CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03440/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2025 del GIP TRIBUNALE di NOVARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 giugno 2025, il GIP del Tribunale di Novara, su richiesta concorde delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., applicò a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due di reclusione ed euro 8.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309 del 1990 — così riqualificata l'originaria imputazione. La pena veniva determinata partendo da una pena base di anni tre di reclusione ed euro 12.000,00 di multa, ridotta per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla recidiva contestata e ridotta ulteriormente per la scelta del rito. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo con un unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen. con riferimento all'art. 133 cod. pen. in quanto il Tribunale non avrebbe fornito alcuna motivazione in ordine alla ritenuta congruità della pena applicata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2 bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il motivo di ricorso avanzato non rientra tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende