CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 febbraio 2026
Cassazione n. 34975/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
bunale di Milano;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, AntonioCostantini, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1 Con ordinanza del 27 febbraio 2026 il Tribunale di Milano, in funzione diGiudice del riesame, ha confermato l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Lodidel 30 gennaio 2026 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto alla misuradella custodia cautelare in carcere perché reputato gravemente indiziato deidelitti di furto pluriaggravato ascrittigli ai capi d) e f) della rubrica (aventi adoggetto, rispettivamente, la somma di denaro di euro 5.200,00 custoditaall’interno dell’A.T.M. della filiale della [OSCURATO:PERSONA] sita in Zorlesco e laordigni esplosivi, contestato al capo e) della rubrica, tutti commessi nella datadell’11 novembre 2025 nella medesima e sopra menzionata frazione del comunedi Casalpusterlengo.1.1. Il Tribunale di Milano, operato un preliminare integrale richiamoalla ricostruzione in fatto effettuata dal giudice della cautela, ha anzituttorigettato l’eccezione con la quale il difensore ha lamentato l’inutilizzabilità delleriprese effettuate da una telecamera installata nel corridoio che conduce allacantina individuata dagli inquirenti quale base logistica utilizzata dall’indagato edai suoi complici.Ha al riguardo evidenziato come dette riprese abbiano avuto ad oggetto unsito che non può essere qualificato quale luogo di privata dimora (pag. 7dell’ordinanza: «la telecamera installata ha ripreso esclusivamente il corridoio dellocale cantine…tale luogo non può certamente essere ricompreso nella nozione didomicilio») e ritenuto, per l’effetto, che esse integrino una prova atipica, per lequali è sufficiente un provvedimento autorizzativo del Pubblico ministero, e nongià una vera e propria intercettazione, per la quale si rende necessario ilprovvedimento autorizzativo del giudice per le indagini preliminari.Ha evidenziato poi come, diversamente da quanto opinato dalla difesa,plurimi siano i fotogrammi tratti dai filmati registrati che riprendono il soggettoindentificato nell’[OSCURATO:PERSONA] e sostenuto che essi, per la loro chiarezza, consentanodi apprezzare ictu oculi la correttezza di detta individuazione (pag. 8dell’ordinanza: «dalla visione dell’annotazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che riporta la fotodi confronto a colori, la corrispondenza all’effigie dell’odierno indagato appareindiscutibile, attesa la riconoscibilità ad occhio nudo, essendo chiaro che lacapigliatura più lunga ai lati al momento dell’assalto al bancomat non costituiscaelemento dirimente»).Ha poi aggiunto come i l coindagato [OSCURATO:PERSONA] iu, nel corsodell’interrogatorio di garanzia, ha operato una chiamata in correità nei riguardi ditutti i sodali (e tra essi, anche l’[OSCURATO:PERSONA]) raggiunti da provvedimento di rigore.Ha, infine, preso le mosse dalla non comune capacità criminale disvelatadall’indagato (pag. 8 dell’ordinanza: «si tratta di un soggetto che ha preso partead un programma delittuoso grave…che ha richiesto una organizzazione epianificazione alquanto sofisticata. Invero il gruppo aveva diversi veicoli adisposizione, una base operativa sulla quale contare…la capacità di procurarsimateriale esplodente e di confezionare le c.d. marmotte da inserire nellosportello automatico, abiti, passamontagna e guanti per nascondersi alletelecamere e non lasciare impronte digitali»), per fondare su di essa, specie ovevalutata insieme ai precedenti penali dai quali l’[OSCURATO:PERSONA] è gravato, al mancatosvolgimento di attività lavorativa lecita ed all’assenza di ogni segno diresipiscenza, un giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari nella loromassima pregnanza.2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l’assistenza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorsoper cassazione articolato in cinque motivi di seguito riassunti ai sensi dell’art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Nullità dell’ordinanza per violazione dell’art. 275, comma 2 bis, cod.proc. pen.Il difensore censura che nel corpo dell’ordinanza applicativa della misura ilgiudice della cautela non ha formulato alcuna valutazione prognostica in ordine alfatto che, ai sensi dell’art. 275, comma 2 bis, cod. proc. pen., la pena detentivache potrebbe essere irrogata, all’esito del giudizio, possa essere superiore aglianni di tre di reclusione.Lamenta che il Tribunale non ha rilevato ed integrato detta carenzamotivazionale.Rappresenta che detta omissione costituisce causa di nullità dell’ordinanzaapplicativa della misura.2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 14 Cost, 189, 191 e 266 cod.proc. pen. (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.); vizio di motivazione permanifesta illogicità e carenza.Il difensore contesta che il Tribunale ha ritenuto utilizzabili le riprese videooperate da una telecamera collocata nel corridoio condominiale di accesso ailocali cantina dello stabile sito in Sant’[OSCURATO:PERSONA], escludendo che taleluogo possa essere ricompreso nella nozione di privata dimora e qualificando, diconseguenza, le captazioni come mera attività di osservazione in luogo nonprotetto.Evidenzia, di contro, che la telecamera, sebbene effettivamente collocata nelcorridoio, riusciva a riprendere anche l’interno della cantina, tanto che inun’occasione ha registrato il comportamento di uno dei coindagati che, alzando lamaglietta, ha mostrato il costato al soggetto individuato come l’odiernoricorrente («trattasi…di domicilio privato in cui avrebbe dovuto essere garantitariservatezza ed intimità»).Aggiunge, peraltro, come detta telecamera riprendesse solo il corridoio dovesono collocate le cantine in uso agli indagati.Sostiene, pertanto, che quel corridoio deve essere ritenuto spazio ad usoesclusivo dei predetti anche in considerazione del fatto che l’accesso è assicuratoda una porta di ingresso dotata di sistema di chiusura («apribile esclusivamentemediante chiavi nella disponibilità dei soli soggetti autorizzati, con conseguenteesclusione di una libera fruibilità da parte della generalità dei consociati»).Contesta, inoltre, il riferimento, operato dal Tribunale, al fatto che levideoriprese avrebbero ad oggetto meri comportamenti non comunicativi, attesoche esse permettono di cogliere una sequenza di condotte «dotate di un precisosignificato fattuale e funzionale del tutto idonee a comunicare e trasmettere ilcontenuto del pensiero tra i soggetti videoripresi».Rappresenta, pertanto, che la sussunzione di tali riprese nel genus delleprove atipiche di cui all’art. 189 cod. proc. pen. non sia condivisibile e che «lanatura delle informazioni acquisite» avrebbe imposto l’adozione della proceduragarantita di cui agli artt. 266 e ss. cod. proc. pen.2.3. Violazione di legge in relazione all’art. 273 cod. proc. pen., nonché viziodi motivazione per manifesta illogicità, contraddittorietà ed apparenza (art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.).Il difensore premette che il giudizio di gravità indiziaria a carico delricorrente sia stato fondato su una comparazione delle riprese video con lefotografie in atti, riproducenti l’effigie dell’indagato, operata dalla poliziagiudiziaria e, poi, dallo stesso Tribunale, nonché sulle dichiarazioni rese da uncoindagato.Contesta la capacità dimostrativa del primo dato («si fonda su un giudizio diriconoscibilità definito in termini di evidenza percettiva, evocato medianteformule quali la riconoscibilità ad occhio nudo, senza tuttavia esplicitare i criterioggettivi che avrebbero consentito di pervenire a tale conclusione»).Lamenta che il Tribunale non ha reso motivazione su quali elementi distintividi dette riprese siano stati ritenuti decisivi ai fini dell’individuazione e non ha,soprattutto, vagliato la qualità delle immagini utilizzate, circostanza,quest’ultima, oltremodo significativa attesa «la presenza di abbigliamento idoneoa celarne le fattezze, l’uso di copricapi e di travisamenti, nonché la variabilitàdell’aspetto esteriore nel tempo».Sostiene, pertanto, che il giudizio formulato nel corpo dell’ordinanza siaapodittico e contesta le considerazioni cui il Tribunale ha fatto ricorso («comunee veloce rasatura») per svalutare gli elementi esaltati nella prospettazionedifensiva.Aggiunge che lo stesso Tribunale, nel rimarcare la valenza delle dichiarazionirese da un coindagato, non ha operato alcun vaglio sotto il profilo della loroesterni di natura individualizzante.Afferma, da ultimo, che, anche a voler ritenere che il soggetto ripreso dallatelecamera si identifichi nel ricorrente, nessun elemento del compendio consentedi affermare che questi, uscito dalla cantina, sia poi salito a bordodell’autovettura Peugeot i cui spostamenti sono stati successivamente monitoratisino al luogo di consumazione del delitto di furto ai danni della banca (pag. 7 delricorso: «il [OSCURATO:PERSONA], al pari degli altri coindagati, è residente in Sant’AngeloLodigiano, stesso luogo della cantina oggetto di videosorveglianza»).2.4. Violazione di legge in relazione all’art. 273 cod. proc. pen., nonché viziodi motivazione per manifesta illogicità, contraddittorietà ed apparenza (art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.).Il difensore contesta, in termini generali, la capacità dimostrativa delcompendio in atti.Censura che il Tribunale ha attribuito un rilevante peso indiziario all’acclaratala frequentazione del ricorrente con i coindagati nei momenti antecedenti esuccessivi al fatto «senza tuttavia individuare alcun elemento diretto e specificoidoneo a dimostrare il concreto contributo causale…nella realizzazione dellecondotte delittuose contestate».Rappresenta, piuttosto, che gli elementi valorizzati, ove singolarmenteconsiderati, risultano privi di consistenza e che essi, quand’anchesistematicamente considerati, non raggiungono «quella soglia di convergenzalogica richiesta per qualificare il quadro indiziario come grave».Lamenta, pertanto, che la motivazione dell’ordinanza è viziata da un saltologico nella parte in cui ritiene dimostrata la partecipazione del ricorrente ai fattiin contestazione sulla scorta di dati che, al più, possono costituire fonte di merosospetto.Aggiunge come significativa della debolezza del percorso argomentativo siala circostanza legata alla mancata individuazione del ruolo concretamenteassunto dal ricorrente nei delitti per i quali si procede («l’assenza di taleindividualizzazione si traduce in una motivazione meramente collettiva, chefinisce per attribuire al ricorrente la responsabilità delle condotte altrui in base adun criterio di mera contiguità»).2.5. Violazione di legge in relazione all’art. 273 cod. proc. pen., nonché viziodi motivazione per manifesta illogicità, contraddittorietà ed apparenza (art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.) in ordine alla ritenuta sussistenza delleesigenze di cautela ed al giudizio di adeguatezza e di proporzionalità della misuraadottata.Il difensore censura che il Tribunale ha fondato il giudizio di pericolosità delricorrente richiamando elementi generici e standardizzati e senza procedere aduna valutazione concreta ed individualizzata.Lamenta, in particolare, la valorizzazione, in termini esclusivi, della gravitàdel fatto che, al contrario, secondo i consolidati canoni della giurisprudenza dilegittimità, non può mai assurgere a criterio autosufficiente ma deve, alcontrario, essere corroborato da ulteriori e specifici elementi afferenti allapersonalità dell’indagato.Contesta, ancora, che il richiamo ai precedenti penali del ricorrente è statadal Tribunale operata senza alcuna verifica della loro attualità e della loroconcreta incidenza prognostica.Censura, da ultimo, il fatto che il Tribunale, facendo ricorso ad unamotivazione fondata su formule di stile, non abbia in alcun modo esplicitato leragioni per le quali nessuna altra misura meno afflittiva rispetto a quellaapplicata non sia idonea a neutralizzare il rischio di recidiva.3. In data 8 luglio 2026 il difensore del ricorrente ha presentato memoria aisensi dell’art. 611 cod. proc. pen. con la quale, replicando alle argomentazionisulla scorta delle quali il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha invocato ladeclaratoria di inammissibilità, ha ribadito le censure difensive già veicolate con ilricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.L’ordinanza impugnata si sottrae ai denunciati vizi di violazione di legge e dimotivazione, essendo sorretta da un impianto argomentativo organico,logicamente non disarticolato e giuridicamente corretto, idoneo a dar conto inmodo esaustivo delle ragioni poste a fondamento della decisione.2. Va, anzitutto, premesso che gli argomenti rappresentati nel corpo dellamemoria di cui al punto 3 del ritenuto in fatto, ammissibili ex art. 311, comma 4,cod. proc. pen., saranno valutati unitariamente a quelli sviluppati nel ricorso3. Il primo motivo di ricorso si espone a declaratoria di infondatezza.Invero, la dedotta omissione motivazionale del giudice per le indaginipreliminari in ordine alla possibilità che, all’esito del giudizio, possa essereirrogata una pena superiore a tre anni non integra alcuna delle cause di nullitàdell’ordinanza cautelare tassativamente previste dall’art. 292 cod. proc. pen.In ossequio al principio di tassatività che governa il sistema delle invaliditàprocessuali, la censura difensiva si risolve, pertanto, nell’irricevibile denuncia diun vizio che il legislatore non ha inteso annoverare tra quelli suscettibili diincidere sulla validità del provvedimento.Sotto altro profilo, va evidenziato come dalla stessa ordinanza impugnatanon risulti che la questione in esame abbia formato oggetto di specifica doglianzaveicolata a mezzo istanza di riesame, sicché difetta il presupposto stesso permuovere in questa sede un rimprovero al Tribunale in ordine alla mancatadisamina del profilo oggi prospettato.Deve, infatti, ribadirsi che l’obbligo di motivazione del giudice del riesametrova il proprio naturale perimetro nelle questioni devolute con i motivi diimpugnazione, non potendosi esigere una risposta su censure mai ritualmenteprospettate dalla parte interessata.Ne consegue che, in assenza di una specifica deduzione sul punto, alcunvizio è configurabile nella motivazione del provvedimento impugnato, dovendosirichiamare, in termini conformi, il principio affermato da Sez. 1, n. 22322 del2025, Lia, n.m., secondo cui il Tribunale del riesame è tenuto a confrontarsiesclusivamente con detta questione ove essa sia stata specificamente devoluta4. Infondata è la seconda delle censure veicolate a mezzo del presentericorso.Va, al riguardo, evidenziato in via preliminare come non colgano nel segno lededuzioni difensive volte a sostenere che la telecamera installata lungo ilcorridoio di accesso alle cantine fosse idonea a captare immagini anchedell’interno di una di esse.Le stesse riproduzioni fotografiche richiamate dal ricorrente e riprodotte nelcorpo dell’annotazione di servizio allegata al ricorso, lungi dal corroborare taleassunto, depongono in senso diametralmente opposto, evidenziando comel’angolo visuale della videocamera non consentisse la ripresa degli spazi internidelle singole pertinenze.Parimenti priva di consistenza dimostrativa si rivela l’affermazione secondocui l’accesso al corridoio sarebbe stato subordinato all’attraversamento di unaporta munita di sistema di chiusura, le cui chiavi sarebbero state nelladisponibilità di non meglio identificati «soggetti autorizzati».A prescindere dall’assoluta genericità dell'espressione utilizzata, che nonconsente neppure di individuare la categoria dei soggetti cui il difensore intendefare riferimento, deve rilevarsi come tale allegazione risulti del tutto sfornita diqualsivoglia supporto documentale o elemento oggettivo di riscontro,risolvendosi, pertanto, nella mera enunciazione di un dato assertivo, nonverificabile e, come tale, inidoneo ad incrinare le conclusioni cui è pervenuto ilgiudice del merito cautelare.Correttamente il Tribunale distrettuale ha ritenuto, allora, pienamenteutilizzabili gli esiti delle videoriprese in contestazione, avendo fatto coerenteapplicazione dei principi consolidati elaborati dalla giurisprudenza di legittimità inmateria.Ed invero, questa Corte ha affermato che le videoriprese di comportamentinon comunicativi, rappresentativi della mera presenza di persone o cose e deirelativi movimenti, costituiscono prova atipica quando siano eseguite, anched'iniziativa della polizia giudiziaria, in luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico,nonché in ambienti privati diversi dal domicilio, mentre soltanto le captazionieffettuate all'interno di luoghi riconducibili alla nozione di privata dimora, inquanto lesive della garanzia posta dall'art. 14 Cost., devono essere qualificatecome prove illecite ed appartengono, pertanto, all'area dell'inutilizzabilitàpatologica (Sez. 1, n. 49798 del 28/09/2023, Ferrentino, Rv. 285500-01).In tale cornice ermeneutica si inscrive il principio, ancor più specificamenteriferito agli spazi comuni condominiali, secondo cui sono utilizzabili, senzanecessità di un previo provvedimento autorizzativo dell'autorità giudiziaria, levideoriprese effettuate dalla polizia giudiziaria all’interno di un garagecondominiale, ancorché l'accesso sia delimitato da un cancello munito di sistemadi apertura riservato ai soli condomini, atteso che un siffatto luogo, perconformazione e destinazione funzionale, non integra una privata dimora (Sez.2, n. 33580 del 06/07/2023, Santagata, Rv. 285126-01).Ne consegue che il giudice del riesame ha legittimamente escluso qualsiasiprofilo di inutilizzabilità delle captazioni visive oggetto di contestazione, avendocorrettamente rilevato come il corridoio e le adiacenti pertinenze condominialiinteressate dalle riprese non potessero essere assimilati ad uno spazio destinatoall'esplicazione della vita privata in condizioni di particolare riservatezza, con laconseguenza che l'attività investigativa svolta si colloca integralmente entro ilperimetro di liceità delineato dalla richiamata elaborazione giurisprudenziale.5. Anche la terza doglianza non coglie nel segno e deve essere, per l’effetto,disattesa.5.1. Immune da aporie di ordine logico-argomentativo si atteggia,infatti, il percorso cui il Tribunale ha fatto ricorso per fondare sul positivoapprezzamento del contributo offerto dagli agenti operanti – che hannoriconosciuto il ricorrente in uno dei soggetti ripresi dalla telecamera collocataall’interno dell’ambiente condominiale - nonchè sul diretto confronto con leimmagini acquisite, un giudizio di condivisione della valutazione offerta dalgiudice della cautela.Quanto al primo dei due profili, deve premettersi, in linea con il consolidatoorientamento della giurisprudenza di legittimità, che la ricognizione informaleeffettuata dalla polizia giudiziaria non costituisce un mezzo di prova tipico,soggetto alle forme previste per l’atto ricognitivo disciplinato dal codice di rito,ma integra un mero accertamento di fatto, liberamente apprezzabile dal giudicenell'ambito della complessiva valutazione del compendio.Ne consegue che la sua valenza dimostrativa non discende dall'osservanza diparticolari formalità procedimentali, bensì dall’attendibilità soggettiva dellapersona che procede all’indicazione e dalla intrinseca affidabilità del contributoreso.Orbene, benché attraverso una motivazione particolarmente concisa, ilTribunale ha nondimeno espresso un giudizio di affidabilità dell'attivitàidentificativa svolta dagli operanti nel caso in esame, valorizzando un profilotutt'altro che secondario ai fini della valutazione della ricognizione informale, e,cioè, il fatto che il riconoscimento dell'indagato non sia stato operato sulla basedell'esame di singoli fotogrammi isolatamente considerati, ma all'esito dellavisione integrale della sequenza filmata e, dunque, nella più ampia prospettivaofferta dalla dinamica complessiva degli eventi ripresi.In ta l modo, i l g iud ice de l r iesame ha impl ic i tamente, mainequivocabilmente, attestato la sicura attendibilità dell'individuazione compiutadagli agenti operanti, fondata non già su elementi frammentari odecontestualizzati, bensì sull'osservazione continuativa delle immagini e sullacomplessiva percezione delle caratteristiche fisiche, comportamentali edinamiche del soggetto ripreso.Avuto riguardo al secondo degli aspetti sopra denunciati, non può revocarsiin dubbio la legittimità del percorso valutativo seguito dal Tribunale del riesame,il quale ha tratto elementi di convincimento anche dalla diretta visione dellefotografie ritualmente acquisite agli atti.Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimitàquello secondo cui le videoregistrazioni integrano una fonte rappresentativa delfatto storico direttamente apprezzabile dal giudice, il quale è pienamentelegittimato a procedere all'esame del relativo contenuto percettivo ed a fondaresu di esso la propria valutazione, senza che ciò comporti alcuna indebitasurrogazione dell’attività probatoria o alcuna violazione dei canoni che governanoil giudizio cautelare.In tale prospettiva, la percezione diretta delle immagini da parte dell'organogiudicante non si risolve, cioè, in un apprezzamento congetturale del materialeinvestigativo, ma costituisce esercizio di una facoltà valutativa intrinsecamenteconnessa alla natura stessa del documento audiovisivo, il cui contenutorappresentativo può essere autonomamente scrutinato dal giudice ai fini dellaricostruzione del fatto e dell'identificazione dei suoi protagonisti, purché l’iterinferenziale risulti sorretto, come nel caso di specie è avvenuto, da unamotivazione logicamente coerente e adeguatamente ancorata, per quantosuccinta, ai dati obiettivamente emergenti dai frame esaminati.5.2. La doglianza difensiva che investe l’utilizzazione dellepropalazioni eteroaccusatorie rese dal coindagato Dimitriu, quand'anche ritenutafondata nella premessa da cui muove, rimane comunque priva di concretaincidenza sulla legittimità del provvedimento impugnato.Le dichiarazioni del coindagato cui il ricorrente fa riferimento sono state,infatti, acquisite soltanto in epoca successiva all’adozione dell’ordinanzacustodiale, laddove il giudizio di gravità indiziaria era già stato formulato sullabase di un distinto e autosufficiente patrimonio conoscitivo, composto daelementi oggettivi ritenuti dal giudice cautelare autonomamente dimostrativi delcoinvolgimento dell'[OSCURATO:PERSONA] nei fatti in contestazione.Difetta, pertanto, il necessario rapporto di decisività tra il denunciato vizio ela decisione impugnata, posto che quest'ultima conserverebbe immutata lapropria tenuta argomentativa – avuto riguardo allo stesso percorso valutativooperato dal Tribunale distrettuale - anche ove si prescindesse integralmente dalcontenuto della menzionata chiamata in correità.6. Il quarto motivo non merita accoglimento.Esso, infatti, si risolve, per un verso, nella formulazione di una censura deltutto generica, che si limita a svalutare, in termini meramente assertivi eapodittici, la portata dimostrativa delle emergenze investigative, degradandole asemplici elementi di sospetto senza confrontarsi con il contenuto oggettivo dellerisultanze valorizzate dal giudice del riesame.Lo stesso, per altro verso, omette di instaurare un effettivo confronto criticocon la ricostruzione fattuale sinteticamente sviluppata dal Tribunale a pag. 4dell'ordinanza impugnata, sulla quale è stato fondato, attraverso un percorsoargomentativo immune da aporie logiche e da manifeste incongruenze, il giudiziodi gravità indiziaria a carico del ricorrente.In particolare, il giudice cautelare ha evidenziato, con un incedere qualificatoda intima coerenza logica, come, pur in assenza di immagini che ritraesserodirettamente l'odierno ricorrente nell'area sorvegliata dalle telecamere poste aprotezione dell'istituto bancario presso cui era installato l'ATM oggetto dell'azionepredatoria, il complesso delle acquisizioni investigative consentano nondimeno dicontesto cautelare, un ruolo esecutivo nella realizzazione del fatto criminoso,valorizzando, tra l'altro, il significativo dato rappresentato dal rientro presso labase logistica dell’[OSCURATO:PERSONA] con un mefisto ancora calato sul volto, circostanzache il ricorso trascura del tutto di sottoporre ad adeguata critica e checontribuisce a conferire coerenza e solidità inferenziale alla conclusione raggiuntadal Tribunale.7. Infondato è, da ultimo, l’ultimo dei motivi posti a fondamento del ricorso.Ben lungi dall’aver trascurato il tema concernente la sussistenza delle esigenze dicautela e l'adeguatezza della risposta cautelare in concreto adottata o dall’averfatto ricorso a formule stereotipate o meramente assertive, il Tribunale hasviluppato un percorso motivazionale ampio, analitico e pienamente coerente coni parametri normativi di riferimento, dando puntualmente conto sia dellapersistente attualità delle esigenze cautelari sia delle ragioni che impongono ilmantenimento della misura custodiale intramuraria.Non rispondente al vero, in specie, è l’assunto difensivo secondo cui ilgiudice del riesame avrebbe omesso di confrontarsi con la possibilità di applicaregli arresti domiciliari, poiché l'ordinanza impugnata reca una specifica edargomentata valutazione di inidoneità della soluzione abitativa prospettata dalricorrente ai sensi dell'art. 284 cod. proc. pen., ritenuta non adeguata adassicurare un efficace contenimento del pericolo cautelare.Si è pertanto al cospetto di una motivazione che, per completezza, linearitàlogica e correttezza giuridica, resiste integralmente alle censure formulate e sisottrae a qualsiasi rilievo criticamente apprezzabile in sede di legittimità.8. Sulla scorta delle considerazioni sin qui spese, il ricorso deve essererigettato e l’[OSCURATO:PERSONA] condannato al pagamento delle spese processuali. Copia delpresente provvedimento, dal quale non consegue la rimessione in libertà delricorrente, deve essere trasmessa, a cura della cancelleria, al direttoredell'istituto penitenziario ove il predetto è ristretto perché provveda agliadempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 16/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]