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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28585/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Paola MASTROBERARDINO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha rigettato il reclamo proposto nell'interesse di Vittorio AGNELLO avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Taranto in data 4 gennaio 2021 con la quale è stata respinta, per la parte che qui interessa, la richiesta di liberazione anticipata per il periodo dal 4 giugno 2019 al 4 giugno 2020, evidenziando che il detenuto aveva subito la revoca dell'affidamento in casi particolari con decorrenza dal 2 novembre 2020 per comportamenti giudicati indicativi della mancata partecipazione all'opera di rieducazione.

2. [OSCURATO:PERSONA] AGNELLO, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando il vizio della motivazione poiché l'ordinanza di revoca del regime di affidamento in prova pronunciata dal Tribunale di sorveglianza di Taranto in data 27 novembre 2020, ritenuta ostativa alla liberazione anticipata, considerava invece come positivamente espiato in regime di affidamento il periodo fino al 10 settembre 2020, ricompreso in quello oggetto della liberazione anticipata.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il ricorso deduce, facendo riferimento al contenuto di un atto che non è stato versato al fascicolo processuale o comunque allegato al ricorso, che il Tribunale di sorveglianza, nel disporre la revoca della misura alternativa, abbia considerato come positivamente espiata la porzione di pena fino al 10 settembre 2020.

Si tratta, tuttavia, di una mera asserzione, rimasta del tutto indimostrata, competendo al ricorrente di fornire la copia dell'atto, estraneo al fascicolo processuale poiché relativo a diverso procedimento, di cui invoca l'autorità.

3.2. Va, del resto, precisato che il Tribunale di sorveglianza, con riguardo alla sospensione cautelativa disposta in data 2 novembre 2020 e alla successiva revoca della misura alternativa disposta con ordinanza del 27 novembre 2020, ha ritenuto tale circostanza specificamente indicativa della mancata partecipazione all'opera di rieducazione: si tratta, cioè, dello specifico parametro da utilizzare in tema di liberazione anticipata (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020 - dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280522).

Se, per un verso, tale logica conclusione non viene criticata dal ricorso, per altro verso, l'eventuale detrazione della porzione di pena espiata per la misura di affidamento poi revocata, in quanto derivante dall'effettiva limitazione della libertà (Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015 dep. 2016, Perra, Rv. 265859), non impinge sulla diversa questione della partecipazione all'opera di rieducazione, sicché risulta estranea al perimetro di riferimento.

3.3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Paola MASTROBERARDINO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha rigettato il reclamo proposto nell'interesse di Vittorio AGNELLO avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Taranto in data 4 gennaio 2021 con la quale è stata respinta, per la parte che qui interessa, la richiesta di liberazione anticipata per il periodo dal 4 giugno 2019 al 4 giugno 2020, evidenziando che il detenuto aveva subito la revoca dell'affidamento in casi particolari con decorrenza dal 2 novembre 2020 per comportamenti giudicati indicativi della mancata partecipazione all'opera di rieducazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] AGNELLO, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando il vizio della motivazione poiché l'ordinanza di revoca del regime di affidamento in prova pronunciata dal Tribunale di sorveglianza di Taranto in data 27 novembre 2020, ritenuta ostativa alla liberazione anticipata, considerava invece come positivamente espiato in regime di affidamento il periodo fino al 10 settembre 2020, ricompreso in quello oggetto della liberazione anticipata. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il ricorso deduce, facendo riferimento al contenuto di un atto che non è stato versato al fascicolo processuale o comunque allegato al ricorso, che il Tribunale di sorveglianza, nel disporre la revoca della misura alternativa, abbia considerato come positivamente espiata la porzione di pena fino al 10 settembre 2020. Si tratta, tuttavia, di una mera asserzione, rimasta del tutto indimostrata, competendo al ricorrente di fornire la copia dell'atto, estraneo al fascicolo processuale poiché relativo a diverso procedimento, di cui invoca l'autorità. 3.2. Va, del resto, precisato che il Tribunale di sorveglianza, con riguardo alla sospensione cautelativa disposta in data 2 novembre 2020 e alla successiva revoca della misura alternativa disposta con ordinanza del 27 novembre 2020, ha ritenuto tale circostanza specificamente indicativa della mancata partecipazione all'opera di rieducazione: si tratta, cioè, dello specifico parametro da utilizzare in tema di liberazione anticipata (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020 - dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280522). Se, per un verso, tale logica conclusione non viene criticata dal ricorso, per altro verso, l'eventuale detrazione della porzione di pena espiata per la misura di affidamento poi revocata, in quanto derivante dall'effettiva limitazione della libertà (Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015 dep. 2016, Perra, Rv. 265859), non impinge sulla diversa questione della partecipazione all'opera di rieducazione, sicché risulta estranea al perimetro di riferimento. 3.3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme
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