupero a tassazione dell’IVA all’importazione, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Puglia accoglieva parzialmente l’appello dell’Ufficio annullando parzialmente l’atto impositivo impugnato (limitatamente all’IVA versata con il meccanismo del reverse charge). Avverso detta statuizione l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo cui ha replicato la società contribuente con controricorsoe memoria. Con ordinanza n. 29674 del 2018 la Sesta sezione civile di questa Corte, Sottosezione tributaria, nella camera di consiglio non partecipata del 23/10/2018, rilevato che la causa non era di pronta soluzione, tenuto anche conto delle osservazioni svolte dalla controricorrente nella memoria depositata in atti, la rinviava alla Sezione Quinta, ora Sezione Tributaria, per trattazione in pubblica udienza. Successivamente, in data 23 novembre 2018, l’Agenzia delle entrate depositava atto di rinuncia al ricorso, regolarmente notificata alla società controricorrente, con istanza di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese, evidenziando di aver annullato in autotutela, con provvedimento del 12 gennaio 2018, l’avviso di accertamento impugnato. La controricorrente in data 12 maggio 2023 depositava memoria di costituzione di nuovo difensore con cui accettava la rinuncia con conseguente dichiarazione di estinzione del processo ma con spese a carico dell’Agenzia delle entrate. Stante l’adesione della controricorrente alla rinuncia, non resta che dichiarare, ex art. 391 cod. proc. civ., l’estinzione del giudizio. Quanto alle spese processuali, la circostanza che il provvedimento di annullamento in sede di autotutela è stato emesso a seguito del consolidarsi di un orientamento giurisprudenziale in materia di IVA all’importazione assolta con il meccanismo dell’inversione contabile mediante emissione di autofatture, induce a compensare le spese processuali del presente giudizio, non potendosi pronunciare su quelle dei gradi di merito, come pure preteso dalla controricorrente, stante l’adesione all’estinzione. P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di
Sentenza Cassazione n. 25165/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris